Art. 2939 Codice Civile. Opponibilitą della prescrizione da parte dei terzi.
2939. Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.
La prescrizione può essere opposta dai creditori [c.c. 524] e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [c.c. 2900]. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [c.c. 2937].