Art. 2939 Codice Civile. Opponibilitą  della prescrizione da parte dei terzi.

2939. Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.

La prescrizione può essere opposta dai creditori [c.c. 524] e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [c.c. 2900]. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [c.c. 2937].