Art. 2955 Codice Civile. Prescrizione di un anno.

2955. Prescrizione di un anno.

Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore [c.c. 6, n. 4];

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [c.c. 2099, 2956, n. 1] (1);

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità [c.p.c. 59];

5) dei commercianti [c.c. 2195, n. 2], per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali (2).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (Gazz. Uff. 11 giugno 1966, n. 143) ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2955, n. 2 e limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. La stessa Corte, con sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 41 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente numero già dichiarato parzialmente illegittimo, in riferimento all'articolo 3 Cost., comma secondo, e agli articoli 36, 38, comma secondo, Cost.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12-18 giugno 1979, n. 43 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo in riferimento all'art. 36 Cost.