Art. 2959 Codice Civile. Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.

2959. Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.

L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.