Art. 2962 Codice Civile. Compimento della prescrizione.

2962. Compimento della prescrizione.

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine [c.c. 1073, 1165, 2934, 2963; disp. att. c.c. 248, 252] (1).

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(1) Sulla sospensione della prescrizione in occasione del terremoto del 1980 vedi l'art. 4, D.L. 26 novembre 1980, n. 776, e il D.L. 19 marzo 1981, n. 75.