Art. 2964 Codice Civile. Inapplicabilitą  di regole della prescrizione.

2964. Inapplicabilità di regole della prescrizione.

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione (1). Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione [c.c. 2941], salvo che sia disposto altrimenti [c.c. 245, 802] (2).

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(1) Vedi gli artt. 24, 31, 80, 81, 117, 123, 244, 246, 252, 265, 267, 481, 485, 487, 489, 498, 501, 505, 507, 509, 516, 596, 600, 650, 732, 786, 802, 804, 875, 924, 925, 929, 935, 938, 963, 1107, 1109, 1137, 1138, 1168, 1170, 1171, 1286, 1287, 1326, 1329, 1333, 1399, 1402, 1456, 1457, 1495, 1497, 1501, 1503, 1506, 1512, 1517, 1566, 1596, 1603, 1612, 1614, 1627, 1630, 1667, 1669, 1670, 1698, 1712, 1778, 1785, 1797, 1832, 1857, 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1957, 2076, 2098, 2113, 2143, 2144, 2158, 2160, 2162, 2172, 2189, 2192, 2226, 2264, 2287, 2301, 2306, 2307, 2311, 2315, 2330, 2352, 2377, 2391, 2411, 2416, 2437, 2445, 2446, 2453, 2481, 2487, 2494, 2497, 2499, 2503, 2526, 2527, 2558, 2603, 2606, 2610, 2742, 2764, 2765, 2797, 2825, 2847, 2889, 2891, 2943, c.c., artt. 14, 79, 82 disp. att. c.c., art. 84 L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736); art. 168 L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(2) L'art. 4, L. 13 aprile 1988, n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati, come modificato dall'art. 3, L. 2 dicembre 1998, n. 420, così dispone: «1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 disp. att. c.p.p., di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.» 2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di imputazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile. 3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato. 4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza. 5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto».