Art. 6 Codice Civile. Diritto al nome.

6. Diritto al nome.

Ogni persona ha diritto al nome [art.  22 Cost.] che le è per legge attribuito [artt. 143-bis, 156-bis, 262, 299, 2563, 2565 c.c.].

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [art. 602 c.c.].

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (1).

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(1) Vedi anche gli artt. 84-94 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile. Con L. 19 novembre 1984, n. 950 è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e la convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi adottata a Monaco il 5 settembre 1980.