Art. 970 Codice Civile. Prescrizione del diritto dell'enfiteuta.

970. Prescrizione del diritto dell'enfiteuta.

Il diritto dell'enfiteuta si prescrive [c.c. 2946] per effetto del non uso protratto per venti anni [artt. 958, 975, 1014, n. 1, 1073, 1077, 1078, 1166, 2651, 2815, 2934 c.c.; art. 252 disp. att. c.c.].