Art. 1 Codice di Procedura Civile. Giurisdizione dei giudici ordinari.

1. Giurisdizione dei giudici ordinari.

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge [c.p.c. 806], è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice [Cost. 102; c.c. 2907; c.p.c. 5] (1).

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(1) Vedi l'art. 1, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario e la L. 31 maggio 1995, n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Per quanto riguarda la giurisdizione in materia di acque pubbliche, vedi gli artt. 138-210, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.