Art. 7 Codice di Procedura Civile. Competenza del giudice di pace.

7. Competenza del giudice di pace.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (3) .

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro (4) .

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (5) ;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case (6) ;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (7) (8) (9) (10) .

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17 l. 21 novembre 1991, n. 374 Il testo precedente recitava: «Competenza del conciliatore. - [I]. Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali».

(2) L'originario comma 3 dell'articolo è stato abrogato dall'art. 1 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534. Il testo precedente recitava: «Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al comma 2, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie». In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, v. art. 6 d.lg. 1° settembre 2011, n. 150.

(3) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito alle parole "lire cinque milioni" le parole "cinquemila euro". La legge di riforma del 2009 ha effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 1), lett. a) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «trentamila»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(4) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito alle parole "lire trenta milioni" le parole "ventimila euro", con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate alla nota 3. A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 1), lett. b) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «ventimila» e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(5) A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 1), lett. c) numero 1)  del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) per le cause relative ad apposizione di termini;»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(6) A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 1), lett. c) numero 2)  del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(7) Numero inserito dall'art. 45, comma 1, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69, con la decorrenza e la relativa disciplina transitoria indicate alla nota 3. .

(8) Seguiva un quarto numero abrogato dall'art. 1 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20 dicembre 1995, n. 534 Il testo recitava: «4) - per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

(9) A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 1), lett. c) numero 3)  del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti: «3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; 3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; 3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; 3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; 3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; 3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; 3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali; 3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; 3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(10) A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 1), lett. d) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «[IV].Il giudice di pace e' altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro: 1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; 2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; 3) per le cause in materia di accessione; 4) per le cause in materia di superficie. [IV].Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e' proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2025.