Art. 585 Codice di Procedura Penale. Termini per l'impugnazione.

585. Termini per l'impugnazione.

1. Il termine per proporre impugnazione [591], per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio [127] e nel caso previsto dall'articolo 544, comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544, comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544, comma 3.
1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. (1) .
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio [128];
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione [544, 545], per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura [420-ter, 420-quater2];
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza [544] ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita (2) la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, (3) per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello [5483] .
3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi , con le forme previste dall'articolo 582 [167 att.]. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (4) .
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza [173].
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[1] Comma inserito dall'articolo 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per le disposizioni transitorie in materia di assenza v. art. 89, comma 3 che dispone che:  «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto». Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’ art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199, e da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, in corso di conversione in legge.
[2] Le parole: « la notificazione o », che figuravano dopo la parola « eseguita », e le parole «per l'imputato contumace e », che figuravano dopo le parole « del provvedimento, » sono state soppresse dall'art. 11, comma 1, l. 28 aprile 2014, n. 67. Ai sensi del comma 1 dell'art. 15-bis l. n. 67, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118, tale disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (17 maggio 2014) della suddetta l. n. 67, cit., « a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado ». Il successivo comma 2 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, « le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della [suddetta] legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della [medesima] legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità ».
[3] Le parole: « la notificazione o », che figuravano dopo la parola « eseguita », e le parole «per l'imputato contumace e », che figuravano dopo le parole « del provvedimento, » sono state soppresse dall'art. 11, comma 1, l. 28 aprile 2014, n. 67. Ai sensi del comma 1 dell'art. 15-bis l. n. 67, cit., inserito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118, tale disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (17 maggio 2014) della suddetta l. n. 67, cit., « a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado ». Il successivo comma 2 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, « le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della [suddetta] legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della [medesima] legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità ».
[4] Comma modificato dall'articolo 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha sostituito le parole« , con le forme previste dall'articolo 582» alle parole «nel numero di copie necessarie per tutte le parti».  Con riferimento alle disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, v. art. 87, comma 4 d.lgs. 150 , cit. che prevede:  «4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» .Per una disposizione transitoria, entro i limiti stabiliti dall'art. 606, comma 1 lett. d) ed e) come novellato dall'art. 8 l. 20 febbraio 2006, n. 46, v. l'art. 10, comma 5, l. n. 46, cit., sub art. 593. Per le disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione vedi quanto disposto  dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’ art. 5-duodecies, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199,e da ultimo, dall'art. 17, comma 1, d.l. 22 giugno 2023, n. 75, in corso di conversione in legge