Art. 8 Codice di Procedura Penale. Regole generali.

8. Regole generali.

1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto (2).

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(1) Vedi l'art. 4, L. 15 dicembre 1990, n. 386, recante nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.

(2) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.