Art. 272 Codice Penale. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
272. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
[Chiunque nel territorio dello Stato [c.p. 4] fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (1).
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti [c.p. 7, n. 1, 302, 311, 312]] (2).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-6 luglio 1966, n. 87 (Gazz. Uff. 9 luglio 1966, n. 168), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 c.p. in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
(2) Articolo abrogato dall'art. 12, L. 24 febbraio 2006, n. 85. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno-18 luglio 1973, n. 142 (Gazz. Uff. 25 luglio 1973, n. 191), aveva dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.