Art. 337 Codice Penale. Resistenza a un pubblico ufficiale.

337. Resistenza a un pubblico ufficiale. (1)

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7] (2).

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(1) Vedi gli artt. 11 e 43, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'art. 9, primo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(2) Vedi, anche, l'art. 7, n. 8, D.M. 7 dicembre 1927, sull'accertamento delle infrazioni alla polizia ferroviaria, e l’art. 393-bis del codice penale, aggiunto dal comma 9 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.