Art. 341 Codice Penale. Oltraggio a un pubblico ufficiale.

341. Oltraggio a un pubblico ufficiale. (1)

[Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale [c.p. 357], in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni [c.p. 594, 595] (2).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [c.p. 29].

Le pene sono aumentate [c.p. 64] quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone (3)] (4).

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(1) Vedi l'art. 20, D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-25 luglio 1994, n. 341 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

(3) L'art. 4, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, sulla riforma della legislazione penale, così dispone: «Non si applicano le disposizioni degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvearo il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni». La Corte costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 109 (Gazz. Uff. 20 luglio 1968, n. 184), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 1 e 3 Cost. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 165 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 Cost.; con sentenza 6-13 marzo 1974, n. 65 (Gazz. Uff. 20 marzo 1974, n. 75), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto comprenda nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; con sentenza 24 maggio-2 giugno 1977, n. 100 (Gazz. Uff. 8 giugno 1977, n. 155), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del primo ed ultimo comma del presente articolo, in relazione implicita con l'art. 4, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 2-14 aprile 1980, n. 51 (Gazz. Uff. 23 aprile 1980, n. 112), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.

(4) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, ora, l'art. 341-bis del codice penale inserito dal comma 8 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.