Art. 344 Codice Penale. Oltraggio a un pubblico impiegato.

344. Oltraggio a un pubblico impiegato.

[Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio [c.p. 358]; ma le pene sono ridotte di un terzo [c.p. 63] (1)] (2).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 21-28 novembre 1972, n. 165 (Gazz. Uff. 6 dicembre 1972, n. 317), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 Cost.

(2) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.