Art. 345 Codice Penale. Offesa all'autorità  mediante danneggiamento di affissioni.

345. Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni.

Chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 [disp. att. c.p. 19-bis] (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 38, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.