Art. 360 Codice Penale. Cessazione della qualità  di pubblico ufficiale.

360. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale [c.p. 357] o di incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], o di esercente un servizio di pubblica necessità [c.p. 359], come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.