Art. 42 Codice Penale. Responsabilitą  per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilitą  obiettiva.

42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà [c.p. 85].

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale [c.p. 584] o colposo espressamente preveduti dalla legge [c.p. 43].

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione [c.p. 586].

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (1).

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(1) Vedi l'art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 novembre 1973, n. 166 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1973, n. 314), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, nella parte in cui consente che, nella valutazione della colpa professionale, il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare, in riferimento all'art. 3 Cost.