Art. 424 Codice Penale. Danneggiamento seguito da incendio.

424. Danneggiamento seguito da incendio.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare [c.p. 635] la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni [c.p. 28] (1).

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà (2) [c.p. 63, 449].

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis (3) (4).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 agosto 2000, n. 220 (Gazz. Uff. 7 agosto 2000, n. 183), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6 ottobre 2000, n. 275 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2000, n. 235). La medesima modifica è stata successivamente disposta dall'art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 4 agosto 2000, n. 220 (Gazz. Uff. 7 agosto 2000, n. 183), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 6 ottobre 2000, n. 275 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2000, n. 235). La medesima modifica è stata successivamente disposta dall'art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi.

(3) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 21 novembre 2000, n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi. In precedenza anche l'art. 1, comma 4, D.L. 4 agosto 2000, n. 220 (Gazz. Uff. 7 agosto 2000, n. 183) aveva disposto l'inserimento di un comma, dopo il secondo, al presente articolo, nella medesima formulazione, ma il suddetto comma 4 era stato soppresso dalla legge 6 ottobre 2000 n. 275 di conversione.

(4) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228).