Art. 427 Codice Penale. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.

427. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [c.p. 28, 29, 32, 432, 440, 449, 450].