Art. 529 Codice Penale. Atti e oggetti osceni: nozione.

529. Atti e oggetti osceni: nozione.

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto [c.p. 725, 726] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 dicembre 1970, n. 191 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1970, n. 324), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.