Art. 536 Codice Penale. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno.

536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno.

[Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione.

Si applicano i cpvv. dell'art. 533] (1).

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(1) Vedi, ora, dall'art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione, che ha sostituito le disposizioni contenute negli articoli da 531 a 536 del codice penale.