Art. 57 Codice Penale. Reati commessi col mezzo della stampa periodica (1)

57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica (1)

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati (2), è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo [c.p. 63] (3).

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(1) Sulle imprese editrici e provvidenze per l'editoria vedi l'art. 43, L. 5 agosto 1981, n. 416 e la L. 25 febbraio 1987, n. 67.

(2) Vedi gli artt. 1, 2 e 10, L. 2 febbraio 1939, n. 374, sulla consegna obbligatoria di esemplari stampati e pubblicazioni.

(3) Articolo così costituito dall'art. 1, L. 4 marzo 1958, n. 127, in tema di reati commessi a mezzo stampa. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 21-30 giugno 1960, n. 44 (Gazz. Uff. 16 luglio 1959, n. 174), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento al secondo comma dell'art. 21 Cost. La stessa Corte, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 42 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 19-22 ottobre 1982, n. 168 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1982, n. 297), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost. e con sentenza 18-24 novembre 1982, n. 198 (Gazz. Uff. 1 dicembre 1982, n. 331), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.