Art. 586 Codice Penale. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

586. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso [c.p. 43] deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [c.p. 64, 571, 572, 582, 583, 584] (1) (2).

-----------------------

(1) Vedi l'art. 74-bis, L. 22 dicembre 1975, n. 685, e l'art. 81, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.