Art. 594 Codice Penale. Ingiuria.

[594. Ingiuria. (6)

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona [c.p. 278, 297, 298, 341, 342, 343] presente è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica (2), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 (3) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate [c.p. 64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone (4) (5)]

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(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(2) Vedi l'art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia di bancoposta e di telecomunicazioni.

(3) Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(4) La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7.

DOMANDE E RISPOSTE

  • La depenalizzazione del reato di ingiuria cosa comporta?

Il provvedimento di depenalizzazione del reato di ingiuria, determinando l'abolitio criminis con sostituzione di sanzione pecuniaria civile, impedisce al giudice penale in sede di impugnazione di pronunciarsi sulle questioni civili. Cass. pen. 15 aprile 2016 n. 19516

Nelle ipotesi di abolitio criminis di cui al d.lg. n. 7 del 2016 è precluso al giudice penale, nel giudizio di impugnazione, disporre in ordine alle statuizioni civili. Tale decreto, invero, prevede che, in tali ipotesi, sia competente a decidere il giudice civile che, peraltro, può applicare una sanzione civile in caso di accoglimento della domanda risarcitoria.

È opportuno rimettere alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito: se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 594 c.p. ad opera dell'art. 1 d.lg. n. 7 del 2016, debbano essere revocate le statuizioni civili eventualmente adottate con la sentenza di condanna non definitiva per il reato di ingiuria pronunziata prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto. Cass. pen. 9 febbraio 2016 n. 7125

  • La frase "vergognati sei sulla bocca di tutti" integra il reato di ingiuria?

Non integra il reato di ingiuria la condotta dell'imputata che si era limitata a proferire nei confronti della persona offesa le seguenti frasi: "Vergognati sei sulla bocca di tutti", " ti devi vergognare che tuo marito è andato a dormire da un mio dipendente", " sei poco furba a farti trovare qui visto che mi hai rubato il posto di lavoro", "vergognati che tuo marito dorme a casa di un mio dipendente perché l'hai buttato fuori di casa", atteso che il tenore delle parole pronunziate dall'imputata, sebbene esprimano disprezzo, non denotano quella intrinseca carica offensiva propria del fatto di ingiurie.

LA GIURISPRUDENZA

  • Anche la scorrettezza, la sconvenienza, l'inurbanità, la inutile offensività delle modalità di svolgimento di una attività astrattamente legittima non può giustificare la reazione del privato, occorrendo il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate. Cass. pen. 16 settembre 2015 n. 45668
  • In tema di ingiuria, il fatto ingiusto che può dar luogo alla scriminante di cui all'art. 599 c.p. deve presentarsi con caratteristiche di antigiuridicità o contrarietà a regole sociali di civile convivenza di gravità sufficientemente significativa e tale da giustificare di per sé l'insorgere di uno stato d'ira, non essendo tale la semplice chiusura di un portone prima dell'arrivo di altri condomini, sicchè tale condotta, per quanto ineducata, non poteva giustificare l'illecita e protratta reazione offensiva posta in essere dagli imputati. Cass. pen. n. 5229 del 21 settembre 2015
  • Ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa. Cass. pen. 24 novembre 2015 n. 9513
  • In tema di ingiuria, non è necessario un rapporto di immediatezza delle accuse, pur essendo richiesto che tra le stesse intercorra un evidente nesso di dipendenza nel senso che il secondo offensore offende solo perché il primo ha precedentemente offeso. Cass. pen. 16 ottobre 2015 n. 50743
  • Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, l'art. 341 bis c.p. (attuale norma di riferimento) richiede, a differenza di quanto previsto dal previgente art. 341 c.p., che la condotta venga realizzata in maniera tale che la percezione dell'offesa sia diffusa e che vi sia un collegamento temporale e finalistico con l'esercizio della potestà pubblica, nonché una possibile interferenza perturbatrice con il suo espletamento. Trib. Napoli n. 14462 del 13 ottobre 2015.
  • L'istituzione scolastica, per la funzione educativa che ricopre, deve essere tenuta immune da qualsiasi atto di violenza verbale o fisica, pertanto l'aver proferito frasi ingiuriose nei confronti di un insegnante nell'ambito di un consiglio di classe, alla presenza degli altri professori e dei rappresentanti dei genitori, assume rilevanza tale che il mero versamento di una somma di denaro non è in grado di eliminare le conseguenze dannose del reato.Cass. pen. 7 settembre 2015 n. 127
  • In tema di risarcimento del danno, la valutazione sull'offensività e sulla lesività dell'altrui reputazione dell'espressione usata in sede di interrogatorio formale, nonché l'apprezzamento della stessa espressione come rientrante nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, costituiscono accertamenti in fatto riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.Cass. n. 16786 del 13 agosto 2015
  • Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, la mancata comparazione in udienza della persona offesa, ritualmente citata ancorché irreperibile, non è di per sé di ostacolo alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, in quanto l'opposizione, prevista come condizione ostativa dall'art. 34 comma 3 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso. Cass. Sez. Un. 16 luglio 2015 n. 43264
  • In tema di ingiuria, i fini dei l'apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse devono essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spaziotemporale nel quale sono state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo, in particolare, o nel contesto del rapporto professionale, va apprezzata la portata delle frasi adoperate, che senza trascendere in gratuiti attacchi alla persona dell'interlocutore, manifestano solo il dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal difensore per il pagamento del proprio compenso Cass. pen. n. 451 del 13 luglio 2015. 
  • Non costituisce reato scrivere una lettera all'ex moglie nella quale, tra l'altro, si sostiene che la stessa aveva acquistato, per effetto del matrimonio, stima e considerazione che prima non aveva, e che poi aveva perso a seguito della fine del rapporto coniugale. Cass. 18 giugno 2015 n. 44401

In tema di delitti contro l'onore, le espressioni offensive utilizzate dai titolari del potere disciplinare in occasione della formale contestazione degli addebiti nei confronti dell'incolpato sono scriminate dall'adempimento del dovere, se funzionali a perimetrare l'accusa e a consentire il completo dispiegamento del diritto di difesa e non eccedenti rispetto a tale scopo. Cass. pen. 18 giugno 2015 n. 35022

  • L'espressione proferita dall'imputato 'Io sono più intelligente di te' non è idonea ad integrare il reato di ingiuria. Cass. pen. 18 maggio 2015 n. 25517
  • In tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, vittima di prevaricazione e discriminazione da parte dell'imputato per la sua attendibilità sono necessari riscontri esterni. Trib. La Spezia 16 maggio 2015 n. 22