Art. 640 bis Codice Penale. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche .

640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1) (2).

[I]. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, (3) finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea [316-bis] (4) (5).

______________________
[1] Articolo inserito dall'art. 22 l. 19 marzo 1990, n. 55.
[2] In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
[3] La parola «sovvenzioni,» è stata inserita dall'art. 28-bis, comma 1, lett. d), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima modifica era stata disposta dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato dall'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, cit. Ai sensi del medesimo comma 2, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n.13/2022, cit.
[4] Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha abrogato la disciplina di cui all'art. 7, comma 1, l. 31 maggio 1965, n. 575.
[5] Comma modificato dall'art. 30, comma 1,  l. 17 ottobre 2017, n. 161, che ha sostituito le parole «da due a sette anni» alle parole «da uno a sei anni» . Successivamente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole «Comunità europee» deve intendersi ora come riferimento alle parole «Unione europea».
 
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'uffici