Art. 648 ter 1 Codice Penale. Autoriciclaggio.

648 - ter.1 Autoriciclaggio (1)

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (2)  , impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
[II]. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da      contravvenzione  punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (3) .
[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. (4) 
[IV]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 (5) .
[V]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
[VI]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
[VII]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
[VIII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.


competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 1° e 4° comma)
arresto: facoltativo
fermo: consentito (1° e 4° comma)
custodia cautelare in carcere: consentita (1° e 4° comma); non consentita (2° comma)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio

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[1] Articolo inserito dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 301, comma 5-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).
[2] Le parole «non colposo», che figuravano dopo la parola « delitto »,  sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
[3] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
[4] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195. Il testo del comma era il seguente:  «Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni».
[5] Le parole «416-bis.1» sono sostituite alle parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni», dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 4), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195