Art. 660 Codice Penale. Molestia o disturbo alle persone.

660. Molestia o disturbo alle persone.

[I]. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro [659, 688] (1) .
[II].  Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (2) .

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[1] Comma  modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito le «, a querela della persona offesa,» dopo «è punito». Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Ai sensi, inoltre, dell’art. 85 d.ls. n. 150, cit., come da ultimo modificato dall’art. 5-bis, d.l. n. 162, cit., in sede di conversione « 1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.-  2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi».
[2] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.

 

Oggetto giuridico: ordine pubblico

Natura giuridica: reato comune, di danno, di evento, a forma libera.

Elemento soggettivo: dolo specifico

Consumazione del reato: nel momento e nel luogo in cui è arrecata la molestia o il disturbo.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Squilli telefonici ed sms possono integrare lesione della sfera di libertà indivudale?

  • Squilli telefonici e "sms", ripetuti nel tempo e non graditi al destinatario, costituiscono una forma di arbitraria introduzione nella sfera di libertà individuale della vittima e un non indifferente turbamento della sua serenità e della sua vita quotidiana tanto da integrare il reato di molestia. Cass. pen., 27 agosto 2019, n. 45315
  • Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 c.p., è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto. Cass. pen., 27 agosto 2019, n. 45315
  • Deve essere riconosciuta la responsabilità per molestia dell'amministratore di una società incaricata del recupero crediti che abbia compiuto numerose telefonate verso un debitore per ottenere il pagamento di quanto dovuto allorché l'attitudine dei contatti, la loro frequenza e collocazione oraria, siano tali da integrare la petulanza richiesta dall'art. 660 c.p. Cass. pen., 5 aprile 2019, n. 29292
  • L'invio di 15 sms nell'arco di 75 giorni nel tentativo di riallacciare i rapporti con la ex compagna non integrano il reato di molestia, atteso che tale condotta non è sufficiente per la configurazione dell'elemento della petulanza richiesto dall'art. 660 c.p. Cass. pen., 14 febbraio 2019 n. 18216
  • Non è integrato il reato di atti persecutori bensì di minacce gravi e di molestia o disturbo alle persone se la condotta persecutoria si sia manifestata per un ristretto periodo temporale subito dopo la cessazione di convivenza con la vittima. Trib. Milano 24 luglio 2018, n. 8238
    Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 c.p., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico. Cass. pen., 12 giugno 2018, n. 19631

Art. 650 c.p. e violenza sessuale

  • Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestie di cui all'art. 660 c.p. la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità.  Cass. pen., 5 luglio 2019 n. 41951

Art. 660 c.p. e irrilevanza degli intenti scherzosi o sersecutori dell'agente

  • Ai fini della sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone, gli intenti scherzosi o persecutori dell'agente sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato che, comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone Cass. pen., 10 dicembre 2018, n. 13363

Art. 660 c.p. e causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione in relazione al reato di molestia ex art. 660 c.p. nel caso di reiterazione della condotta tipica Cass. pen., 5 novembre 2018, n. 1523