Art. 734 Codice Penale. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

734. Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 [Cost. 9] (1).

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(1) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. A questo reato si applicano le disposizioni dell'art. 162-bis c.p., così come introdotto dall'art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo quanto dispone l'art. 127 dello stesso provvedimento. Per quanto concerne la tutela delle bellezze naturali vedi la L. 29 giugno 1939, n. 1497, e il relativo regolamento d'esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, nonché l'art. 30, L. 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette.