Art. 1 Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 2 Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3 Costituzione.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [disp. att. Cost. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [Cost. 29, 37, 48, 51], di razza, di lingua [Cost. 6; disp. att. Cost. X], di religione [Cost. 8, 19, 20]; di opinioni politiche [Cost. 22], di condizioni personali e sociali.
Art. 4 Costituzione.
4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Art. 5 Costituzione.
5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [disp. att. Cost. IX] (1).
Art. 7 Costituzione.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Art. 8 Costituzione.
8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [artt 3, 19, 20 cost.].
Art. 9 Costituzione.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [art 33, 34 cost.].
Art. 10 Costituzione.
10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Art. 11 Costituzione.
11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12 Costituzione.
12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Art. 15 Costituzione.
15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
Art. 16 Costituzione.
16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [art. 120 Cost.; XIII disp. att. Cost.].
Art. 18 Costituzione.
18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [art. 19, 20, 39, 49 Cost.].
Art. 19 Costituzione.
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [artt. 8, 18, 20 Cost.].
Art. 20 Costituzione.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [artt 8, 18, 19 Cost.].