Costituzione repubblica italiana »

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Art. 1 Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

Art. 3 Costituzione.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [disp. att. Cost. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [Cost. 29, 37, 48, 51], di razza, di lingua [Cost. 6; disp. att. Cost. X], di religione [Cost. 8, 19, 20]; di opinioni politiche [Cost. 22], di condizioni personali e sociali.

Art. 4 Costituzione.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Art. 5 Costituzione.

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [disp. att. Cost. IX] (1).

Art. 6 Costituzione.

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7 Costituzione.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

Art. 8 Costituzione.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [artt 3, 19, 20 cost.].

Art. 9 Costituzione.

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [art 33, 34 cost.].

Art. 10 Costituzione.

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Art. 11 Costituzione.

11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12 Costituzione.

12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Art. 13 Costituzione.

13. La libertà personale è inviolabile.

Art. 14 Costituzione.

14. Il domicilio è inviolabile.

Art. 15 Costituzione.

15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

Art. 16 Costituzione.

16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [art. 120 Cost.; XIII disp. att. Cost.].

Art. 17 Costituzione.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Art. 18 Costituzione.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [art. 19, 20, 39, 49 Cost.].

Art. 19 Costituzione.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [artt. 8, 18, 20 Cost.].

Art. 20 Costituzione.

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [artt 8, 18, 19 Cost.].

Art. 21 Costituzione.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Art. 22 Costituzione.

22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del nome.

Art. 23 Costituzione.

23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24 Costituzione.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [art. 113 Cost.].

Art. 25 Costituzione.

25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [art. 102 Cost.].

Art. 26 Costituzione.

26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Art. 27 Costituzione.

27. La responsabilità penale è personale.

Art. 28 Costituzione.

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [art. 97 Cost.].

Art. 29 Costituzione.

29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Art. 30 Costituzione.

30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Art. 31 Costituzione.

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Art. 32 Costituzione.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Art. 33 Costituzione.

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Art. 34 Costituzione.

34. La scuola è aperta a tutti.

Art. 35 Costituzione.

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Art. 36 Costituzione.

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Art. 37 Costituzione.

37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

Art. 38 Costituzione.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

Art. 39 Costituzione.

39. L'organizzazione sindacale è libera [art. 18 Cost.].

Art. 40 Costituzione.

40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41 Costituzione.

41. L'iniziativa economica privata è libera.

Art. 42 Costituzione.

42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

Art. 43 Costituzione.

43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale [art. 41 Cost.].

Art. 44 Costituzione.

44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostiuzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [art. 42 Cost.].

Art. 45 Costituzione.

45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Art. 46 Costituzione.

46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47 Costituzione.

47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Art. 48 Costituzione.

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [artt 56, 58, 71, 138 Cost.; XIII disp. att. Cost.].

Art. 49 Costituzione.

49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [artt. 18, 98 Cost.; XII disp. att. Cost.].

Art. 50 Costituzione.

50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.