Art. 1 Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 3 Costituzione.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [disp. att. Cost. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [Cost. 29, 37, 48, 51], di razza, di lingua [Cost. 6; disp. att. Cost. X], di religione [Cost. 8, 19, 20]; di opinioni politiche [Cost. 22], di condizioni personali e sociali.
Art. 4 Costituzione.
4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Art. 5 Costituzione.
5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento [disp. att. Cost. IX] (1).
Art. 6 Costituzione.
6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7 Costituzione.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
Art. 8 Costituzione.
8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [artt 3, 19, 20 cost.].
Art. 9 Costituzione.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [art 33, 34 cost.].
Art. 10 Costituzione.
10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Art. 11 Costituzione.
11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12 Costituzione.
12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Art. 15 Costituzione.
15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
Art. 16 Costituzione.
16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [art. 120 Cost.; XIII disp. att. Cost.].
Art. 17 Costituzione.
17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Art. 18 Costituzione.
18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [art. 19, 20, 39, 49 Cost.].
Art. 19 Costituzione.
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [artt. 8, 18, 20 Cost.].
Art. 20 Costituzione.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [artt 8, 18, 19 Cost.].
Art. 21 Costituzione.
21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Art. 22 Costituzione.
22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del nome.
Art. 23 Costituzione.
23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24 Costituzione.
24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [art. 113 Cost.].
Art. 25 Costituzione.
25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [art. 102 Cost.].
Art. 26 Costituzione.
26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Art. 28 Costituzione.
28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [art. 97 Cost.].
Art. 29 Costituzione.
29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Art. 30 Costituzione.
30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Art. 31 Costituzione.
31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Art. 32 Costituzione.
32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Art. 35 Costituzione.
35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Art. 36 Costituzione.
36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Art. 37 Costituzione.
37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
Art. 38 Costituzione.
38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
Art. 40 Costituzione.
40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 42 Costituzione.
42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
Art. 43 Costituzione.
43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale [art. 41 Cost.].
Art. 44 Costituzione.
44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostiuzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà [art. 42 Cost.].
Art. 45 Costituzione.
45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
Art. 46 Costituzione.
46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47 Costituzione.
47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Art. 48 Costituzione.
48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [artt 56, 58, 71, 138 Cost.; XIII disp. att. Cost.].
Art. 49 Costituzione.
49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [artt. 18, 98 Cost.; XII disp. att. Cost.].
Art. 50 Costituzione.
50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.