Art. 24 Costituzione.
24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [art. 113 Cost.].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.