Decreto-Legge 27 febbraio 2012 n. 15. Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012. G.U. n. 84 del 10 aprile 2012.
Decreto-Legge 27 febbraio 2012, n. 15. Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2012), convertito, senza modificazioni, dalla legge 5 aprile 2012, n. 36 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012.».
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012.
Art. 1
Modifiche transitorie ai termini di presentazione delle liste
1. In occasione del turno annuale ordinario delle elezioni
amministrative della primavera 2012, i termini per la presentazione
delle liste e delle candidature previsti dagli articoli 28, ottavo
comma, e 32, ottavo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono anticipati e
decorrono dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno alle ore 12 del
trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione.
Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 33, terzo comma, del
predetto testo unico, e' anticipato al trentesimo giorno antecedente
la data della votazione.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.