D.Lgs. 64/2011 sul sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto d'identità . G.U. n. 107 del 10 maggio 2011.



Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 64. Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l' istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'. Gazzetta Uffciale n. 107 del 10 maggio 2011.

Entrata in vigore del provvedimento: 25/05/2011

Art. 1 
Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il titolo V,
e' aggiunto il seguente: 
«Titolo V-bis 
ISTITUZIONE  DI  UN  SISTEMA  PUBBLICO  DI  PREVENZIONE,  SUL   PIANO
AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL  CONSUMO,  CON
SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITA' 
Art. 30-bis 
Definizioni 
1. Ai fini del presente decreto legislativo per  furto  d'identita'
si intende: 
    a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria
identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita'
e  al  reddito  di  un  altro  soggetto.  L'impersonificazione   puo'
riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un  soggetto
in vita sia ad un soggetto deceduto; 
    b) l'impersonificazione  parziale:  occultamento  parziale  della
propria identita' mediante l'impiego, in  forma  combinata,  di  dati
relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati  relativi
ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a). 
Art. 30-ter 
Sistema di prevenzione 
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   un   sistema   pubblico   di   prevenzione,   sul    piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e  dei
pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto
di identita'. 
2. Il sistema  di  prevenzione  e'  basato  sull'archivio  centrale
informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di  seguito  denominato
archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo. 
3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e'   titolare
dell'archivio e del connesso trattamento  dei  dati.  Secondo  quanto
previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  designa,  per  la
gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del  trattamento
dei dati personali, la  Consap  S.p.A,  di  seguito  denominato  ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze  e
l'ente gestore sono  disciplinati  con  apposita  convenzione,  dalla
quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
4. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  fatte  salve  le
attribuzioni   previste   dalla   vigente    normativa    ad    altre
Amministrazioni  pubbliche,   esercita,   con   le   risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,
funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi
di informazioni  creditizie  e  sulle  imprese  che  offrono  servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle  frodi
nei settori del credito e dei servizi. 
5. Partecipano al sistema di prevenzione  delle  frodi  i  seguenti
soggetti, di seguito denominati aderenti: 
    a)   le   banche,   comprese   quelle   comunitarie   e    quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385; 
    b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui  al  decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259; 
    c) i fornitori di servizi interattivi associati o di  servizi  di
accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,  lettera  q),
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
    d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e  le  imprese
che offrono ai soggetti di cui  alle  lettere  da  a)  a  c)  servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi,
in base ad apposita convenzione  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. 
6. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui  al  comma  9,
ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la  partecipazione
al sistema di prevenzione. 
7. Gli aderenti inviano  all'ente  gestore  richieste  di  verifica
dell'autenticita' dei dati  contenuti  nella  documentazione  fornita
dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un  differimento
di  pagamento,  un  finanziamento  o  altra   analoga   facilitazione
finanziaria,  un  servizio  a  pagamento   differito.   La   verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori  dei
casi e delle finalita' previste  per  la  prevenzione  del  furto  di
identita'. Gli aderenti  inviano  altresi',  in  forma  scritta,  una
comunicazione   riguardante   l'avvenuta   stipula   del   contratto,
nell'ambito dei settori di cui al comma 1,  all'indirizzo  risultante
dai registri anagrafici della persona fisica titolare  del  rapporto.
Gli aderenti trasmettono al titolare  dell'archivio  le  informazioni
relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori  del
credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi. 
8. Nell'ambito del sistema di  prevenzione,  e'  istituito,  presso
l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico  e  telematico,  che
consente di ricevere segnalazioni da  parte  di  soggetti  che  hanno
subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'. 
9. Nell'ambito del sistema di  prevenzione  opera,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di  lavoro  che
svolge funzioni di indirizzo, impulso e  coordinamento,  al  fine  di
migliorare l'azione  di  prevenzione  delle  frodi  nel  settore  del
credito al consumo e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,
nonche' compiti  finalizzati  alla  predisposizione,  elaborazione  e
studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al  comparto
delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo  di
lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui  un  titolare  e  un
supplente, designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle  autorita'
indicate:  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Ministero
dell'interno, Ministero della  giustizia,  Ministero  dello  sviluppo
economico, Banca d'Italia, Guardia  di  finanza.  La  segreteria  del
gruppo  di  lavoro  e'  assicurata  dall'ente  gestore.  Il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  provvede  con  proprio  decreto  alla
nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo  di  lavoro  ha
carattere permanente. I componenti del gruppo  di  lavoro  durano  in
carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di
lavoro non sono previsti compensi, indennita' o  rimborsi  spese.  Il
gruppo di lavoro e' presieduto dal componente  del  gruppo  designato
dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei
temi trattati, integra la composizione del gruppo  di  lavoro  con  i
rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti  aderenti
e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del
Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce  al  Parlamento,  sulla
base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in  ordine  ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta  entro  il
31 dicembre del precedente anno.  Il  titolare  dell'archivio,  anche
attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili
da parte del gruppo di  lavoro,  svolge  attivita'  d'informazione  e
conoscenza sui  rischi  del  fenomeno  delle  frodi,  anche  mediante
l'ausilio di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti  preposti  fanno
fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a
legislazione vigente. 
Art. 30-quater 
Finalita' e struttura dell'archivio 
1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici: 
    a) il primo, denominato interconnessione  di  rete,  consente  di
dare seguito  alle  richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti
mediante il riscontro con i dati di  cui  all'articolo  30-quinquies,
detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; 
    b)  il  secondo,  denominato  modulo  informatico  centralizzato,
memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro  ha
evidenziato la non autenticita' di  una  o  piu'  categorie  di  dati
presenti  nella  richiesta  di  verifica  e  permette   al   titolare
dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma
9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini  dell'esercizio  della
prevenzione,  anche  mediante  la  predisposizione  e   pubblicazione
periodica di specifiche linee guida, sul  piano  amministrativo,  nel
settore  del  credito  al  consumo  e  dei  pagamenti  dilazionati  o
differiti. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il titolare
dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei  dati  contenuti
nell'archivio informatizzato  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166; 
    c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta,  memorizza
le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o
ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del  credito,
dei servizi di comunicazione elettronica  o  interattivi  nonche'  le
segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal  titolare
dell'archivio  agli  aderenti.  Tali  informazioni  sono   conservate
nell'archivio per il tempo  necessario  agli  aderenti  ad  accertare
l'effettiva sussistenza del rischio di frodi. 
2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza  e  la
Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al  sistema  di
prevenzione. 
3. I risultati di specifico interesse sono comunicati,  secondo  le
modalita' stabilite dal decreto di  cui  all'articolo  30-octies  del
presente decreto legislativo,  agli  uffici  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti  in  materia
di  analisi  dei  fenomeni  criminali  e   di   cooperazione,   anche
internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  nonche',  ove
rilevanti,  all'Unita'  di  informazione  finanziaria   della   Banca
d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di
finanza. 
4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il  titolare
dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle  segnalazioni
di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo,  puo'  avvalersi
della collaborazione del Nucleo speciale di polizia  valutaria  della
Guardia di finanza, che agisce con i poteri e  le  facolta'  previsti
dall'articolo 2  del  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,
utilizzando,  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
Art. 30-quinquies 
Dati oggetto di riscontro 
1.  Sono  assoggettabili  a  riscontro,  con  i  dati  detenuti  da
organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone  fisiche  che
richiedono  una  dilazione  o  un  differimento  di   pagamento,   un
finanziamento o altra analoga  facilitazione  finanziaria,  contenuti
nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c): 
    a)  documenti  di  identita'  e   di   riconoscimento,   comunque
denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati; 
    b) partite IVA, codici  fiscali  e  documenti  che  attestano  il
reddito esclusivamente  per  le  finalita'  perseguite  dal  presente
decreto legislativo; 
    c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. 
2. Allo scopo di garantire il  perseguimento  delle  finalita'  del
presente decreto legislativo, gli organismi pubblici  e  privati  che
detengono i dati di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  devono
renderli disponibili nelle  modalita'  e  nei  termini  previsti  dal
decreto di cui all'articolo 30-octies. 
3. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
individuato, previo parere del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo
30-ter, comma 9,  ogni  altro  dato  idoneo  al  perseguimento  delle
finalita' del presente decreto legislativo. 
Art. 30-sexies 
Procedura di riscontro sull'autenticita' 
dei dati e contributo degli aderenti 
1. Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati contenuti nelle
richieste  di  verifica  inviate  dagli  aderenti,   l'ente   gestore
autorizza  di  volta  in   volta   la   procedura   di   collegamento
dell'archivio alle banche dati degli organismi  pubblici  e  privati.
Ciascuna richiesta puo' concernere  una  o  piu'  categorie  di  dati
nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies. 
2.  L'onere  derivante   dall'attuazione   del   presente   decreto
legislativo e' posto a carico degli aderenti al sistema  pubblico  di
prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di  verifica,
riferita   ad   un   singolo   nominativo,   comportano,   da   parte
dell'aderente, previa stipula  di  apposita  convenzione  con  l'ente
gestore, il  pagamento  all'ente  gestore  stesso  di  un  contributo
articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione  e
di realizzazione dell'archivio,  sia  il  costo  pieno  del  servizio
svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti  del  contributo
e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies. 
Art. 30-septies 
Disposizioni finanziarie 
1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il
quale  deve  fornire  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e  ai  costi
sostenuti in relazione al servizio svolto. 
Art. 30-octies 
Termini, modalita' e condizioni per la gestione 
del sistema di prevenzione 
1. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione: 
    a)  sono  specificati  la  struttura  e  i  livelli  di   accesso
all'archivio, i singoli elementi identificativi  dei  dati  contenuti
nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi
dell'articolo 30-quinquies, le modalita' e i  termini  relativi  alle
convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d); 
    b)  sono  stabilite  le  modalita'   relative   al   collegamento
informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici
e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies; 
    c) sono individuate le modalita' e fissati i termini secondo  cui
i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono  comunicati  e  gestiti,
nonche' viene stabilita la procedura  che  caratterizza  la  fase  di
riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1; 
    d) sono fissati l'importo  del  contributo  di  cui  all'articolo
30-sexies,  comma  2,  nonche'  i  criteri  di  determinazione  e  le
modalita' di riscossione del medesimo. 
2. Lo schema del decreto di cui  al  comma  1  viene  trasmesso  al
Garante per la protezione dei dati  personali  affinche'  esprima  il
proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. 
3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli  utenti,  di  cui
all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206,  puo'  chiedere  in  qualsiasi  momento  di
essere ascoltato dal gruppo di lavoro  di  cui  all'articolo  30-ter,
comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo. 
4.  I  termini  e  le   modalita'   di   attuazione   dell'articolo
30-quinquies,  comma  1,  lettera  b),  sono  definiti  con   decreto
interdirettoriale  del  Dipartimento   del   Tesoro   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  e  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate.». 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2011

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