D.Lgs. n. 100/2011 sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. G.U. n. 156 del 07 luglio 2011.



Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2011.

Entrata in vigore del provvedimento: 22 luglio 2011
 
Art. 1 
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  157  (Sorveglianza  radiometrica  su  materiali  o  prodotti
semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a  scopo  industriale  o
commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta,  deposito
o che esercitano operazioni di fusione di rottami o  altri  materiali
metallici di risulta nonche' i soggetti che  a  scopo  industriale  o
commerciale  esercitano  attivita'  di   importazione   di   prodotti
semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la  sorveglianza
radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine  di  rilevare
la presenza di livelli  anomali  di  radioattivita'  o  di  eventuali
sorgenti  dismesse,  per  garantire  la  protezione   sanitaria   dei
lavoratori e della  popolazione  da  eventi  che  possono  comportare
esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare  la  contaminazione
dell'ambiente.  La  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto  e  non
effettuano operazioni doganali. 
  2.  L'attestazione  dell'avvenuta  sorveglianza   radiometrica   e'
rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado,  compresi
negli  elenchi  istituiti  ai  sensi  dell'articolo   78,   i   quali
nell'attestazione  riportano  anche   l'ultima   verifica   di   buon
funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle  politiche
sociali,  dell'interno,  dell'economia   e   delle   finanze,   delle
infrastrutture e dei trasporti,  sentita  l'Agenzia  delle  dogane  e
sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca
ambientale  (ISPRA),  da  emanarsi  all'esito  delle  notifiche  alla
Commissione   europea   ai   sensi   della   direttiva   98/34/CE   e
all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli
ostacoli tecnici al commercio in vigore dal  1°  gennaio  1995,  sono
stabilite le modalita' di applicazione,  nonche'  i  contenuti  delle
attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati  i  prodotti
semilavorati metallici oggetto della sorveglianza. 
  4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma  3  dell'articolo
25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza  di
sorgenti o comunque livelli anomali  di  radioattivita',  individuati
secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero  guide  tecniche
emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili,  i  soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma
3, le misure idonee  ad  evitare  il  rischio  di  esposizione  delle
persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono  darne  immediata
comunicazione  al  prefetto,  agli  organi  del  servizio   sanitario
nazionale competenti  per  territorio,  al  Comando  provinciale  dei
vigili del fuoco, alla regione o  province  autonome  ed  all'Agenzie
delle  regioni  e  delle  province   autonome   per   la   protezione
dell'ambiente competenti per  territorio.  Ai  medesimi  obblighi  e'
tenuto il vettore che, nel corso del trasporto,  venga  a  conoscenza
della presenza di livelli  anomali  di  radioattivita'  nei  predetti
materiali o  prodotti  trasportati.  Il  prefetto,  in  relazione  al
livello  del  rischio  rilevato  dagli   organi   destinatari   delle
comunicazioni  di  cui  al  presente  comma,  ne  da'   comunicazione
all'ISPRA. 
  5. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure
radiometriche  indichino  la   presenza   di   livelli   anomali   di
radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso
in relazione alla necessita' di tutelare le persone e  l'ambiente  da
rischi di esposizione, i  provvedimenti  opportuni  ivi  compreso  il
rinvio dell'intero carico o di parte di esso  all'eventuale  soggetto
estero responsabile del suo invio, con oneri a  carico  del  soggetto
venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad  informare
della restituzione dei carichi  l'Autorita'  competente  dello  Stato
responsabile dell'invio.». 
  2.  All'articolo  107,  comma  2,  lettera  d-ter),   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  le  parole:  "di  risulta"  sono
soppresse. 
  3. Il decreto di cui al  comma  3  dell'articolo  157  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  sostituito  dal  presente
articolo, e' adottato entro 60 giorni successivi  all'esito  positivo
delle notifiche alla Commissione europea  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE  e  all'Organizzazione  mondiale  del  commercio  ai   sensi
dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio  in  vigore  dal  1°
gennaio 1995. 
 
Art. 2 
Regime transitorio per l'obbligo  di  sorveglianza  radiometrica  sui
prodotti semilavorati metallici 
1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma  3  dell'articolo
157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  come  sostituito
dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi  1,
2, 4  e  5  del  medesimo  articolo,  la  sorveglianza  sui  prodotti
semilavorati  metallici   e'   effettuata   sui   prodotti   indicati
nell'allegato I. 
  2. Per il  rilascio  dell'attestazione  dell'avvenuta  sorveglianza
radiometrica  sui  prodotti  semilavorati   metallici   gli   esperti
qualificati di secondo  o  di  terzo  grado  compresi  negli  elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II. 
 
Art. 3 
Invarianza degli oneri 
1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. I soggetti pubblici interessati provvedono  all'adempimento  dei
compiti  derivanti  dal  presente  decreto  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° giugno 2011 
 
Allegato 1 
(previsto dall'articolo 2, comma 1) 
 
 Allegato 2 
(previsto dall'articolo 2, comma 2) 
 
 
 

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