Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78. Attuazione della direttiva UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili. G.U. 15 giugno 2012 n. 138.



Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78
Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 2012
 
Vigente al: 15 giugno 2012  

Capo I
Ambito di applicazione e definizioni

           
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea e si applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che recano i marchi di conformità alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell'articolo 2, comma 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.
2. Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state sottoposte ad una rivalutazione della conformità e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attrezzature a pressione trasportabili:
1) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe  2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonchè per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I del presente decreto;
2) le cisterne, i veicoli e vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della  classe  2,  esclusi  i  gas  o  gli  oggetti  con  codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonchè per  il  trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I al presente decreto;
3) le cartucce di gas (n. ONU 2037),  esclusi  i  diffusori  di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU  1044),  le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione  a  norma
del punto 1.1.3.2. degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma  e  le  attrezzature  a  pressione
trasportabili  soggette  a  esenzione  dalle  prescrizioni   per   la costruzione e il collaudo degli imballaggi, secondo  le  disposizioni
speciali di cui al punto 3.3.  dei  citati  allegati  alla  direttiva 2008/68/CE;
b) allegati alla direttiva 2008/68/CE, limitatamente a:
1) allegato  I  capo  I.  1.:  allegati  A  e  B  all'ADR  come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando  inteso  che  i termini  «parte  contraente»  sono  sostituiti  dai  termini   «Stato membro»;
2) allegato II capo II. 1.: allegato al  RID  che  figura  come appendice C alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per
ferrovia, applicabile con  effetto  dal  1°  gennaio  2011,  restando inteso che  «Stato  contraente  del  RID»  e'  sostituito  da  «Stato
membro»;
3) allegato III capo III. 1.: i regolamenti  allegati  all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011,  così  come l'articolo 3, lettere f) e b), e  l'articolo  8,  paragrafi  1  e  3, dell'ADN, nei  quali  «parte  contraente»  è  sostituito  da  «Stato membro»;
c) immissione sul mercato:  la  prima  messa  a  disposizione  di attrezzature  a  pressione  trasportabili  sul  mercato   dell'Unione
europea;
d) messa a  disposizione  sul  mercato:  qualsiasi  fornitura  di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione  o  l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;
e) uso:  il  riempimento,  lo  stoccaggio  temporaneo  legato  al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento  di  attrezzature  a
pressione trasportabili;
f) ritiro: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la  messa  a disposizione  sul  mercato  o  l'uso  di  attrezzature  a   pressione
trasportabili;
g)  richiamo:  qualsiasi  provvedimento  volto  ad  ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono state già rese disponibili all'utilizzatore finale;
h) fabbricante: ogni persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare  o  fabbricare,  e  le  commercializza  apponendovi  il proprio nome o marchio;
i) rappresentante autorizzato: ogni persona  fisica  o  giuridica stabilita nell'Unione europea che  ha  ricevuto  dal  fabbricante  un
mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in  relazione a determinati compiti;
l)  importatore:  ogni  persona  fisica  o  giuridica stabilita nell'Unione europea  che  immette  sul  mercato  dell'Unione  europea
attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse provenienti da un Paese terzo;
m)  distributore:  ogni  persona  fisica  o  giuridica  stabilita nell'Unione europea, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che mette  a  disposizione   sul   mercato   attrezzature   a   pressione trasportabili;
n)  proprietario:  ogni  persona  fisica  o  giuridica  stabilita nell'Unione europea che ha piena disponibilità delle attrezzature  a pressione trasportabili;
o)  operatore:  ogni  persona  fisica   o   giuridica   stabilita nell'Unione   europea   che   utilizza   attrezzature   a   pressione trasportabili;
p)  operatore  economico:  il  fabbricante,   il   rappresentante autorizzato,  l'importatore,  il  distributore,  il  proprietario o l'operatore che intervengono nel corso di un'attività commerciale  o di servizio pubblico a titolo oneroso o gratuito;
q) valutazione della conformità: la valutazione e  la  procedura di  valutazione  della  conformità  stabilite  negli  allegati  alla direttiva 2008/68/CE;
r) marchio Pi: un  marchio  che  indica  che  le  attrezzature  a pressione trasportabili sono conformi  ai  requisiti  applicabili  in materia di valutazione della  conformità  stabiliti  negli  allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;
s) rivalutazione della  conformità:  la  procedura  avviata,  su richiesta  del  proprietario  o  dell'operatore,   per   valutare a posteriori la   conformità   delle   attrezzature   a pressione trasportabili fabbricate e immesse  sul  mercato  anteriormente  alla data di applicazione alla direttiva 1999/36/CE;
t) ispezione periodica: l'ispezione periodica e le procedure  che disciplinano le ispezioni periodiche  previste  dagli  allegati  alla direttiva 2008/68/CE;
u) ispezione intermedia: l'ispezione intermedia  e  le  procedure che disciplinano le ispezioni intermedie previste dagli allegati alla
direttiva 2008/68/CE;
v)  verifica  straordinaria:  la  verifica  straordinaria  e   le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste  dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
z) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo autorizzato in Italia a svolgere attivita'  di  accreditamento,  individuato  con
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22  dicembre  2009 (ACCREDIA);
aa)  accreditamento:   attestazione   da   parte   dell'organismo nazionale  di  accreditamento,  che  certifica  che  un   determinato
organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al  punto  1.8.6.8, secondo comma, degli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
bb) autorità di notifica: il Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, secondo quanto disposto all'articolo 17, comma 1,  del
presente decreto;
cc) organismo notificato: un organismo di ispezione che  soddisfa i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e  le  condizioni
di cui agli  articoli  20  e  26  del  presente  decreto  e  che  sia notificato ai sensi dell'articolo 22;
dd) notifica: la procedura che  conferisce  ad  un  organismo  di ispezione  la  qualifica  di  organismo   notificato,   compresa   la
comunicazione di tale informazione alla Commissione  europea  e  agli Stati membri dell'Unione europea;
ee) vigilanza del mercato: le attività svolte ed i provvedimenti adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che le  attrezzature
a pressione trasportabili, durante  il  loro  ciclo  di  vita,  siano conformi ai requisiti stabiliti  nella  direttiva  2008/68/CE  e  nel
presente decreto e  non  pregiudichino  la  salute,  la  sicurezza  o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
ff) autorità  di  vigilanza  del  mercato:  il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3
Requisiti a livello locale

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti possono essere  stabiliti  requisiti  applicabili  a  livello  locale
limitatamente all'immagazzinamento a medio  o  lungo  termine  o  per l'uso locale delle attrezzature a pressione trasportabili.

Capo II
Obblighi degli operatori economici

Art. 4
Obblighi dei fabbricanti

1.  All'atto  dell'immissione  sul  mercato,  i  fabbricanti   sono obbligati a garantire che le attrezzature a  pressione  trasportabili
siano state progettate,  fabbricate  e  corredate  di  documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.
2. Qualora, a  seguito  di  apposita  valutazione  di  conformità, risulti la conformita' delle attrezzature a  pressione  trasportabili
ai requisiti previsti dai citati allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, i  fabbricanti  appongono  il  marchio  Pi,  in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto.
3. I fabbricanti conservano la documentazione  tecnica  specificata negli allegati alla  direttiva  2008/68/CE;  tale  documentazione  e'
conservata per il periodo prescritto da detti allegati.
4. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo  di  credere  che  le attrezzature  a  pressione  trasportabili,  che  hanno  immesso   sul
mercato, non siano conformi a quanto  previsto  negli  allegati  alla direttiva  2008/68/CE  o  non  abbiano  i  requisiti  prescritti  dal
presente  decreto,  adottano  immediatamente  le  misure   correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature,  per  ritirarle  o
richiamarle, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le  attrezzature  a pressione trasportabili  presentino  un  rischio,  i  fabbricanti  ne
informano  immediatamente  le  autorita'  competenti,  indicando   in particolare i dettagli relativi  alla  non  conformita'  e  qualsiasi
misura correttiva adottata, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.
5. I fabbricanti documentano tutti i casi di non conformita'  e  le misure correttive.
6. I fabbricanti, a seguito di una  richiesta  motivata  presentata dall'autorita' di vigilanza del mercato,  forniscono  a  quest'ultima
tutte le informazioni e la documentazione necessarie  per  dimostrare la conformita'  delle  attrezzature  a  pressione  trasportabili,  in
lingua  italiana.  Essi  cooperano  con  l'autorita'   predetta,   su richiesta della medesima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare
i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili  che essi hanno immesso sul mercato.
7. I fabbricanti forniscono informazioni  soltanto  agli  operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.

Art. 5
Rappresentanti autorizzati

1. I fabbricanti possono conferire mandato, in forma scritta, ad un rappresentante autorizzato, secondo quanto previsto al comma  2.  Non possono  costituire  oggetto  di  mandato   gli   obblighi   di   cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente decreto e la stesura  della prescritta documentazione tecnica.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a)  mantenere  a  disposizione  dell'autorita'  di  vigilanza  la documentazione  tecnica  almeno  per  il  periodo  specificato  negli
allegati alla direttiva 2008/68/CE;
b) a seguito di una richiesta motivata dell'autorita' competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni  e  la  documentazione
necessarie a dimostrare la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana;
c) cooperare  con  l'autorita'  competente,  su  richiesta  della medesima, a  qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che rientrano del mandato.
3.  L'identita'  e  l'indirizzo  del   rappresentante   autorizzato figurano nel certificato di conformita' di  cui  agli  allegati  alla
direttiva 2008/68/CE.
4. I rappresentanti autorizzati  forniscono  informazioni  soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti  stabiliti  negli  allegati
alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.

Art. 6
Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione  europea  solo attrezzature  a  pressione  trasportabili   conformi   ai   requisiti
prescritti dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE  e  dal  presente decreto.
2. Prima di immettere  sul  mercato  le  attrezzature  a  pressione trasportabili, gli importatori assicurano che  il  fabbricante  abbia
eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. In particolare, essi assicurano che il fabbricante  abbia  preparato  la documentazione  tecnica,  che  il  marchio  Pi  sia   apposto   sulle attrezzature a pressione trasportabili e che tali attrezzature  siano accompagnate dal certificato di conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.  L'importatore  che  ritiene  o  ha  motivo  di credere che attrezzature a pressione trasportabili non siamo conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva  2008/68/CE  e  dal presente  decreto,  non  immette  tali   attrezzature   a   pressione trasportabili sul mercato fino a quando le  stesse  non  siano  state rese  conformi.  Inoltre,  qualora  le   attrezzature   a   pressione trasportabili presentino un  rischio,  l'importatore  ne  informa  il fabbricante e l'autorita' di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano il loro  nome  e  indirizzo,  al  quale possono essere contattati, nel certificato di conformita' di cui agli
allegati alla direttiva 2008/68/CE oppure li allegano allo stesso.
4. Gli importatori garantiscono che, durante  la  fase  in  cui  le attrezzature  a  pressione   trasportabili   sono   sotto   la   loro
responsabilita', le condizioni di  immagazzinamento  o  di  trasporto delle  stesse  non  mettano  a  rischio  la   conformita'   di   tale
attrezzature ai requisiti stabiliti  negli  allegati  alla  direttiva 2008/68/CE.
5. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere  che  le attrezzature  a  pressione  trasportabili,  che  hanno  immesso   sul
mercato, non siano conformi a quanto prescritto dagli  allegati  alla direttiva 2008/68/CE o dal presente decreto, adottano  immediatamente le  misure  correttive   necessarie   per   rendere   conformi   tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi,  senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. Inoltre, qualora  le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio  per  la salute o per la sicurezza o per altri aspetti  della  protezione  del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, gli  importatori ne informano immediatamente il fabbricante e l'autorita'  competente,
indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva  adottata.  Gli  importatori  documentano
tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.
6. Gli importatori conservano, almeno per  il  periodo  specificato negli allegati alla direttiva 2008/68/CE per i fabbricanti, una copia
della  documentazione  tecnica  a  disposizione   dell'autorita'   di vigilanza  del  mercato  e  garantiscono  che,   su   richiesta,   la
documentazione  tecnica  possa  essere  resa   disponibile   a   tale autorita'.
7. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata  presentata dall'autorita'  competente,  forniscono  a  quest'ultima   tutte   le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie   a   dimostrare   la conformita' delle attrezzature a pressione  trasportabili  in  lingua
italiana.  Essi  cooperano  con  tale  autorita',  su  richiesta,   a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dalle
attrezzature a pressione trasportabili che hanno immesso sul mercato.
8. Gli importatori forniscono informazioni soltanto agli  operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.

Art. 7
Obblighi dei distributori

1. I distributori mettono a disposizione  sul  mercato  dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE  e  dal  presente decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili  a disposizione  sul  mercato,  i   distributori   verificano   che   le attrezzature  rechino  il  marchio  Pi  e  siano   accompagnati   dal certificato di conformita' e dall'indirizzo di  cui  all'articolo  6, comma 3, del presente decreto.  Il  distributore  che  ritiene  o  ha motivo di credere che le attrezzature a pressione  trasportabili  non siano conformi a quanto  prescritto  dagli  allegati  alla  direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non mette le attrezzature medesime a disposizione sul  mercato  fino  a  quando  non  siano  state  rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione  trasportabili presentino un rischio, il distributore ne informa  il  fabbricante  o l'importatore e l'autorita' di vigilanza del mercato.
2. I  distributori  garantiscono  che,  mentre  le  attrezzature  a pressione  trasportabili  sono  sotto  la  loro  responsabilita',  le
condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano  a  rischio la conformita' di tali  attrezzature  ai  requisiti  stabiliti  negli
allegati alla direttiva 2008/68/CE.
3. I distributori, che ritengono o hanno motivo di credere  che  le attrezzature  a  pressione   trasportabili,   che   hanno   messo   a
disposizione sul mercato, non  siano  conformi  a  quanto  prescritto negli allegati alla direttiva  2008/68/CE  e  nel  presente  decreto,
adottano immediatamente le misure correttive necessarie  per  rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o  richiamarle,  a  seconda dei casi, senza  oneri  a  carico  dell'Amministrazione  interessata. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, i distributori   ne   informano    immediatamente    il    fabbricante, l'importatore, se  del  caso,  e  l'autorita'  nazionale  competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura  correttiva  adottata.  I  distributori  documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.
4. I distributori, a seguito di una richiesta  motivata  presentata da  un'autorita'  competente,  forniscono  a  quest'ultima  tutte  le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie   a   dimostrare   la conformita' delle attrezzature a pressione  trasportabili  in  lingua
italiana. Essi cooperano con tale  autorita',  su  sua  richiesta,  a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dalle
attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato.
5. I distributori forniscono informazioni soltanto  agli  operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.

Art. 8
Obblighi dei proprietari

1. Il proprietario, che ritiene o  ha  motivo  di  credere  che  le attrezzature  a  pressione  trasportabili  non  siano   conformi   ai
requisiti  prescritti  negli  allegati  alla  direttiva   2008/68/CE, compresi i  requisiti  relativi  alle  ispezioni  periodiche,  e  nel
presente decreto, non le mette a disposizione e non le utilizza  fino a  quando  non  siano  state  rese  conformi.  Inoltre,  qualora   le
attrezzature a pressione  trasportabili  presentino  un  rischio,  il proprietario  ne  informa  il  fabbricante  o  l'importatore   o   il
distributore e l'autorita' di vigilanza del  mercato.  I  proprietari documentano tutti i casi di non conformita' e le misure correttive.
2.  I  proprietari  garantiscono  che,  mentre  le  attrezzature  a pressione  trasportabili  sono  sotto  la  loro  responsabilita',  le
condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano  a  rischio la conformita' di tali  attrezzature  ai  requisiti  stabiliti  negli
allegati alla direttiva 2008/68/CE.
3. I proprietari forniscono informazioni  soltanto  agli  operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.
4. Il presente articolo non si applica  ai  privati  che  intendono utilizzare o utilizzano attrezzature a  pressione  trasportabili  per
proprio uso personale o domestico o per proprie attivita'  del  tempo libero o sportive.

Art. 9
Obblighi degli operatori

1.  Gli  operatori  utilizzano  solo   attrezzature   a   pressione trasportabili conformi ai requisiti  stabiliti  negli  allegati  alla
direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
2. Qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino  un rischio per la salute o per la sicurezza o per  altri  aspetti  della
protezione del pubblico interesse contemplati nel  presente  decreto, l'operatore ne informa il proprietario e l'autorita' di vigilanza del
mercato.

Art. 10
Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  sono  applicati  agli importatori ed ai distributori

1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' conseguentemente  soggetto  agli  obblighi
del fabbricante di cui all'articolo 4 del  presente  decreto,  quando immette sul mercato attrezzature a  pressione  trasportabili  con  il
proprio nome o marchio  commerciale  o  modifica  le  attrezzature  a pressione trasportabili gia' immesse  sul  mercato  in  modo  che  la conformita' ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.

Art. 11
Identificazione degli operatori economici

1.  Gli  operatori  economici,  su  richiesta   dell'autorita'   di vigilanza  del  mercato,  per  un  periodo  di  almeno  dieci   anni,
identificano:
a)  qualsiasi  operatore  economico  che   abbia   fornito   loro attrezzature a pressione trasportabili;
b)  qualsiasi  operatore  economico  al  quale  abbiano   fornito attrezzature a pressione trasportabili.
 

Capo III
Conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili

 

Art. 12
Conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

 1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione
della  conformita',  alle  ispezioni   periodiche,   alle   ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie  stabiliti  negli  allegati
alla direttiva 2008/68/CE, nonche' i requisiti di cui ai capi  III  e IV del presente decreto.
2. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  sono  conformi  alle  specificazioni   della
documentazione  in  base  alla  quale  sono  state  fabbricate.  Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle  ispezioni
intermedie  e  alle  verifiche  straordinarie  in  conformita'  degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III
e IV del presente decreto.
3.  Sono  validi  nel  territorio  dello  Stato  i  certificati  di valutazione della conformita', i certificati di  rivalutazione  della
conformita'  e  le  relazioni  sulle  ispezioni   periodiche,   sulle ispezioni intermedie e sulle verifiche straordinarie,  rilasciati  da
un organismo notificato da altro Stato membro,  in  conformita'  alla direttiva recepita con il presente decreto.
4. Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili  possono  essere  oggetto  di  una   valutazione   della
conformita' separata.

Art. 13
Rivalutazione della conformita'

1.  La  rivalutazione  della  conformita'  delle   attrezzature   a pressione trasportabili di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  c),
fabbricate e messe in  funzione  a  partire  dal  9  marzo  2002,  e' stabilita  conformemente  alla  procedura  di   rivalutazione   della
conformita' di cui all'allegato III al presente decreto.
2. Il marchio Pi e' apposto  in  conformita'  a  quanto  prescritto nell'allegato III al presente decreto.

Art. 14
Principi generali del marchio Pi

1. Il marchio Pi e' apposto solo dal fabbricante  o,  nei  casi  di rivalutazione  della  conformita',  secondo  le  indicazioni  di  cui
all'allegato III. Per le bombole  per  gas  precedentemente  conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/  o  84/527/CEE,  recepite  con  il  decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, il  marchio  Pi  e' apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.
2. Il marchio Pi e' apposto  esclusivamente  sulle  attrezzature  a  pressione trasportabili che:
a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformita' di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della  conformita'  di cui all'articolo 13.
3. Apponendo o facendo apporre il marchio  Pi,  il  fabbricante  si assume la responsabilita'  della  conformita'  delle  attrezzature  a
pressione trasportabili a tutti i requisiti stabiliti negli  allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
4. Ai fini del presente decreto il marchio Pi  e'  l'unico  marchio
che  attesta  la   conformita'   delle   attrezzature   a   pressione trasportabili ai requisiti stabiliti negli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE e nel presente decreto.
5. E'  vietata  l'apposizione  sulle   attrezzature   a   pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che  possano  indurre  in
errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la  forma  dello stesso. Ogni altro marchio e' apposto sulle attrezzature a  pressione
trasportabili  in  modo  da  non  compromettere  la  visibilita',  la leggibilita' e il significato del marchio Pi.
6.  Le  parti  delle   attrezzature   a   pressione   trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il  marchio Pi.

Art. 15
Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi
1. Il marchio Pi e' definito nell'allegato II al presente decreto.
2.  Il  marchio  Pi  e'  apposto  in  modo  visibile,  leggibile  e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla  loro
targhetta  segnaletica,  nonche'   sulle   parti   rimovibili   delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una  funzione
diretta di sicurezza.
3. Il marchio Pi e' apposto prima dell'immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili
delle attrezzature a pressione  trasportabili  ricaricabili  con  una funzione diretta di sicurezza.
4.  Il  marchio  Pi  e'  seguito  dal  numero  di   identificazione dell'organismo notificato che e' intervenuto nelle ispezioni iniziali
e  nel  collaudo.  Il  numero   di   identificazione   dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo  stesso  o,  in  base  alle  sue
istruzioni, dal fabbricante.
5. Il marchio, con la data dell'ispezione periodica o, se del caso, dell'ispezione   intermedia,   e'   accompagnato   dal   numero    di
identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica.
6. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente  conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, recepite  con  il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, che non  recano  il marchio Pi, all'atto della prima ispezione periodica,  effettuata  in conformita' a quanto disposto dal  presente  decreto,  il  numero  di identificazione dell'organismo notificato  responsabile  e'  preceduto dal marchio Pi.

Art. 16
Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili

1. Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30 e 31 del presente decreto, nonche' il quadro di vigilanza del mercato
stabilito dal regolamento CE n. 765/2008, non e' vietata, o  limitata od ostacolata la libera circolazione, la  messa  a  disposizione  sul
mercato o l'uso delle attrezzature  a  pressione  trasportabili,  che siano conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Capo IV
Autorita' di notifica e organismi notificati

Art. 17
Autorita' di notifica

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'autorita' competente per la notifica  ed  e'  responsabile  dell'istituzione  e
dell'attuazione delle procedure necessarie  per  la  valutazione,  la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati.
2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri  Stati  membri dell'Unione europea degli organismi notificati,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti si  avvale  della  collaborazione  del Ministero delle sviluppo economico.

Art. 18
Requisiti relativi all'autorita' di notifica

1. Nello svolgimento dei compiti previsti nell'articolo  17,  comma 1, l'autorita' di notifica agisce in modo che non  sorgano  conflitti
d'interesse con gli organismi notificati.
2. L'autorita' di  notifica  assicura  che  l'esercizio  delle  sue attivita' sia improntato a criteri di obiettivita' e imparzialita'.
3.  L'autorita'  di  notifica  e'  organizzata  in  modo  che  ogni decisione relativa  alla  notifica  degli  organismi  notificati  sia
adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno  eseguito la valutazione.
4.  L'autorita'  di  notifica  salvaguarda  la  riservatezza  delle informazioni ottenute.

Art. 19
Obbligo di informazione dell'autorita' di notifica

1. Le procedure nazionali per la  valutazione,  la  notifica  e  la vigilanza sugli organi notificati, nonche' qualsiasi modifica di tali
informazioni, sono notificate alla Commissione europea.

Art. 20
Requisiti relativi agli organismi notificati

1. Ai  fini  della  notifica,  l'organismo  notificato  rispetta  i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva  2008/68/CE  e  nel
presente decreto.
2. L'organismo notificato e' un ente  con  personalita'  giuridica, istituito a norma del codice civile.
3.   L'organismo   notificato   partecipa   alle    attivita'    di standardizzazione  pertinenti  e  alle  attivita'   del   gruppo   di
coordinamento  degli  organismi   notificati,   istituito   a   norma dell'articolo 28 del  presente  decreto,  o  garantisce  che  il  suo
personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e  applica  come orientamento generale  le  decisioni  e  i  documenti  amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.

Art. 21
Domanda di notifica

1. L'organismo  di  ispezione  presenta  una  domanda  di  notifica all'autorita' di notifica nazionale.
2. Tale domanda e' accompagnata:
a)  dalla  descrizione  delle  attivita'  di  valutazione   della conformita',  d'ispezione  periodica,  d'ispezione   intermedia,   di
verifica straordinaria e di rivalutazione della conformita';
b) dalla descrizione delle procedure relative alla lettera a);
c)   dalla   descrizione   delle   attrezzature    a    pressione trasportabili,  per  le  quali   l'organismo   dichiara   di   essere
competente;
d) del certificato di accreditamento,  rilasciato  dall'organismo di accreditamento, ai sensi del regolamento  (CE)  n.  765/2008,  che
attesti  che  l'organismo  di  ispezione  e'  conforme  ai  requisiti stabiliti nell'articolo 20 del presente decreto.

Art. 22
Procedura di notifica

1. L'autorita' di notifica provvede  alla  notifica  esclusivamente per organismi che siano conformi ai requisiti stabiliti nell'articolo
20 del presente decreto.
2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri  Stati  membri dell'Unione  europea  degli   organismi   notificati,   deve   essere
utilizzato l'apposito strumento elettronico elaborato e gestito dalla Commissione europea.
3.  La  notifica  comprende  le  informazioni  richieste  a   norma dell'articolo 21, comma 2, del presente decreto.
4.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione europea o  dagli  altri  Stati  membri  dell'Unione europea entro quindici giorni dalla notifica. Solo tale organismo  e' considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto.
5. Eventuali successive  modifiche  riguardanti  la  notifica  sono comunicate alla  Commissione  europea  ed  agli  altri  Stati  membri dell'Unione europea.
6. I servizi di ispezione interni del richiedente la valutazione di conformita', definiti negli allegati alla direttiva  2008/68/CE,  non
sono notificati.

Art. 23
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1. L'organismo notificato e' identificato con lo  specifico  numero assegnato dalla Commissione europea ed e' indicato nell'elenco  degli organismi notificati, messo a disposizione del pubblico dalla  stessa Commissione.

Art. 24
Modifiche delle notifiche

1. L'Autorita' di notifica, qualora accerti o sia informata che  un  organismo notificato non e'  piu'  conforme  ai  requisiti  stabiliti
nell'articolo  20  del  presente  decreto,  o  non  adempie  ai  suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei  casi,
in funzione della gravita'  dell'inosservanza  di  tali  requisiti  o dell'inadempimento   di   tali   obblighi,    dandone    informazione
immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. In caso di ritiro, limitazione  o  sospensione  della  notifica, oppure  di  cessazione  dell'attivita'   dell'organismo   notificato,
l'autorita' nazionale di notifica,  che  aveva  disposto  tale  atto, adotta le misure appropriate per garantire che le  pratiche  di  tale
organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano  messe a disposizione delle altre autorita' di notifica e di  vigilanza  del mercato responsabili, su loro richiesta.

Art. 25
Contestazione della competenza degli organismi notificati

1. Su richiesta della Commissione, l'autorita' di notifica fornisce alla stessa tutte le informazioni relative alla base della notifica o
del mantenimento della competenza dell'organismo interessato.
2. Su richiesta della Commissione, l'autorita' di  notifica  adotta le misure necessarie nei confronti dell'organismo notificato che  non
soddisfa o non soddisfa piu' i requisiti per la notifica.

Art. 26
Obblighi operativi degli organismi notificati

1.  Gli  organismi  notificati  eseguono   le   valutazioni   della conformita', le ispezioni periodiche, le ispezioni  intermedie  e  le
verifiche straordinarie, conformemente  alle  condizioni  della  loro notifica e  alle  procedure  di  cui  agli  allegati  alla  direttiva
2008/68/CE.
2.  Gli  organismi  notificati  eseguono  le  rivalutazioni   della conformita' conformemente all'allegato III al presente decreto.
3. Gli organismi notificati da uno Stato membro dell'Unione europea sono autorizzati ad operare in Italia. L'autorita' di  notifica,  che
ha  eseguito  la  valutazione  iniziale   e   la   notifica,   rimane responsabile della vigilanza delle  attivita'  svolte  dall'organismo
notificato.

Art. 27
Obblighi di informazione degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati comunicano all'autorita' di notifica:
a) qualunque rifiuto, limitazione, sospensione  o  ritiro  di  un certificato;
b)  qualunque  circostanza  che  incida   sull'ambito   e   sulle condizioni della notifica;
c) eventuali richieste di informazioni sulle attivita'  eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorita' di vigilanza del mercato;
d) su richiesta, le attivita'  eseguite  nell'ambito  della  loro notifica e qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere
e di subappalto.
2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi notificati  a  norma  del  presente  decreto,  che  eseguono   simili
attivita' di valutazione della conformita', di  ispezione  periodica, di ispezione intermedia e di verifica straordinaria,  che  riguardano
le  stesse  attrezzature  a   pressione   trasportabili,   pertinenti informazioni sulle questioni relative ai  risultati  negativi  e,  su
richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformita'.

Art. 28
Coordinamento degli organismi notificati

1. L'autorita' di notifica garantisce che  gli  organismi,  che  ha provveduto a notificare, partecipino ai lavori del gruppo  settoriale
di  organismi  notificati,  istituito  dalla   Commissione   europea, direttamente o mediante rappresentanti designati.

Capo V
Procedure di salvaguardia

Art. 29
Procedura applicabile alle attrezzature a pressione trasportabili che presentano un rischio a livello nazionale
1. L'autorita' di vigilanza del  mercato,  qualora  abbia  adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo  20,  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008, oppure  abbia  sufficienti  ragioni  per  ritenere  che  le attrezzature a  pressione  trasportabili  disciplinate  dal  presente
decreto presentino un rischio per la salute o per la sicurezza  delle persone o per altri aspetti della protezione del  pubblico  interesse contemplati nel presente  decreto,  effettua  una  valutazione  delle attrezzature a pressione trasportabili interessate che riguarda tutti i requisiti stabiliti nel presente decreto. Gli  operatori  economici interessati collaborano, ove necessario, con l'autorita' di vigilanza del  mercato,  permettendo  l'accesso  ai  loro  locali  e   fornendo campioni, a seconda dei casi.  Se,  nel  corso  di  una  valutazione, l'autorita' di vigilanza del mercato constata che le  attrezzature  a pressione trasportabili non rispettano i  requisiti  stabiliti  negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e  nel  presente  decreto,  chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, al fine di rendere le  attrezzature  a pressione  trasportabili  conformi  ai  suddetti  requisiti,   oppure ritirarle dal mercato o richiamarle entro un  termine  ragionevole  e proporzionato alla natura del rischio,  a  seconda  dei  casi,  senza oneri  a  carico  dell'Amministrazione  interessata.  L'autorita'  di vigilanza del mercato comunica i provvedimenti adottati all'organismo notificato competente. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle  misure  correttive  di  cui  al  terzo  periodo  del presente comma.
2. L'autorita' di vigilanza del mercato,  se  ritiene  che  la  non conformita' non sia ristretta al solo territorio  nazionale,  informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea dei risultati della valutazione  e  dei  provvedimenti  adottati  nei confronti dell'operatore economico.
3.  L'operatore  economico  garantisce  l'adozione  di   tutte   le opportune  misure  correttive  nei  confronti  delle  attrezzature  a
pressione trasportabili che  ha  messo  a  disposizione  sul  mercato dell'Unione europea.
4. Qualora l'operatore economico interessato non adotti  le  misure correttive adeguate nel termine assegnato dall'autorita' di vigilanza del mercato, l'autorita' stessa  adotta  tutte  le  opportune  misure provvisorie per inibire o limitare  la  messa  a  disposizione  delle attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, per ritirarle dal mercato o richiamarle,  senza  oneri  a  carico  dell'Amministrazione interessata.  L'autorita'  informa  tempestivamente  la   Commissione europea e gli  altri  Stati  dell'Unione  europea  dei  provvedimenti adottati.
5. Le informazioni di cui al comma 4 includono tutti i  particolari disponibili, soprattutto i dati necessari  all'identificazione  delle
attrezzature a pressione trasportabili  non  conformi,  l'origine  di tali attrezzature, la natura della presunta  non  conformita'  e  dei
rischi connessi, la natura e la durata delle misure adottate, nonche' le motivazioni formulate  dall'operatore  economico  interessato.  In particolare, l'autorita' di vigilanza del mercato indica  se  la  non conformita' sia dovuta a:
a) mancato rispetto delle attrezzature a pressione  trasportabili dei requisiti relativi alla salute o alla sicurezza delle  persone  o
ad altri aspetti della protezione del pubblico  interesse,  stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto;
b) carenze nelle norme o nei codici tecnici di cui agli  allegati alla direttiva 2008/68/CE o ad altre disposizioni di detta direttiva.

Art. 30
Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. L'operatore economico, o altro soggetto interessato, al  termine della procedura di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, puo' attivare la
procedura di salvaguardia di  cui  all'articolo  31  della  direttiva 2010/35/UE,  presentando  osservazioni  contro  le  misure   adottate
dall'autorita' di vigilanza del mercato.
2.  Qualora  la   Commissione,   all'esito   della   procedura   di salvaguardia di  cui  all'articolo  31  della  direttiva  2010/35/UE,
comunichi una decisione con cui si considera giustificata  la  misura adottata da uno Stato membro,  l'autorita'  di  vigilanza  adotta  le
misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio  mercato  delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne  informa  la Commissione europea.
3.  Qualora  la   Commissione,   all'esito   della   procedura   di salvaguardia di  cui  all'articolo  31  della  direttiva  2010/35/UE,
comunichi una decisione con cui si considera ingiustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorita' di vigilanza la ritira.

Art. 31
Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza

1. Se l'autorita' di vigilanza del mercato,  dopo  aver  effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  ritiene  che  le
attrezzature  a  pressione  trasportabili,  pur  se   conformi   alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto, presentino un rischio per
la salute o la sicurezza delle persone  o  per  altri  aspetti  della protezione del pubblico  interesse,  chiede  all'operatore  economico
interessato di adottare  tutte  le  misure  per  garantire  che  tali attrezzature  a  pressione   trasportabili,   all'atto   della   loro
immissione sul mercato, non presentino piu' tale  rischio  o  che  le attrezzature siano, a  secondo  dei  casi,  ritirate  dal  mercato  o
richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato  alla natura  del  rischio,  senza  oneri  a  carico dell'Amministrazione
interessata.
2. L'operatore economico garantisce l'adozione di misure correttive nei confronti di tutte  le  attrezzature  a  pressione  trasportabili
interessate che ha messo a disposizione sul mercato o che utilizza in tutta l'Unione europea.
3. L'autorita' competente  informa  immediatamente  la  Commissione europea  e  gli  altri  Stati  membri   dell'Unione   europea.   Tali
informazioni   includono,   in   particolare,   i   dati    necessari all'identificazione  delle  attrezzature  a  pressione  trasportabili
interessate, l'origine e la catena di fornitura  delle  attrezzature, la natura del rischio connesso, nonche' la natura e la  durata  delle
misure adottate.

Art. 32
Non conformita' formale

1. Fatto salvo quanto disposto  dall'articolo  29,  l'autorita'  di vigilanza del mercato chiede all'operatore interessato di porre  fine
allo stato di non conformita' in questione,  qualora  giunga  ad  una delle seguenti conclusioni:
a) il marchio  Pi  e'  stato  apposto  in  violazione  di  quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente decreto;
b) il marchio Pi non e' stato apposto;
c) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
d) i requisiti degli allegati alla  direttiva  2008/68/CE  e  del presente decreto non sono stati rispettati.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, l'autorita'  di vigilanza del mercato adotta tutte le misure appropriate per limitare
o proibire le messa a disposizione sul mercato delle  attrezzature  a pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato.
 

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