Decreto Legislativo 18 aprile 2012 n.61. Disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. G.U. n. 115 del 18 maggio 2012.
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61
Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.
Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012
Entrata in vigore del provvedimento: 02 giugno 2012
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della citta'
metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo
disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5
maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: «legge delega», il
conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere
dall'istituzione della citta' metropolitana di Roma capitale, in
attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le
disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla
citta' metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con
riferimento alle funzioni di governo di area vasta.
2. Ferme restando le funzioni amministrative gia' attribuite
dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonche' quanto
previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge
regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono
essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative
nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.
Art. 2
Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della
Repubblica
1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera b), della legge
delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e' determinato il maggior onere derivante per
Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di
capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici
che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul
gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del
decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere, ai fini
dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' comunque essere adottato.
2. L'onere di cui al comma 1 e' quantificato su proposta elaborata
dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo
fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e
dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata
dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica.
Art. 3
Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma
capitale
1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di
sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi
al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti
all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3,
della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle
risorse finanziarie ad essa spettanti in conformita' ai documenti di
finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.
2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi
individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione e' perseguita
mediante una piu' stretta cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa
istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le
amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di
riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui
all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 e'
approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti
dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel
programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, con le modalita' previste dai commi 1 e 1-bis del
medesimo articolo 1.
4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o
province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonche'
l'ente Roma capitale ove interessato,»;
b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni
interessati,», sono inserite le seguenti: «nonche' con Roma capitale
se competente,»;
c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle
province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonche'
dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;
d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «o
province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonche'
dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».
5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le
amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi
di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo
scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre
1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, in
materia di perequazione infrastrutturale.
6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre
1990, n. 396, e successive modificazioni.
Art. 4
Raccordi istituzionali
1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo
Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni
conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge
delega, e' istituita un'apposita sessione nell'ambito della
Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di
Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente
della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.
2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le
funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma
capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il
Sindaco di Roma capitale.
Capo II
Beni storici, ambientali e fluviali
Art. 5
Conferenza delle Soprintendenze
1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni
storici e artistici, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni
culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di
coordinamento delle attivita' di valorizzazione della Sovraintendenza
ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e
periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali aventi
competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.
2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione
di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici
caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei
beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza
avviene mediante uno o piu' accordi da stipulare ai sensi
dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dei beni
culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in merito al
rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi
eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici
interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente
comma.
3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio,
la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni
archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi
competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma
capitale. La partecipazione alla Conferenza e' gratuita e non sono
corrisposti indennita' o rimborsi spese.
4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio
di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei
beni culturali e del paesaggio:
a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione,
nonche' elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale,
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi
di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive
competenze;
c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni
di appartenenza pubblica, nonche' forme di collaborazione per
regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e
valorizzazione degli stessi;
d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del
patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma
capitale.
5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono
disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali stipulano accordi per
definire ulteriori modalita' acceleratorie e di semplificazione dei
lavori della Conferenza.
6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di
interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la
Sovraintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto
dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni.
7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 6
Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici
1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma
capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni
e le attivita' culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge delega e secondo le modalita' operative di esercizio
congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui
all'articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso
alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale
appartenenti allo Stato, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal
presente decreto.
2. L'attivita' di valorizzazione e' svolta in conformita' alla
normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto,
si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e
artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del
paesaggio.
4. Resta ferma la facolta' del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e di Roma capitale di stipulare uno o piu' accordi di
valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio.
5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal
presente articolo i compiti e le attivita' connessi con la tutela e
la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel
territorio della citta' di Roma, amministrati dal Fondo edifici di
culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 7
Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali
1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento,
sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti
l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate
nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.
2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:
a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione
del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle
analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la
qualita' del paesaggio, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni
regione e presso Roma capitale con le medesime finalita', ai sensi
dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le
attivita' di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei
relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni
culturali e del paesaggio;
c) alle attivita' di formazione e di educazione al fine di
diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma
capitale;
d) alle attivita' di vigilanza sui beni paesaggistici del
territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e
del paesaggio.
Capo III
Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore
produttivo e turistico
Art. 8
Funzioni in materia di fiere
1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui
all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale,
promosse sul territorio di Roma capitale.
Art. 9
Funzioni in materia di turismo
1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in
coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di
cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».
3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento
contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene,
altresi', una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal
Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al
turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni,
sentite le associazioni di cui al comma 2.».
Capo IV
Protezione civile
Art. 10
Funzioni in materia di protezione civile
1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono
conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di
ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione
agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma
dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Capo V
Disposizioni in materia di organizzazione
Art. 11
Organizzazione e personale
1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformita'
allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalita'
ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e
responsabilita'. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare
l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad
organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in
materia.
2. La potesta' regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel
rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' delle altre disposizioni vigenti in materia di
organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli
ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e
decentrata integrativa.
3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa,
finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla
definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e
dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto
della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti
locali.
Capo VI
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il
Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' e l'entita' del
proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco
trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma
capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e'
determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti
comuni.
2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno non sono computate le risorse trasferite dal
bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse,
relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in
attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente
decreto. Non sono altresi' computate le spese relative all'esercizio
delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto,
previa individuazione, nella legge di stabilita', della copertura
degli eventuali effetti finanziari.
3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalita' da
definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.
4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei
programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale
puo' istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere,
un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei
passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta'
di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.
5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si
applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli
investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del
presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle
opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite
dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Art. 13
Rendicontazione della gestione commissariale
1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo il comma 13-ter e' aggiunto il seguente: «13-quater. Il
Commissario straordinario invia annualmente una relazione al
Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione
delle attivita' svolte all'interno della gestione commissariale e
l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di
selezione dei creditori da soddisfare.».
2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei
flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in
attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie
necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal
presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le
amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli
organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma
capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono
altresi' forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di
assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla
contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche,
delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni
che, in conformita' al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma
capitale.
2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse
umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle
funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui
all'articolo 1, comma 2.
3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio,
Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per
il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio,
con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni
sindacali previste sulla base della normativa vigente.
4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal
presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono
abrogati.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 2012
Email: [email protected]