Diritti processuali delle persone: quali in assenza dell'interessato?

Decreto sul riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato. G.U. n. 56 dell'8 marzo 2016.



Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016 il D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 31 in riferimento ai diritti processuali delle persone, promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

La finalità del decreto legislativo è quella di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea che impone uno standard minimo comune.

Si è sostituita così la lettera a) del comma 1 dell'art. 19 della Legge 22 aprile 2005 n. 69 in tema di esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana in caso di absentia dell'interessato. 

Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non e' comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni:

1) l'interessato e' stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;

2) l'interessato, informato del processo a suo carico, e' stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, ne' ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;

4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la ricevera' personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sara' espressamente informato dei termini entro i quali potra' esercitare il diritto a un nuovo processo o la facolta' di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.

Il D.lgs. n. 31/2016 ha sostituito anche la lett. i) del comma 1 dell'art. 13 D.lG.s 7 settembre 2010 n. 161 che disciplina i casi di rifiuto da parte della Corte d'Appello del riconoscimento della sentenza di condanna pronunciata in contumacia.

La sentenza di condanna non deve essere riconosciuta a meno che:

a) l'interessato sia stato, a tempo debito, citato personalmente e informato della data e del luogo fissati per il processo;

b) l'interessato, essendo al corrente della data fissata per il processo, avesse conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio;

c) l'interessato non abbia dichiarato espressamente di non opporsi alla deecisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito. 

 

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