D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Riordino sistema di reclutamento e formazione dipendenti pubblici e Scuole pubbliche di formazione. G.U. n. 146 del 24 giugno 2013.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole  pubbliche  di  formazione,  a norma dell'articolo 11  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135.

Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2013
 

Titolo I
RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE

 
Art. 1
Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica

  1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata Scuola nazionale  dell'amministrazione  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento.
  2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze, la Scuola  superiore  dell'amministrazione  dell'interno  (SSAI),  il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di  statistica e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate:  «Scuole», costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e  della  formazione pubblica», di  seguito  denominato:  «Sistema  unico»,  al  fine  di ottimizzare l'allocazione delle  risorse  e  migliorare  la  qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e  dei  funzionari  pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'.
  3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,  e gli enti pubblici non economici si  rivolgono  prioritariamente  alle Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.
  4. Non rientrano nel Sistema unico le  attivita'  di  formazione  e reclutamento  relative  ai  magistrati  ordinari,  amministrativi   e contabili, agli avvocati e  procuratori  dello  Stato,  al  personale militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.
  5. Le Scuole appartenenti al  Sistema  unico  adeguano,  secondo  i rispettivi  ordinamenti,  la  missione,  i  compiti  e  la  struttura organizzativa ai principi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni  del  presente regolamento.
  6. Resta ferma per il Ministero degli  affari  esteri,  nell'ambito dell'istituto   diplomatico   «Mario   Toscano»,    l'attivita'    di aggiornamento  e  formazione  professionale  specifica  collegata  al servizio all'estero del proprio personale.

Art. 2
Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione

  1. E' istituito un «Comitato  per  il  coordinamento  delle  scuole pubbliche di formazione», di seguito denominato: «Comitato»,  con  il compito di definire gli indirizzi e l'operativita' del Sistema unico. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede  presso  la  Scuola nazionale  dell'amministrazione  che  svolge  funzioni  di   supporto tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base  alla  legislazione  vigente  per  la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
  2. Il Comitato, con uno o piu' regolamenti, disciplina  il  proprio funzionamento in conformita' con le  indicazioni  generali  contenute nel presente regolamento.
  3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:
    a)  programmazione  delle  attivita'  di  formazione,  attraverso l'adozione di un programma triennale delle  attivita'  di  formazione dei dirigenti e dei funzionari  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti  pubblici  non  economici, secondo la procedura di cui all'articolo 8;
    b) definizione di linee guida contenenti  standard  metodologici, scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni,  volti  a regolare le modalita' di elaborazione dei piani di formazione di  cui all'articolo 8,  al  fine  di  promuovere  la  qualita'  dell'offerta formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili  per un'adeguata valutazione delle esigenze formative;
    c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni  dello Stato, anche a  ordinamento  autonomo,  e  degli  enti  pubblici  non economici;
    d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo  attivita'  e corsi tra le singole Scuole  sulla  base  delle  rispettive  aree  di competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilita'  di  risorse umane, strumentali e finanziarie;
    e) razionalizzazione della  scelta  delle  sedi  e  dell'uso  dei locali;
    f) coordinamento nell'utilizzo delle  risorse  finanziarie  delle Scuole;
    g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 14;
    h) definizione delle linee guida per la stipula  e  la  revisione delle convenzioni con le universita', con gli istituti di  formazione e con gli enti territoriali.
  4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma  3  vincolano  le   Scuole   all'attuazione   dei   conseguenti provvedimenti.
  5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o  maggiori  oneri per la finanza pubblica; la  partecipazione  dei  componenti  a  tale organismo e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun emolumento, compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati.

Titolo II
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Art. 3
Programmazione del reclutamento  dei  dirigenti  e  funzionari  delle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento  autonomo  e  degli enti pubblici non economici

  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il «Piano triennale previsionale di  reclutamento  di  dirigenti  e  funzionari nelle amministrazioni dello Stato  anche  a  ordinamento  autonomo  e negli enti pubblici non economici». Il Piano e' elaborato mediante un modello di previsione quantitativa e qualitativa  del  fabbisogno  di reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione degli obiettivi generali di dimensionamento degli  organici,  nonche' sulla  base  della  valutazione  strategica  delle  missioni  e   dei programmi assegnati  alle  pubbliche  amministrazioni.  Il  Piano  e' predisposto  con  riferimento  al   triennio   decorrente   dall'anno successivo a quello di elaborazione ed e' approvato, su proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.
  2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o  del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabiliti  il  numero  dei  posti  e  i  profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e  funzionari tramite  corso-concorso  selettivo  bandito  dalla  Scuola  nazionale dell'amministrazione o dalle  altre  Scuole  del  Sistema  unico  del reclutamento e della  formazione  pubblica  per  quanto  concerne  il reclutamento dei funzionari e  il  numero  dei  posti  e  i  relativi profili  professionali  destinati  al  reclutamento  da  parte  delle singole amministrazioni. Entro la  medesima  data,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato,  su proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito  il  numero  dei posti  destinati  al  reclutamento  del  personale   della   carriera diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilito il numero dei posti destinati al  reclutamento  del  personale  della carriera prefettizia, nonche' del personale da assegnare all'albo dei segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti  e'  inoltre disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a valere sulle facolta' assunzionali delle singole amministrazioni.
  3. Le  modalita'  di  reclutamento  del  personale  della  carriera diplomatica e della carriera prefettizia,  nonche'  le  modalita'  di iscrizione all'albo dei segretari comunali  e  provinciali  rimangono regolate dalle disposizioni vigenti.

Art. 4
Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali,  anche  ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici

  1. L'accesso alle aree funzionali per  le  quali  e'  richiesto  il possesso del diploma di laurea, nelle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici, nonche' alla qualifica di funzionario di amministrazione  negli  enti pubblici di ricerca, avviene, in misura non  superiore  al  cinquanta  per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo  bandito  dalla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  o  dalle  altre  Scuole  del Sistema  unico  del  reclutamento  e  della  formazione  pubblica  su delibera conforme del Comitato  per  il  coordinamento  delle  scuole pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, universita' ed  AFAM continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di settore. Per la quota del cinquanta  per  cento  dei  posti  messa  a concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le  disposizioni legislative speciali.
  2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano, tra l'altro:
    a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti pubblici devono essere in  possesso  almeno  della  laurea specialistica o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto  ministeriale 3  novembre  1999,  n.  509;   i   candidati   gia'   dipendenti   di amministrazioni pubbliche devono  essere  in  possesso  almeno  della laurea  triennale  con  esperienza  professionale  almeno   triennale nell'ambito della pubblica amministrazione;
    b)  il  numero  degli  allievi  da  ammettere  al  corso-concorso selettivo, pari al numero dei  posti  da  ricoprire,  maggiorato  del venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da  lui  delegato,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  in  base  al  Piano triennale previsionale di  reclutamento  di  dirigenti  e  funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche  ad  ordinamento  autonomo  e negli enti pubblici non economici;
    c) le diverse classi di concorso,  determinate  in  funzione  dei profili professionali;
    d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti  in  due prove scritte, eventualmente precedute da una prova  preselettiva,  e una prova orale che comprende un colloquio diretto  ad  accertare  la conoscenza  di  almeno  una  lingua  straniera  comunitaria  tra   le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
  3. Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  di  ammissione  ai corsi-concorso  selettivi,  degli  esami  conclusivi  della  fase  di formazione iniziale e degli esami finali sono nominate  dalle  Scuole del Sistema unico che bandiscono i concorsi.
  4. Le graduatorie dei  vincitori  dei  concorsi  di  ammissione  ai corsi-concorso selettivi sono  approvate  dalle  Scuole  del  Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono  pubblicate sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. Per quanto non previsto nel presente articolo,  si  rinvia  alle norme  in  materia  di  accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487.

Art. 5
Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari

  1. Le modalita' di svolgimento del semestre di formazione  iniziale del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono  stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di  formazione.  Le  modalita'  di  svolgimento  del   corso-concorso includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico  del reclutamento   e   della   formazione   pubblica,    ripartendo    la responsabilita'  dei  singoli  moduli  formativi  in  funzione  della specializzazione di ciascuna struttura.
  2. Gli  ammessi  alla  frequenza  del  corso-concorso  che  non  si presentano  entro  otto   giorni   dall'inizio   del   corso,   senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del  corso  per maternita' o per gravi motivi previsti dalla legge  e  dai  contratti collettivi,  comprovati  tempestivamente  da  idonea  documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.
  3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione  iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a  ottanta  su  cento  ed  abbiano  frequentato almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel  limite  dei  posti  individuati  con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   ai   sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).
  4. Gli allievi che superano l'esame  di  cui  al  comma  3  vengono assegnati alle amministrazioni di  destinazione,  scelte  sulla  base delle preferenze  espresse  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di merito, per svolgere un periodo di formazione  specialistica  di  tre mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalita'  di svolgimento della formazione specialistica, anche  avvalendosi  delle Scuole di riferimento.
  5. A  conclusione  del  periodo  di  formazione  specialistica  gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova  scritta di carattere pratico e in una prova orale,  basato  sugli  ambiti  di competenza dell'amministrazione presso la quale  sara'  assegnato  il candidato. Superano l'esame finale gli  allievi  che  conseguono  una votazione di almeno ottanta su cento.
  6. Le graduatorie dei vincitori  per  ciascuna  amministrazione  di assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicate sui siti istituzionali  delle Scuole  del  Sistema  unico  e  della  Presidenza  del  Consiglio   - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene  dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della funzione  pubblica  provvede  all'assegnazione  dei  vincitori   alle amministrazioni di destinazione.

Art. 6
Trattamento economico degli allievi al corso-concorso per funzionari

  1.  Agli  allievi  del  corso-concorso  selettivo  non   dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione o le  altre  Scuole del Sistema unico del reclutamento e della  formazione  pubblica  che bandiscono  il  corso-concorso  corrispondono  una  borsa  di  studio stabilita  in  mille  euro  mensili  al  netto  di  oneri  fiscali  e previdenziali, rivalutata secondo  l'indice  ISTAT-FOI  a  inizio  di ciascun corso. L'importo  della  borsa  di  studio  sara'  rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.
  2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e' corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il trattamento  economico  in  godimento,  senza  alcun  trattamento  di missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione di  destinazione  del  dipendente  all'amministrazione  che   lo   ha anticipato.
  3. Gli allievi del  corso-concorso  selettivo  dipendenti  pubblici sono collocati a disposizione delle scuole presso le  quali  svolgono il corso-concorso con riconoscimento dell'anzianita'  di  servizio  a tutti gli effetti di legge.

Art. 7
Reclutamento dei dirigenti

  1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se  in possesso del dottorato di ricerca o del diploma  di  specializzazione conseguito presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni  funzionali  per  l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di  ricerca  o  del diploma di laurea. Per i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali reclutati a seguito di corso-concorso,  il  periodo  di  servizio  e' ridotto a  quattro  anni.  Sono, altresi',  ammessi  i  soggetti  in possesso della qualifica di dirigente in enti e  strutture  pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma  di laurea,  che  hanno  svolto  per  almeno   due   anni   le   funzioni dirigenziali. Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno  ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche  per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma  di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,  che  hanno  maturato,  con  servizio continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  del diploma  di laurea.
  2. Al corso-concorso selettivo di formazione  di  cui  all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui  al comma 5 del  medesimo  articolo  28,  i  soggetti  muniti  di  laurea specialistica o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto  ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca,  o  diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di  specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, o master di secondo livello  conseguito  presso  universita' italiane o straniere dopo la  laurea  magistrale.  Al  corso-concorso possono  essere  ammessi,  altresi',  i  dipendenti  di  ruolo  delle pubbliche  amministrazioni,  muniti   di   laurea   specialistica   o magistrale, che abbiano compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto il possesso della laurea.
  3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di  un periodo di  applicazione  presso  amministrazioni  pubbliche,  uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea  o  di  un  organismo comunitario  o  internazionale,  secondo  modalita'  determinate  dal
decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto  legislativo  n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di  applicazione  e' corrisposta una borsa di  studio  a  carico  della  Scuola  nazionale dell'amministrazione.
  4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili  riservata  al corso-concorso di cui  al  comma  2  non  puo'  essere  inferiore  al cinquanta per cento.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 2 e' abrogato;
    b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso  pubblico per titoli ed esami»;
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  L'accesso  alla qualifica  di  dirigente  nelle  amministrazioni  ed  enti   di   cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli  ed esami,  indetto  dalle  singole  amministrazioni,  nella  percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono  stabiliti  i  titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1  ed  il  valore massimo assegnabile ad ognuno di  essi  nell'ambito  della  procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non  puo'  superare  il quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;
    c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico  per esami» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  concorso  pubblico  per titoli ed esami»;
    d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole:  «prova  orale»  sono aggiunte le seguenti: «, nonche' il  punteggio  conseguito  all'esito della valutazione dei titoli»;
    e) all'articolo  6,  comma  1,  dopo  le  parole:  «dalla  Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le  seguenti:
«su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle  scuole pubbliche di formazione»;
    f) all'articolo  6,  comma  2,  dopo  le  parole:  «dalla  Scuola superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le  seguenti:
«su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle  scuole pubbliche di formazione»;
    g)  l'articolo  7   e'   sostituito   dal   seguente:   «Art.   7 (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per  cento dei posti da  ricoprire,  avviene  per  corso-concorso  selettivo  di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;
    h)  l'articolo  10  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   10 (Graduatoria del concorso). -  1.  Al  corso-concorso  di  formazione dirigenziale  sono  ammessi  i  candidati  utilmente  inseriti  nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo  7,  comma  1,  maggiorato  del venti per cento.
  2.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  di  ammissione   al corso-concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice in  base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale.  A  parita'  di  merito  trovano   applicazione   le   vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza.  La  graduatoria  di merito e' approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed e' pubblicata sul sito internet della  stessa Scuola.  Della  pubblicazione  viene  dato  avviso   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
    i)  l'articolo  11  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   11 (Commissioni esaminatrici). -  1.  Le  commissioni  esaminatrici  del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14,  sono  nominate  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri.»;
    l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12  (Modalita' di svolgimento dei corsi). - 1.  Con  decreto  del  Presidente  della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il  Comitato  per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono  stabilite le modalita' di svolgimento della fase  di  formazione  generale  del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame  conclusivo  della  fase  di  formazione  specialistica  e dell'esame finale.»;
    m)  l'articolo  13  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   13 (Valutazione continua ed esame conclusivo della  fase  di  formazione generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a  ottanta  su  cento  accedono all'esame conclusivo della  fase  di  formazione  generale.  Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria  nel  limite  dei posti di dirigente in concorso.»;
    n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione specialistica).  -  1.  Gli  allievi  che  superano  l'esame  di  cui all'articolo   13   vengono   assegnati   alle   amministrazioni   di destinazione, scelte sulla base  delle  preferenze  espresse  secondo l'ordine della graduatoria di merito,  per  svolgere  un  periodo  di formazione  specialistica  di  quattro  mesi.  Il  Comitato  per   il coordinamento  delle  scuole   pubbliche   di   formazione   provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in  mancanza,  tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.
  2. A  conclusione  del  periodo  di  formazione  specialistica  gli allievi sostengono un  esame  finale.  Superano  l'esame  finale  gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»;
    o)  l'articolo  15  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   15 (Graduatoria finale del corso-concorso).  -  1.  Le  graduatorie  dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato  sui  siti  internet  delle  scuole  di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  Della pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della funzione  pubblica  provvede  all'assegnazione  dei  vincitori   alle amministrazioni di destinazione.»;
    p)  l'articolo  16  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   16 (Trattamento  economico  degli  allievi).  -  1.  Agli  allievi   del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola  nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa  di  studio  stabilita  in millecinquecento  euro  mensili  al  netto  degli  oneri  fiscali   e previdenziali, rivalutata secondo l'indice  ISTAT-FOI  ad  inizio  di ciascun corso. L'importo della  borsa  di  studio  corrisposto  dalla Scuola    nazionale     dell'amministrazione     sara'     rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.
  2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e' corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il trattamento  economico  in  godimento,  senza  alcun  trattamento  di missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione di  destinazione  del  dipendente  all'amministrazione  che   lo   ha anticipato. Qualora  il  trattamento  economico  del  dipendente  sia inferiore  a  millecinquecento  euro  mensili,  la  Scuola  nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
  3. Gli allievi del  corso-concorso  selettivo  dipendenti  pubblici sono   collocati    a    disposizione    della    Scuola    nazionale dell'amministrazione  con  il   riconoscimento   dell'anzianita'   di servizio a tutti gli effetti di legge.»;
    q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica  Amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola  Nazionale dell'Amministrazione».

Art. 8
Programmazione della formazione dei dirigenti e dei funzionari

  1. La programmazione  della  formazione  e'  ispirata  al  criterio generale dell'effettiva  corrispondenza  tra  le  esigenze  formative delle amministrazioni e l'offerta formativa  del  Sistema  unico,  al fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.
  2. A tale fine, le  amministrazioni  statali  anche  a  ordinamento autonomo e gli enti pubblici non  economici  adottano,  entro  e  non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui  sono  rappresentate  le  esigenze  formative  delle singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  al Comitato di cui all'articolo 2 che  redige  il  «Programma  triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e  funzionari  pubblici», secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro  il  31 ottobre di ogni anno.
  3. Gli enti territoriali possono aderire al  programma  di  cui  al comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.
  4. Il Programma triennale contiene:
    a)  il  quadro  generale  delle  esigenze   formative   di   ogni amministrazione;
    b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci delle Scuole destinati alla formazione;
    c) la ripartizione dei corsi  tra  le  scuole  e  la  definizione generale della loro organizzazione;
    d) l'individuazione delle ulteriori attivita'  formative  offerte dalle Scuole  con  costi  a  carico  delle  amministrazioni  e  delle relative modalita' di contribuzione;
    e)  la  definizione  delle  modalita'   e   dell'estensione   del coinvolgimento nelle attivita'  di  formazione  delle  universita'  e degli istituti di formazione;
    f) la definizione dei contenuti, delle  modalita'  di  stipula  e dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e  con  i soggetti privati.
  5.  Le  Scuole  erogano  l'attivita'  formativa  di  competenza  in conformita' con quanto stabilito dal Programma triennale.

Art. 9
Disponibilita' gratuita delle strutture pubbliche

  1. Le Scuole del Sistema unico  favoriscono  l'uso  gratuito  delle proprie strutture anche per lo svolgimento di  corsi  organizzati  da altre scuole pubbliche o da  amministrazioni  diverse  da  quella  di appartenenza,  in  conformita'  con  il  criterio  generale  di   cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 10
Formazione  per  le  amministrazioni  statali  anche  a   ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici

  1. I corsi e le attivita' inseriti nel Programma triennale  di  cui all'articolo 3 e  destinati  alle  amministrazioni  statali  anche  a ordinamento  autonomo  e  agli  enti  pubblici  non   economici   non comportano, di regola, costi a  carico  di  tali  amministrazioni  ed enti. I predetti  corsi  sono  istituiti  nell'ambito  delle  risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa  dei bilanci delle scuole di formazione.
  2. Secondo quanto previamente stabilito  nel  Programma  triennale, possono essere previste, altresi', attivita' di  formazione  a  spese delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.

Art. 11
Formazione in convenzione a favore di enti territoriali e soggetti privati

  1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre  Scuole  del Sistema unico, sulla base dell'attivita' di coordinamento svolta  dal Comitato di cui all'articolo 2, definiscono  accordi,  convenzioni  e ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali  per  lo svolgimento di attivita' formative e per il reclutamento di dirigenti e funzionari degli enti medesimi.
  2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonche' con i  soggetti privati rientrano tra le attivita' formative inserite  nel  programma triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le  convenzioni, oltre all'organizzazione di specifiche attivita'  formative,  possono avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad  attivita' di reclutamento  e  formazione  gia'  organizzate  dalle  Scuole  del Sistema  unico  nell'ambito  della  programmazione  triennale,   come disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 8.

Art. 12
Ricorso da parte delle amministrazioni a soggetti esterni al Sistema unico

  1. Le attivita' di formazione di amministrazioni statali, anche  ad ordinamento  autonomo,  e  di  enti  pubblici  non   economici   sono prioritariamente svolte tramite  le  Scuole  di  cui  all'articolo  1 rientranti nel Sistema unico  del  reclutamento  e  della  formazione pubblica.
  2. Le amministrazioni e gli enti possono  direttamente  rivolgersi, previo nulla osta del Comitato di  cui  all'articolo  2,  a  soggetti pubblici  o  privati  esterni  al  Sistema  unico  soltanto   qualora l'esigenza  formativa  specifica   non   possa   essere   soddisfatta nell'ambito  della  formazione  gratuita   inserita   nel   Programma triennale di cui all'articolo 8  e  l'offerta  del  soggetto  esterno risulti piu' conveniente e vantaggiosa delle attivita' di  formazione con oneri a carico degli enti  richiedenti  inserite  nella  medesima programmazione triennale.
  3. La scelta  dei  soggetti  esterni  avviene  nel  rispetto  della legislazione vigente in materia, secondo principi  di  trasparenza  e competenza specialistica.

Art. 13
Collaborazione con le universita' e altri istituti di formazione
  1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche  per  l'erogazione  della formazione inserita nel Programma triennale, possono  definire  forme di collaborazione con le universita' italiane e straniere e con altri istituti di formazione.
  2. Le modalita' e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali  sulla  base  di linee di indirizzo formulate dal  Comitato  di  cui  all'articolo  2, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. La scelta delle  universita'  e  degli  istituti  di  formazione avviene nel rispetto della legislazione vigente in  materia,  secondo principi di trasparenza e competenza specialistica.

Titolo III
CORPO DOCENTE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE

Art. 14
Incarichi di docenza

  1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono  conferire  le  seguenti tipologie di incarichi di docenza:
    a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore  a tre anni rinnovabili, per lo svolgimento  di  attivita'  di  docenza, ricerca e coordinamento della didattica;
    b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi  di  particolare rilevanza;
    c) incarichi di docenza di breve durata  per  lo  svolgimento  di attivita' didattica in specifici moduli formativi.
  2. Le modalita' di conferimento dell'incarico  di  docente  di  cui alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento  economico sono definiti dalle singole scuole in base  alle  procedure  previste dai  rispettivi  ordinamenti,  a   seguito   di   valutazione   delle professionalita'  meglio  rispondenti  alle   caratteristiche   degli insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di  trasparenza. Il trattamento economico dei docenti di cui al comma  1  e'  definito nel rispetto delle linee  di  indirizzo  stabilite  dal  Comitato  di coordinamento delle scuole pubbliche  di  formazione.  Gli  incarichi sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.
  3. Restano fermi gli incarichi di docenza in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15
Impiego coordinato di docenti

  1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui  all'articolo  14, comma 1, emessi da  ciascuna  scuola  prevedono  la  possibilita'  di destinare il docente ad attivita' formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Art. 16
Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione

  1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma  4,  del decreto legislativo 1° dicembre  2009,  n.  178,  e'  effettuata  dal Presidente della Scuola nazionale  dell'amministrazione  con  proprio provvedimento.
  2. I docenti incaricati  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  del decreto legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  178,  sono  scelti  tra dirigenti  di  amministrazioni  pubbliche,   professori   o   docenti universitari,  magistrati  ordinari,  amministrativi   e   contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra  esperti di comprovata professionalita', anche stranieri.
  3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualita' didattica  e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, puo' avvalersi di docenti   interni   in   qualita'    di    coordinatori    di    area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori  di area e il relativo compenso sono stabiliti  dal  Presidente,  secondo quanto previsto nelle delibere di cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non puo'  essere superiore a cinque.
  4.  A  ciascuna  sede  distaccata  della  Scuola  e'  preposto   un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio  presso  la Scuola, il cui incarico e'  conferito  dal  dirigente  amministrativo sentito il Presidente.
  5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata  ed  il regolare andamento dell'attivita' gestionale e  didattico  formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo.

Art. 17
Norma transitoria

  1. Resta fermo per il quinquennio 2010-2014 quanto previsto per  il Ministero  degli  affari  esteri  dall'articolo  4,  comma   3,   del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge  5  marzo 2010, n. 30.
  2. Restano ferme altresi'  le  autorizzazioni  alle  assunzioni  di personale gia' previste dalle leggi speciali vigenti in  deroga  alle disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 18
Abrogazione di norme

  1. Sono abrogati:
    a) l'articolo 7-bis del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n. 165;
    b) all'articolo 28, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, le parole: «per esami»;
    c) all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2, 3, 4, 7 e 7-bis;
    d) all'articolo 28, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, le parole: «e in misura non inferiore al 30 per cento»;
    e) all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1-ter;
    f) all'articolo 4 del decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n. 178, il comma 1, lettera a);
    g) l'articolo 5 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
    h) all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre  2009,  n. 178, il comma 4;
    i) all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre  2009,  n. 178, i commi 3, 4 e 5;
    j) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 1°  dicembre 2009, n. 178, le parole: «Il bilancio della Scuola e' predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal  Comitato  di  gestione,  su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione, a tal fine delegato.».

Art. 19
Invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013
 
NAPOLITANO
Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri,  e,  ad  interim,  Ministro degli affari esteri
Patroni  Griffi,  Ministro   per   la pubblica   amministrazione    e    la semplificazione
Grilli,  Ministro   dell'economia   e delle finanze
Di Paola, Ministro della difesa
Cancellieri, Ministro dell'interno
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno  2013,  registro  n.  5, foglio n. 328

    

 

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