D.P.R. 18 marzo 2013, n. 53. Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati. G.U. n. 116 del 20 maggio 2013.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 53

Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo  Statuto tipo Aero club locali federati.

Gazzetta Ufficiale n.116 del 20 maggio 2013
 
Art. 1
Nuovo Statuto Aero club d'Italia e nuovo Statuto tipo Aero club locali federati

  1. Sono approvati il nuovo Statuto dell'Aero Club  d'Italia  ed  il nuovo Statuto tipo degli Aero Club Locali federati, che  allegati  al presente decreto ne formano parte integrante.
  2. Sono abrogati lo Statuto dell'Aero  club  d'Italia,  lo  Statuto tipo degli Aero club locali federati e i principi  informatori  dello Statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche,  approvati  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  20  ottobre  2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta  Ufficiale  n.  7  dell'11  gennaio 2005.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 marzo 2013
 
NAPOLITANO
Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri
Passera,        Ministro        delle infrastrutture e dei trasporti
Gnudi,  Ministro   per   gli   affari regionali, il turismo e lo sport
Di Paola, Ministro della difesa
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli,  Ministro   dell'economia   e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, registro   n. 4, foglio n. 41


STATUTO DELL'AERO CLUB D'ITALIA

TITOLO I
GENERALITA'

Art. 1.

    L'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) e' un Ente di diritto  pubblico  a carattere culturale, didattico e sportivo, con sede legale  in  Roma, sottoposto  alla  vigilanza  della  Presidenza  del   Consiglio   dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno  e  del  Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,  avente  lo  scopo  di  promuovere,
disciplinare ed inquadrare tutte  le  attivita'  tese  allo  sviluppo dell'aviazione nei  suoi  aspetti  culturali,  didattici,  turistici, sportivi, promozionali, di utilita' sociale e civile,  nonche'  delle attivita' collegate.
    Esso riunisce in organismo federativo nazionale  associazioni  ed enti italiani che si interessano alle attivita' predette.
    L'Aero Club d'Italia puo' istituire, altresi', sedi operative nel territorio  nazionale  e  delegazioni  e  rappresentanze  all'estero.
Qualora  l'istituzione  di  tali  sedi   operative,   delegazioni   e rappresentanze  comporti  un  aumento  di  spesa  o   incremento   di
personale, la loro istituzione deve essere autorizzata dal  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze.

Art. 2.
    L'Aero Club d'Italia, in quanto esercita attivita'  sportiva,  e' per gli sport aeronautici l'unica Federazione del  Comitato  Olimpico
Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ai sensi dell'art. 27  del  D.P.R.  28 marzo 1986, n.157, nonche' del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242. La qualifica di federazione non puo', pertanto,  essere  assunta da alcun altro ente aeronautico.
    L'Aero Club d'Italia e' l'unico Ente  nazionale  che  rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e, di conseguenza, e' l'unico rappresentante  di  tale  Federazione  nel territorio dello Stato.
    La denominazione di "Aero Club", sola  o  accompagnata  da  altri attributi   o   qualifiche,   e   l'emblema   sociale    appartengono
esclusivamente all'Aero Club d'Italia.
    Il loro uso e' concesso  unicamente  a  quelle  Associazioni  che ottengono la qualifica di Ente Federato, ai  sensi  dell'art.  7  del
presente Statuto.


TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI

Art. 3.

    L'Aero Club d'Italia svolge ogni attivita' ritenuta necessaria ai fini  dello  sviluppo  culturale,  economico,  didattico,   sportivo, civile, sociale e democratico nel settore dell'aviazione  civile  non commerciale.
    Esso rappresenta tale settore, nelle  sue  varie  discipline,  di fronte alle Autorita' istituzionali, essendo a  cio'  deputato  dalla legge 29.5.54, n. 340.
    In tale veste interloquisce con i Ministeri competenti,  con  gli Organismi e gli Enti aeronautici e sportivi, per  lo  sviluppo  delle
normative  di  interesse  generale  del   settore   aeronautico   che rappresenta.
    Il Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  si  avvale dell'Aero Club d'Italia per  quanto  attiene  a  tutte  le  attivita' connesse allo svolgimento della specialita' del  volo  da  diporto  o sportivo ai sensi della Legge 25 marzo 1985, n. 106 e D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133.
    Nello  svolgimento  della  sua  attivita'  l'Aero  Club  d'Italia raccoglie  le  istanze  normative,  regolamentari,  amministrative  e fiscali proposte dagli Aero Club federati,  dagli  Enti  Aggregati  e dalle Associazioni Benemerite, per farsene interprete  nei  confronti degli  Enti  statali,  degli  Enti  pubblici  e  degli  Enti  privati interessati.
    In particolare, poi:
    1. promuove la cultura e la formazione aeronautica, favorisce  lo sviluppo del turismo e degli sport aerei e  organizza manifestazioni aeronautiche agonistiche, turistiche, sportive e di propaganda;
    2. sovraintende ad ogni pubblica  manifestazione  aeronautica  ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 maggio 1954, n. 340;
    3. promuove  e  favorisce  iniziative  per  la  diffusione  della cultura  nei  vari  settori  aeronautici,  ivi  compresi  i  voli  di propaganda, nelle varie discipline aeronautiche;
    4. favorisce le proposte e i progetti  per  l'acquisizione  della cultura aeronautica;
    5. promuove iniziative, musei, manifestazioni culturali e mostre;
    6. svolge  direttamente,  su  delibera  del  Consiglio  Federale, attivita' didattica nei vari settori aeronautici e cura, in generale, che tale attivita' sia espletata secondo un indirizzo uniforme  anche presso gli Aero Club Federati e gli Enti Aggregati;
    7. patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di  attivita'  agonistica,   turistica,   sportiva,   didattica,   di progettazione, di costruzione ed in ogni altro campo aeronautico;
    8. esercita il potere sportivo aeronautico  previsto  dal  Codice sportivo  della  Federazione   Aeronautica   Internazionale   e   dal
Regolamento sportivo nazionale;
    9.  su  richiesta  del  Ministero  della  Difesa,  del  Ministero dell'Interno e degli altri Ministeri e/o Enti  che  utilizzano  mezzi aerei, cura  l'istruzione  e  l'allenamento  dei  piloti  militari  e civili, anche per il tramite degli Aero  Club  Federati,  secondo  le specifiche che potranno essere determinate in apposite convenzioni da stipulare con i Ministeri ed Enti interessati;
    10. fornisce, anche per il tramite degli Aero Club Federati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile -, al Ministero dell'Interno -  Dipartimento  dei  Vigili  del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -, alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo -, alle Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane ed alle altre Pubbliche Amministrazioni, per quanto di  competenza,  il  proprio  apporto,  da  determinare  in  apposita convenzione, nelle attivita'  di  protezione  civile  e/o  di tutela ambientale.
    11. svolge ogni  altra  attivita',  nel  settore  dell'aviazione, ritenuta  necessaria  ai  fini  dello  sviluppo  economico,   civile, sociale, culturale e democratico del Paese.

Art. 4.
    Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3,  l'Aero  Club d'Italia:
    1.  puo'  partecipare,  presso  le  amministrazioni  e  gli  enti competenti, ai lavori relativi alla creazione di nuove  norme,  anche
regolamentari, o alla modifica di quelle  esistenti,  in  materia  di attivita' aeronautica;
    2. realizza, promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e  privati  e  la  costituzione  di
aerocentri da turismo e sport;
    3. istituisce ed organizza  scuole  civili  di  pilotaggio  e  di addestramento al volo  di  ogni  tipo  e  livello  e  di  ogni  altra attivita' aeronautica;
    4. promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili  regionali di  pilotaggio  e  di  addestramento  al  volo  e  agli  altri  sport aeronautici;
    5. esamina ed approva i programmi e i regolamenti delle pubbliche manifestazioni aeronautiche e  ne  controlla  l'organizzazione e  lo svolgimento; provvede agli altri adempimenti di  cui  alla  Legge  29 maggio 1954, n. 340;
    6. sovraintende alle competizioni  aeronautiche,  organizzando  e controllando  le  relative  gare   e   manifestazioni   nazionali   e
internazionali;
    7. controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e  concede i  brevetti  e  le  licenze  sportive  proprie  e  della  Federazione
Aeronautica Internazionale;  presenta  alla  F.A.I.  le  proposte  di omologazione dei primati internazionali;
    8. raccoglie materiale bibliografico,  storico  e  statistico  di carattere aeronautico civile; compie studi  e  progetti  nel  settore aeronautico civile, turistico, sportivo e storico;
    9. collabora con le Universita' ed altri Istituti di ricerca  per studi in materia aeronautica;
    10. promuove intese con imprese di qualunque tipo per lo sviluppo del settore aeronautico;
    11.  cura,  quale  unico  interlocutore,  i   rapporti   con   le Amministrazioni dello  Stato  per  tutte  le  attivita'  aeronautiche rientranti nella propria competenza;
    12. a richiesta delle parti, ed in ogni  caso  di  contrasto  fra Enti federati, funziona da  arbitro  per  dirimere  controversie  nel campo dell'aviazione turistica e sportiva;
    13. gestisce servizi  di  esazione  di  diritti  e  svolge  altri incarichi che  siano  ad  esso  affidati,  nel  campo  dell'aviazione civile, dallo Stato o da altri Enti;
    14. realizza, compatibilmente  con  i  fini  istituzionali,  ogni iniziativa  di  comunicazione  e  promozione  relativa  all'attivita' aeronautica ed al traffico aeroturistico;
    15. assicura il  regolare  espletamento  di  tutte  le  attivita' previste dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1954, n. 340 e cio'  anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli Enti di cui ai commi d) ed  e)  del  successivo
art. 45;
    16. su  richiesta  delle  Amministrazioni  ed  Enti  interessati, provvede ad assicurare la disponibilita'  dei  mezzi  occorrenti  per soddisfare le esigenze relative all'istruzione  e  agli  obblighi  di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con
i quali siano  state  stipulate  apposite  convenzioni  al  riguardo, salvo, anche in assenza di apposite  convenzioni,  la  previsione  di
specifici obblighi di legge;
    17. provvede ad assicurare le attivita' di protezione civile  e/o di tutela ambientale previste dalla convenzione di cui al  precedente art. 3, comma 5, n. 10.
    Per  il  conseguimento  degli  scopi  istituzionali  l'Aero  Club d'Italia puo' avvalersi degli Aero Club  Federati  delegando  loro  i necessari poteri.

Art. 5.
    Presso l'Aero Club d'Italia, e a sua cura, e' tenuto il  registro delle  certificazioni  e  delle  targhe  di   identificazione   degli apparecchi per il volo da diporto  o  sportivo  (VDS),  a  norma  del D.P.R. n. 133/2010.



TITOLO III
ENTI FEDERATI, ENTI AGGREGATI ED ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Capo I
Generalita'

Art. 6.

    Gli Enti che  possono  fare  parte  dell'Aero  Club  d'Italia  si dividono in:
      1)  Aero  Club  Federati  che  espletano  attivita'  culturale, didattica, turistica, sportiva e promozionale nei settori:
    a) del volo a motore non acrobatico;
    b) del volo a vela non acrobatico;
    c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela;
    d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;
    e) del volo con aeromobili ad ala rotante;
    f) del paracadutismo;
    g) del pallone libero o dirigibile;
    h) della costruzione aeronautica amatoriale e  del  restauro  dei velivoli storici;
    i) del volo da diporto o sportivo privo di motore;
    j) dell'aeromodellismo.
    L'Assemblea  dell'Aero  Club  d'Italia,  avuto   riguardo   delle decisioni  della  F.A.I.,  puo'  deliberare  l'istituzione  di  nuove specialita' sportive aeronautiche.
      2) Enti Aggregati che comprendono:
    a) associazioni, non aventi fini di lucro,  fra  persone  che  si interessano di questioni aeronautiche;
    b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo;
    c) imprese industriali e commerciali che  abbiano  interessi  nel campo aeronautico;
    d) enti turistici ed imprese alberghiere;
    e) qualsiasi altro ente  che  intenda  incoraggiare  lo  sviluppo delle attivita' aeronautiche;
    f) enti diversi dagli Aero Club Federati di cui al precedente  n. 1), che svolgono attivita' didattica di volo da diporto o sportivo;
    g) enti che svolgono  attivita'  sportiva  non  agonistica  nelle specialita' di cui al precedente n. 1, lettere i) e j).
      3) Associazioni Benemerite che svolgono, senza fini  di  lucro, attivita'  di  studio,  promozione  e   divulgazione   dei   problemi aeronautici o abbiano per finalita' la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.


Capo II
Aero Club Locali Federati

Art. 7.

    Per ottenere la qualifica di  Aero  Club  Locale  Federato  e  la federazione all'Aero Club d'Italia le Associazioni debbono:
    1) avere un ordinamento che non contrasti in alcuna sua parte con lo Statuto tipo degli Aero Club locali annesso al presente Statuto;
    2) avere un numero minimo di 20 soci che  svolgono  attivita'  di cui all'art. 6 n. 1, dalla lettera a) alla lettera  h),  o  avere  un numero minimo di 60 soci maggiorenni che praticano  le  attivita'  di cui all'art. 6 n. 1 lettere i) e j).
    Al riguardo, ogni persona che  sia  iscritta  a  piu'  Aero  Club Federati deve indicare all'Aero Club d'Italia  per  quale  Aero  Club Federato  intende  integrare  il  numero  minimo  dei  soci;  il  suo nominativo non puo' valere per integrare il numero minimo dei soci di altri Aero Club federati.
    Restano fermi gli obblighi  relativi  alla  determinazione  delle quote federative dovute dai diversi Aero Club Federati presso i quali il socio e' iscritto;
    3) svolgere continuativamente e direttamente una o piu' attivita' di cui al precedente art. 6, n.1;
    4) possedere i mezzi e disporre di attrezzature  mobili  e  fisse sufficienti allo  svolgimento  della  loro  attivita'  aeronautica  e disporre, anche in via non esclusiva, di un idoneo aeroscalo o di  un luogo idoneo allo svolgimento dell'attivita';
    5) versare la quota federativa annua di cui al successivo art.  8 n. 1, contestualmente alla domanda di federazione. In caso di mancata accettazione,  con  la  comunicazione  di  essa,  viene  disposta  la contestuale restituzione delle somme versate.
    Su disposto del Consiglio Federale  dell'Aero  Club  d'Italia  la federazione di un Aero Club Federato  puo'  essere  preceduta  da un periodo sperimentale non superiore a tre mesi.
    La domanda di federazione e' depositata presso la sede  dell'Aero Club  d'Italia.  Copia  di  tale  domanda,  indicante  la   data   di presentazione, e' rilasciata al richiedente.
    La domanda di federazione si intende accettata  se  il  Consiglio Federale non delibera sulla domanda medesima entro  90 giorni  dalla sua presentazione.
    Nel caso sia disposto il periodo di prova, il termine di  cui  al  comma precedente decorre dallo spirare del periodo di prova medesimo.
    La deliberazione del Consiglio Federale di  mancato  accoglimento della  domanda  di   federazione   e'   notificata all'Associazione
richiedente a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  inviata all'indirizzo indicato nella domanda di federazione.
    Contro tale deliberazione e'  ammesso  ricorso  al  Collegio  dei Probiviri, nel termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica
della deliberazione stessa.

Art. 8.
    Gli Aero Club Federati sono tenuti a:
      1)  versare  all'Aero  Club  d'Italia  una  quota  annuale   di federazione  nella  misura  annualmente   stabilita   dal   Consiglio
Federale.
    Per gli Aero Club Federati costituiti esclusivamente da  soci  di cui al precedente art. 6 n. 1, lettere i) e j) ed  aventi  un  numero minimo di 200 soci, possono essere  fissate  dal  Consiglio  Federale anno per anno quote agevolate e/o ridotte di federazione.
    Il  mancato  integrale  versamento   della   quota   annuale   di federazione  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  da'  luogo   alla maggiorazione a titolo di penale pari al 10% sulla quota fissa.
    Se entro il 30 settembre successivo la somma  dovuta,  maggiorata come sopra, non viene versata, l'Aero Club locale viene escluso  dal diritto di partecipare alle assemblee dell'Aero Club d'Italia.
    Il mancato pagamento della quota annuale di federazione  per  due annualita' consecutive comporta la revoca  della  qualifica  di  ente federato all' Aero Club d'Italia.
    Tuttavia,  a  richiesta  motivata  dell'Aero  Club   locale,   il Consiglio  Federale  puo'  consentire  una  deroga  alla   precedente
disposizione per contingenti ed eccezionali motivi;
    2)  inviare  all'Aero  Club  d'Italia  il   bilancio   consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo  dell'anno  successivo
rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 dicembre;
    3) comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di  marzo  di ogni anno, l'elenco  nominativo  dei  soci  e  successivamente,  ogni
trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco;
    4) osservare le norme emanate  dall'Aero  Club  d'Italia  per  il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
    5) previa convenzione tra l'Aero Club d'Italia e il singolo  Aero Club Federato interessato, assicurare, ove richiesti  dall'Aero  Club
d'Italia, e ciascuno nel rispettivo  ambito,  le  attivita'  previste dalle  eventuali  convenzioni  tra  l'Aero   Club   d'Italia   e   le Amministrazioni dello Stato e delle autonomie locali;
    6) sottoporre alle Sezioni Tecniche di Specialita' competenti, di cui all'art. 33 del presente Statuto, per il successivo inoltro  alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), entro il 31  luglio di ogni anno, le richieste concernenti l'attivita' agonistica che gli Aero Club Federati intendono svolgere nell'anno successivo,  ai  fini dell'acquisizione del  parere  di  competenza  e  per  il  necessario coordinamento in sede nazionale.

Art. 9.
    Gli Aero Club Locali sono soggetti di diritto privato  e  possono assumere la forma di  Associazione,  di  Societa'  a  responsabilita'
limitata  (s.r.l.)  o  di  Societa'  Cooperativa  a   responsabilita' limitata (S.c.a r.l.), fermo restando il principio  dell'assenza  dei fini di lucro, dell'intrasmissibilita' delle quote,  del  divieto  di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma,  nonche'  l'obbligo  di devoluzione del patrimonio ad Associazioni  o  Societa'  analoghe  in caso di scioglimento.
    Possono appartenere agli Aero Club Locali costituiti nella  forma di  Societa'  a  responsabilita'  limitata  (S.r.l.)  o  di  Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.a r.l.) esclusivamente  i soci. Le  modalita'  di  assegnazione  paritaria  delle  quote  e  le
modalita' di assegnazione paritaria, in relazione  alle  vicende  dei singoli partecipanti, debbono essere definite nello statuto dell'Aero
Club Locale.
    Il Consiglio Federale valuta la congruita' degli statuti di detti Enti alla luce dei principi generali del presente statuto.
    Gli Aero Club Locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di  piena
autonomia nei limiti del presente Statuto.
    Tuttavia essi, nel sottoporre le  proposte  concernenti  la  loro attivita' agonistica ai sensi del precedente art.  8  n.  6,  debbono
dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attivita'.

Art. 10.
    L'Aero Club d'Italia rappresenta gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati  e  le  Associazioni  Benemerite  nei   rapporti   con   le
Amministrazioni dello Stato.
    Vigila sull'attivita'  degli  Aero  Club  Federati,  al  fine  di accertarsi che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi  statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso  concessi  abbiano la prevista destinazione.

Art. 11.
    La qualifica di Aero Club Federato all'AeCI si perde per:
    recesso dall'Aero Club d'Italia;
    revoca ai sensi del successivo articolo 25 n. 21;
    scioglimento  dell'Associazione   ovvero   per   scioglimento   o fallimento della Societa'.
    La revoca puo' essere deliberata, previa  contestazione,  per  il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente  art.  7  o  per
inosservanza di uno degli obblighi di cui al precedente art. 8.
    La  deliberazione  di  revoca  e'  di  competenza  del  Consiglio Federale e deve essere ratificata dall'Assemblea; contro di  essa  e'
ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine  di  60  giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.


Capo III
Enti aggregati

Art. 12.

    L'ammissione degli Enti Aggregati  e'  deliberata  dal  Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia.
    Gli  Statuti  degli  Enti   Aggregati   non   possono   contenere disposizioni che contrastino con i principi del  presente  Statuto  e
devono recare evidenza delle sole attivita' effettivamente praticate.
    Gli Enti Aggregati, di cui alle lettere f) e  g)  del  precedente art. 6 n. 2, devono comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il  mese di marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco.

Art. 13.
    Gli Enti Aggregati sono tenuti a versare all'Aero  Club  d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio  Federale  dell'  Aero  Club
d'Italia entro il 30 aprile di ciascun anno.
    Il Consiglio Federale puo' fissare quote  ridotte  per  gli  enti aggregati che non svolgono attivita' didattica.
    Il mancato versamento della  quota  annuale  comporta  la  revoca della qualifica di ente aggregato.
    La revoca e' deliberata dal Consiglio Federale e avverso ad  essa e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Art. 14.
    La  qualifica  di  Ente  Aggregato  si  perde  per  scioglimento, liquidazione o fallimento dell'Ente, per recesso o per revoca.


Capo IV
Associazioni benemerite

Art. 15.

    Alle Associazioni Benemerite si applicano  le  norme  di  cui  ai precedenti artt. 12 e 14, concernenti gli Enti Aggregati.
    Le  Associazioni  Benemerite  devono  comunicare  all'Aero   Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni  anno,  l'elenco nominativo
dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco.


TITOLO IV
PRESIDENTI ONORARI E SOCI D'ONORE

Art. 16.

    L'Assemblea dell'Aero  Club  d'Italia  puo'  nominare  Presidenti onorari  dell'Aero  Club  d'Italia  persone  che  abbiano   acquisito
particolari benemerenze verso l'aviazione in genere  e  verso  l'Aero Club d'Italia in particolare.
    Il  Consiglio  Federale  approva  la  proposta  di   nomina   dei Presidenti Onorari e dei soci onorari degli Aero Club federati.
    I Presidenti e i soci onorari godono delle facilitazioni concesse ai soci degli Aero Club Federati e non sono tenuti al  versamento  di
alcun contributo.


TITOLO V
ORGANI DELL'AECI

Capo I
Generalita'

Art. 17.

    Gli organi dell'Aero Club d'Italia sono:
    1) l'Assemblea;
    2) il Consiglio Federale;
    3) il Presidente;
    4) la Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA);
    5) il Collegio dei Probiviri;
    6) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18.
    Non possono ricoprire cariche elettive:
    1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni;
    2) coloro che  abbiano  riportato  condanne  penali,  passate  in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene  che  comportino  l'interdizione  dai  pubblici  uffici superiore ad un anno;
    3) coloro  che  abbiano  riportato  nell'ultimo  decennio,  salva riabilitazione,  squalifiche   o   inibizioni   sportive   definitive complessivamente  superiori  a  un  anno  da  parte  dell'Aero   Club d'Italia, del C.O.N.I. o di una sua Federazione;
    4)  coloro  che  ricavino  dall'attivita'  sportiva  un  profitto personale,  esclusi  i  proventi  di   sponsorizzazioni   finalizzati esclusivamente all'effettuazione dell'attivita' sportiva;
    5) coloro che comunque siano interessati  in  attivita'  privata, industriale o commerciale con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero  Club
Federati o Enti Aggregati.
    E' ineleggibile chiunque abbia  subito  una  sanzione  a  seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme  Sportive  Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

Art. 19.
    Ai  componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti   spetta un'indennita' determinata sulla base delle  vigenti  disposizioni  in materia, nonche' il rimborso delle spese  documentate  effettivamente sostenute.
    Le altre cariche sono onorifiche.
    Al  Presidente,  ai  membri   del   Consiglio   Federale,   della Commissione  Centrale  Sportiva  Aeronautica  e  del   Collegio   dei
Probiviri spetta esclusivamente il rimborso delle  spese  documentate effettivamente   sostenute    per    l'espletamento    dei compiti
istituzionali.
    Il trattamento di missione, per ogni giornata di partecipazione a riunioni  collegiali,  verra'  determinato  dal  Consiglio  Federale,
secondo le disposizioni vigenti.


Capo II
Assemblea

Art. 20.

    L'Assemblea  e'   l'organo   di   indirizzo   politico-strategico dell'Aero Club d'Italia.
    Compongono l'Assemblea ed hanno diritto di intervento e di voto:
    1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede;
    2) un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    3) un Rappresentante del Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei Trasporti;
    4)  un  Rappresentante  del  Ministero   della   Difesa   ed   un Rappresentante del Ministero dell'Interno;
    5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
    6) un Rappresentante del  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano (C.O.N.I.), designato dal Presidente del C.O.N.I. medesimo;
    7) i Membri del Consiglio Federale;
    8) i Presidenti degli Aero Club Federati.
    Gli Aero Club Federati debbono avere  maturato  un'anzianita'  di federazione  di  12  mesi  precedenti   la   data   di   celebrazione
dell'Assemblea.
    I Presidenti, in  caso  di  loro  impossibilita'  o  impedimento, saranno sostituiti dai Vice presidenti, se nominati;
    9) un rappresentante per ciascuna delle specialita'  degli  sport aeronautici, previste all'art. 6, n.1, del presente Statuto,  eletti,
ai sensi del successivo  art.  42,  dai  rappresentanti  di  ciascuna specialita'  degli  Aero  Club  Federati,  ove  la  specialita'   sia
effettivamente praticata. E'  considerata  praticata  la  specialita' sportiva quando l'Aero Club federato abbia almeno dieci  soci  muniti
del titolo aeronautico in corso  di  validita'  e  quando,  nell'anno precedente o nell'anno in corso, almeno un socio dell'Aero Club abbia partecipato ad una o a  piu'  gare  iscritte  a  calendario  sportivo nazionale AeC.I. o di altro Aero Club nazionale estero membro  della F.A.I.; tale requisito non e' richiesto per la  sola  specialita'  di cui all'art. 6, n. 1, lettera h).
    10) un rappresentante degli Enti Aggregati.
    I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10  sono  eletti secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea.
    I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, e 5 vengono nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano  e  durano in  carica  per  il  quadriennio  corrispondente   al   mandato   del Presidente.
    Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto.
    Il Consiglio Federale  predispone  i  Regolamenti  relativi  alle elezioni dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10.
    Alle riunioni dell'Assemblea assistono senza diritto di  voto  il Direttore Generale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
    Infine, sono invitati ad assistere all'Assemblea senza diritto di voto i Presidenti  Onorari  dell'Aero  Club  d'Italia,  i  Presidenti Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio  dei  Probiviri ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.

Art. 21.
    L'Assemblea ordinaria:
    1) designa il Presidente  dell'Aero  Club  d'Italia,  scelto  tra soggetti titolari di  tessera  FAI  in  corso  di  validita'  e  che, inoltre, lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio  per la successiva nomina con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  su  proposta  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e   dei Trasporti, di concerto con il Ministro della  Difesa,  del  Ministero dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
    2) designa, per la successiva nomina  con  decreto  del  Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lett. b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
    a) tre membri del Consiglio Federale,  scelti  tra  soggetti  che ricoprano o che abbiano ricoperto la carica  di  Presidente  di  Aero
Club Federato e che  siano  titolari  di  tessera  FAI  in  corso  di validita' o che lo  siano  stati  per  almeno  due  anni  nell'ultimo decennio;
    b) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva  Aeronautica (CCSA) scelto tra soggetti  titolari  di  tessera  FAI  in  corso  di
validita' o che lo  siano  stati  per  almeno  due  anni  nell'ultimo decennio.
    3) elegge i membri del Collegio dei Probiviri.
    4) elegge due componenti del Collegio dei Revisori  dei  Conti  e nomina  il  Presidente   del   Collegio   designato   dal   Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
    5) su proposta del  Consiglio  Federale,  esamina  e  approva  il bilancio preventivo dell'Aero Club  d'Italia  nonche'  gli  eventuali
assestamenti e variazioni di bilancio;
    6) su proposta del  Consiglio  Federale,  esamina  e  approva  il bilancio consuntivo;
    7) su proposta della CCSA, acquisito  il  parere  favorevole  del Consiglio  Federale,  esamina   e   approva   il   calendario   delle manifestazioni e gare da svolgere nell'anno successivo;
    8) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia,  nomina  i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia;
    9) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, e  sentito il parere del Consiglio Federale,  adotta  le  proposte  di  modifica
dello Statuto dell'Aero Club  d'Italia  che  andranno  poi  approvate mediante decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  nonche'  dello Statuto tipo degli Aero Club Federati.
    L'Assemblea,  in  casi  particolari  e  per  esigenze   motivate, consente deroghe  allo  Statuto  degli  Aero  Club  Federati  che  lo
richiedano;
    10) approva il Regolamento Generale di  organizzazione  dell'Aero Club d'Italia, in conformita' alla Legge 20 marzo  1975,  n.  70,  al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163, alla Legge 31  dicembre  2009,  n.  196  e loro
successive modificazioni e integrazioni;
    11)  approva  il  piano  strategico  generale  ed  il  piano   di programmazione finanziaria;
    12) approva i regolamenti di cui al successivo art. 25;
    13) su proposta del Consiglio Federale, approva l'istituzione  di nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti.
    Le votazioni per l'elezione o designazione delle cariche  sociali avvengono a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni  avvengono  a
scrutinio palese.
    Per tutte le  cariche,  in  caso  di  elezione,  e'  prevista  la decadenza automatica da  ogni  altra  carica  a  livello  centrale  e periferico, salvo quanto previsto dall'art. 41 del  presente  Statuto per il Presidente della  Commissione  Centrale  Sportiva Aeronautica (CCSA);

Art. 22.
    L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Aero Club  d'Italia, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, entro i mesi di  aprile e di novembre, per deliberare sugli argomenti di  cui  al  precedente art. 21.
    L'Assemblea si riunisce in seduta  straordinaria  allorquando  il Presidente dell'Aero Club d'Italia lo reputi necessario o allorquando almeno la meta' piu' uno degli Aero Club Federati aventi  diritto  al voto ne  richiedano  la  convocazione,  indicando  gli  argomenti  da discutere. In questo  secondo  caso  l'Assemblea  straordinaria  deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni.
    La  convocazione  dell'Assemblea  e'   indetta   dal   Presidente dell'Aero Club  d'Italia  con  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data fissata  per la riunione.
    L'avviso di convocazione deve indicare:  il  tipo  di  assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora
e il luogo della riunione, la data della prima e quella della seconda convocazione per il caso in cui nella prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
    Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi  non  oltre il trentesimo giorno  dalla  data  indicata  nella  convocazione  per l'Assemblea di prima convocazione.
    L'Assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi il  medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Art. 23.
    L'Assemblea  ordinaria  e'  regolarmente  costituita   in   prima convocazione, quando gli intervenuti  rappresentino  la  meta'  degli
aventi  diritto  al  voto.  In  seconda   convocazione,   l'Assemblea ordinaria e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
    L'Assemblea straordinaria e'  regolarmente  costituita  in  prima convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno la meta' dei componenti con diritto di voto e in seconda convocazione  quando  gli intervenuti rappresentino almeno un terzo dei componenti con  diritto di voto.
    Il quorum costitutivo e' calcolato  una  sola  volta  al  momento della votazione.
    Sulla base del numero  dei  votanti  presenti  al  momento  della votazione e' calcolata la maggioranza atta a deliberare.
    Le  deliberazioni,   nell'ambito   dell'Assemblea   ordinaria   e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti  aventi  diritto
al voto.
    Per quanto concerne le modifiche allo Statuto,  si  applicano  le previsioni del successivo art. 49 del presente Statuto.
    Le designazioni e le elezioni dell'Assemblea  elettiva  avvengono con votazione a  scheda  segreta  a  maggioranza  relativa  dei  voti validamente espressi.
    Il Presidente dell'Aero Club d'Italia nomina una  Commissione  di verifica dei poteri composta di tre membri, tra i  quali  designa  il
Presidente, scelti fra i membri dell'Assemblea stessa  non  candidati alle cariche federali elettive.


Capo III
Consiglio Federale

Art. 24.

    Il Consiglio Federale e' composto da:
    1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede;
    2) i tre membri, nominati con le modalita' di  cui  all'art.  21, comma 1, n. 2, lettera a), del presente Statuto;
    3) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva  Aeronautica (CCSA), nominato con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, n.  2, lettera b), del presente Statuto.
    Alle riunioni  del  Consiglio  Federale  assistono  il  Direttore Generale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
    Per la validita' delle riunioni del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza  dei  componenti.  Le  deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il voto di chi presiede.
    Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni. I  membri  del Consiglio Federale non hanno diritto  ad  alcun  compenso,  salvo  il trattamento di missione  spettante  per  l'espletamento  dei  compiti istituzionali.
    Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno  su iniziativa del Presidente o su richiesta della  meta'  piu'  uno  dei
membri dello stesso Consiglio Federale. Esso  deve  essere  convocato per iscritto con  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento almeno cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per  la  riunione, indicando: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Art. 25.
    Il Consiglio  Federale  e'  l'organo  esecutivo  delle  decisioni dell'Assemblea e puo' deliberare su tutte le  materie  non  riservate
specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa.
    In particolare il Consiglio Federale:
    1) fissa le tariffe per l'espletamento delle funzioni di cui alla normativa relativa al volo da diporto o sportivo;
    2) fissa la misura delle quote da versarsi all'Aero Club d'Italia dagli Aero Club Federati e dagli Enti Aggregati;
    3) propone all'Assemblea l'approvazione dei bilanci preventivo  e consuntivo e le eventuali variazioni al bilancio preventivo;
    4)  verifica  la   rispondenza   dei   risultati   dell'attivita' amministrativa e della  gestione  agli  obiettivi  assegnati  e  alle direttive impartite;
    5) approva i regolamenti di  carattere  generale  riguardanti  lo svolgimento dei servizi istituzionali e quelli concernenti  lo  sport aereo;  predispone  il  Codice  di  Giustizia   Federale,   in   esso individuando anche gli Organi di Giustizia Federale  che  agiranno  a
titolo onorifico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    6) si esprime, formulando eventuali emendamenti,  sulla  proposta della  Commissione  Centrale  Sportiva  Aeronautica concernente   il calendario sportivo nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
    7) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli Aero Club Federati;
    8)  su  proposta  del   Presidente   dell'Aero   Club   d'Italia, costituisce  Commissioni  Temporanee  Consultive  per  lo  studio  di
particolari materie o problemi di interesse dell'Aero Club  d'Italia.
Su  proposta  del  Presidente,  ne  designa  i  componenti.  Sceglie, altresi', i due membri del Comitato Consultivo Permanente di  cui  al successivo art. 34, secondo comma;
    9)  puo'  costituire  il  Comitato  Tecnico  per  lo  Sport   non Agonistico di cui al successivo art. 35;
    10) approva le proposte di nomina di Presidenti onorari e di soci onorari degli Aero Club Federati;
    11) nomina per le singole discipline, su eventuale  proposta  non vincolante  della  Commissione  Centrale  Sportiva Aeronautica, i delegati, che dovranno partecipare in rappresentanza  dell'Aero  Club d'Italia alle riunioni delle Commissioni Sportive  della Federazione Aeronautica Internazionale;
    12) nomina i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni  dell'Europe  Airsports  e  ai
Congressi e alle manifestazioni nelle quali l'Ente  medesimo  ritiene di essere rappresentato, nonche' i giudici sportivi, i controllori  e
gli istruttori-esaminatori di volo da diporto o sportivo;
    13) propone all'Assemblea, anche su indicazione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica,  l'istituzione  di  nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti;
    14) dirime, quale amichevole compositore e su concorde  richiesta di tutte le parti coinvolte, eventuali conflitti tra  gli  Aero  Club
Federati e/o gli Enti aggregati.
    15) per gravi motivi, su proposta del Presidente  dell'Aero  Club d'Italia o di almeno la meta' piu' uno  degli  associati  dell'  Aero Club Federato interessato, delibera in merito allo scioglimento degli Organi di  tale  Aero  Club  Locale  ed  alla  nomina  di Commissari straordinari,   con   poteri    di    ordinaria    e    straordinaria amministrazione, per la durata di 6 mesi, con possibilita' di proroga secondo le esigenze;
    16) per gravi motivi, su proposta del Presidente  dell'Aero  Club d'Italia o di almeno i  due  terzi  degli  associati  dell'Aero  Club
Federato interessato, delibera la messa in liquidazione di tale  Aero Club Federato, nominando un Commissario liquidatore;
    17) concede e revoca il disciplinare di propria  competenza  alle scuole di ogni specialita';
    18)  definisce  i  criteri,  sulla  base  delle  linee   generali strategiche  approvate  dall'Assemblea,  per  la  corresponsione   di
contributi agli Aero Club Federati;
    19) delibera sulle proposte  recanti  oneri  di  spesa  elaborate dalla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica;
    20) esprime parere in  ordine  alla  nomina  e  alla  revoca,  di competenza del Presidente  dell'Aero  Club  d'Italia,  del  Direttore
Generale;
    21) concede e revoca la qualifica di Ente Federato agli Aero Club Locali secondo le modalita' di cui all'art. 7 del presente Statuto  e
concede e revoca la qualita' di  Ente  Aggregato  o  di  Associazione Benemerita. Il provvedimento di revoca della  federazione  agli  Aero Club e' sottoposto alla ratifica dell'Assemblea;
    22) approva le modifiche degli statuti degli Aero Club Federati;
    23) con delibera motivata, sentito il Collegio  dei  Probiviri  e l'Aero Club federato che l'ha richiesta, puo' revocare la  radiazione pronunciata contro un socio di un Aero Club federato,  ma  non  prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo;
    24) predispone i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti di cui al precedente art. 20, comma 1, nn. 9 e 10, nonche' i regolamenti relativi  alla  nomina  dei  membri   delle   Sezioni   Tecniche   di Specialita', per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea;
    25)  adotta  i  regolamenti  disciplinanti,  rispettivamente,  le procedure di designazione dei componenti delle  Sezioni  Tecniche  di
Specialita' e del Comitato  Tecnico  per  lo  Sport  non  Agonistico, nonche' il funzionamento e  l'attivita'  della  Commissione  Centrale
Sportiva Aeronautica, delle Sezioni Tecniche  di  Specialita'  e  del Comitato Tecnico per lo Sport Non Agonistico;
    26) definisce il fabbisogno triennale di personale e i  posti  di organico da coprire nel relativo periodo;
    27) adotta i regolamenti di carattere generale previsti dall'art. 31 del  presente  Statuto,  nonche'  i  regolamenti  di  contabilita'
previsti dalla vigente normativa;
    28) fissa i  criteri,  su  proposta  della  Commissione  Centrale Sportiva Aeronautica, per la determinazione della composizione  delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia  che  partecipano ai  campionati  e/o   manifestazioni   internazionali   nelle   varie discipline;
    29) esprime il proprio parere sulle proposte  di  modifica  dello Statuto   dell'Aero   Club   d'Italia,    formulate    dall'Assemblea
straordinaria;
    30) decide  su  tutte  le  materie  non  espressamente  riservate all'Assemblea  o  alla  Commissione  Centrale  Sportiva Aeronautica (CCSA).


CAPO IV
Presidente

Art. 26.

    Il  Presidente  dell'Aero   Club   d'Italia   e'   nominato,   su designazione dell'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro  delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto  con  il  Ministro  della
Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro  dell'Economia e delle Finanze.
    Il Presidente dura in  carica  4  anni  e  puo'  essere  nominato consecutivamente per non piu' di tre mandati.
    Il Presidente istituisce la propria  Segreteria  Particolare  con funzioni di assistenza e di supporto  nell'espletamento  dei  compiti
del medesimo.
    Il Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate per  l'espletamento  dei  compiti istituzionali.
    In caso di vacanza  della  carica  prima  della  scadenza,  viene nominato, con le modalita' di cui al precedente art. 21, comma 1,  n.
1, un nuovo Presidente.
    In  caso  di  impedimento,  il  Presidente  e'   sostituito   dal Consigliere  Federale  da  lui  designato,  e,  in  caso  di  mancata
designazione, dal Consigliere Federale piu' anziano di eta'.

Art. 27.
    Il  Presidente  ha  la  legale  rappresentanza   dell'Aero   Club d'Italia,  sovrintende  all'attivita'   dell'Ente   stesso,   ha   la responsabilita'  generale  dell'area  tecnico-sportiva,  convoca   le riunioni degli organi collegiali e  ne  fissa  l'ordine  del  giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali.
    Al  Presidente  medesimo  spettano   le   funzioni   apicali   di programmazione,   indirizzo   e   controllo   dell'intera   attivita' dell'Ente,  ivi  compresa  quella  agonistico-sportiva,  sentito   il Consiglio Federale.
    In presenza di motivati casi di indifferibilita' ed  urgenza,  il Presidente ha la facolta' di disporre, con proprio provvedimento,  su
materie rimesse alla competenza  degli  Organi  Collegiali  dell'Aero Club d'Italia, con l'obbligo  di  sottoporre,  nella  prima  riunione
utile, l'ordinanza emessa all'Organo competente, per la ratifica.
    Il Presidente  sottopone  all'esame  degli  Organi  di  Giustizia Federale  di  cui  all'art.  25   del   presente   Statuto   atti   e
comportamenti, di soggetti rivestenti cariche sia a livello  centrale sia a livello periferico o ricoprenti  incarichi  istituzionali,  che
possano integrare gli estremi di violazione  di  norme  statutarie  e regolamentari o che possano, comunque, risultare  lesivi  dei  doveri fondamentali di lealta', correttezza e probita',  per  l'adozione  di eventuali provvedimenti. Il Presidente sottopone, altresi', all'esame del Collegio dei Probiviri atti e comportamenti  dei  soggetti  sopra richiamati in caso di controversie di carattere sociale.
    Il Presidente puo' disporre ispezioni presso gli Enti federati.
    Il Presidente ha diritto di partecipare alle  riunioni  di  tutti gli Organi collegiali dell'Aero Club d'Italia ad esclusione di quelle del Collegio dei Revisori dei Conti.
    Il Presidente, accertati i requisiti, nomina i  Presidenti  ed  i membri delle Sezioni Tecniche  di  Specialita',  designati  ai  sensi dell'art. 33 del presente Statuto, e  del  Comitato  Tecnico  per  lo Sport non Agonistico, designati ai sensi dell'art.  35  del  presente
Statuto.
    II Presidente, qualora lo  ritenga  opportuno  o  necessario  per comprovati  motivi,  sottopone  eventuali   questioni,   su   materie
attribuite alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica,  all'esame del Consiglio Federale per i successivi provvedimenti.
    Il Presidente ha la responsabilita' generale del  buon  andamento dell'Ente, nomina e revoca il  Direttore  Generale  d'intesa  con  il
Consiglio Federale.


Capo V
Commissione Centrale Sportiva Aeronautica

Art. 28.

    La Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA)  esercita  il potere sportivo definito dal codice  sportivo  della  F.A.I.  che  e'
rappresentata  nello  Stato  Italiano  dall'Aero  Club  d'Italia.  La commissione stessa e' composta:
    dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 21, comma  1,  numero 2, lettera b), del presente Statuto;
    da un rappresentante  per  ciascuna  delle  specialita'  sportive nella persona dei Presidenti delle STS eletti ai sensi  dell'art.  33 del presente Statuto.
    La CCSA dura in carica quattro anni.
    In particolare la CCSA:
    1) propone al Consiglio Federale per l'espressione  del  relativo parere  il  calendario   sportivo   nazionale   per   la   definitiva
approvazione da parte dell'Assemblea;
    2) adotta, anche  su  parere  delle  STS  interessate,  decisioni concernenti lo svolgimento dell'attivita' agonistica sportiva;
    3)  propone  per  l'approvazione   al   Consiglio   Federale   il Regolamento Sportivo Nazionale;
    4)  adotta  i  regolamenti   tecnici   delle   varie   discipline agonistico-sportive;
    5) determina la composizione delle  squadre  e/o  rappresentative dell'Aero  Club  d'Italia   che   partecipano   ai   campionati   e/o
manifestazioni internazionali nelle varie discipline sulla  base  dei criteri fissati dal Consiglio Federale;
    6) designa, con proposta non vincolante, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i delegati che dovranno partecipare, in  rappresentanza  dell'Aero  Club  d'Italia,  alle  riunioni  delle
commissioni della F.A.I.;
    7) formula proposte di assegnazione di contributi in favore degli Aero Club Federati per l'attivita' sportiva agonistica, ai fini della
successiva approvazione da parte del Consiglio Federale;
    8) propone al Consiglio Federale l'organizzazione  di  corsi  per giudici  e  per  commissari  sportivi  per   le   varie   specialita'
aeronautiche;
    9)  puo'  indicare  al  Consiglio  Federale,  per  la  successiva proposta   all'Assemblea,   l'istituzione   di   nuove    specialita'
aeronautiche o la modifica di quelle esistenti.
    Il funzionamento e l'attivita' della CCSA  sono  disciplinati  da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale  dell'Aero  Club
d'Italia.
    Il Presidente della  Commissione  Centrale  Sportiva  Aeronautica fara'  parte,  in  rappresentanza  dell'Aero  Club  d'Italia,   della
Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I..
    La  CCSA  si  riunira'  ogniqualvolta  si  renda  necessario,  su convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.
    Il Presidente ed il Direttore Generale  dell'Aero  Club  d'Italia possono assistere ai lavori della Commissione, nonche' a quelli delle
STS.
    Per la validita' delle riunioni della CCSA  occorre  la  presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni  sono  adottate  a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto  di  chi presiede.


Capo VI
Collegio dei probiviri

Art. 29.

    A richiesta di anche  una  sola  delle  parti,  la  competenza  a decidere le controversie di carattere sociale:
    1. fra l'Aero Club d'Italia e gli Aero Club  Federati,  gli  Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite;
    2.  fra  gli  Aero  Club  Federati,  gli  Enti  Aggregati  e   le Associazioni Benemerite;
      e' devoluta ad un apposito Collegio dei Probiviri, composto  da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i soci degli Aero Club Federati
o fra persone di provata competenza  e  di  specifica  qualificazione professionale.
    Il Collegio dei Probiviri e' chiamato, altresi', ad  esaminare  e decidere:
    a) sui  ricorsi  presentati  dai  soci  avverso  i  provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi delle norme previste dallo
Statuto tipo degli Aero Club Federati;
    b) sui ricorsi presentati dagli Enti Federati o Aggregati  contro le deliberazioni del Consiglio Federale di revoca della federazione o
dell'aggregazione;
    c) sugli atti e comportamenti di soggetti che ricoprono  cariche, sia a livello centrale che a livello periferico, o che  assolvono  ad
incarichi istituzionali, sottoposti  dal  Presidente  dell'Aero  Club d'Italia all'esame del Collegio.
    Nei procedimenti relativi a sanzioni, il Collegio  dei  Probiviri procede  all'audizione  delle  parti,  sia  singolarmente,   sia   in
contraddittorio. Le parti possono essere assistite da avvocati  o  da soci di Aero Club Federati,  di  Enti  Aggregati  e  di  Associazioni
Benemerite dell'Aero Club d'Italia.
    Il giudizio del Collegio  dei  Probiviri  e'  definitivo  e  deve essere reso entro  centoventi  giorni  dalla  proposizione  dell'atto
introduttivo del giudizio.
    L'intervento del Collegio dei Probiviri puo' essere invocato  nel termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto.
    Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni.


Capo VII
Collegio dei revisori dei conti

Art. 30.

    Il   controllo   della   gestione   amministrativo-contabile   e' esercitato da un Collegio dei Revisori dei  Conti,  composto  da  tre membri nominati dall'Assemblea, che dura in carica quattro anni.
    Il  Presidente  del   Collegio   e'   designato   dal   Ministero dell'Economia e delle Finanze.
    Gli altri due membri sono eletti  dall'Assemblea  dell'Aero  Club d'Italia e sono scelti tra gli  iscritti  al  registro  dei  revisori legali.
    Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le  sue  attribuzioni in ottemperanza al disposto degli artt. 2403 e  seguenti  del  Codice
Civile, in quanto applicabili.
    Ai componenti del Collegio dei  Revisori  dei  Conti  compete  il trattamento economico previsto dalla normativa vigente in materia.


TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE E DIRETTORE GENERALE

Art. 31.

    L'organizzazione dell'Aero Club d'Italia e' improntata a  criteri di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
    L'assetto  organizzativo  dell'AeCI,  con  a  capo  il  Direttore Generale, si compone, ai sensi del DPR  97/2003,  di  tre  Centri  di
Responsabilita'. Il Centro Unico di Responsabilita' Generale,  a  cui e' preposto il  Direttore  Generale,  il  Centro  di  Responsabilita'
Amministrativo ed il Centro di Responsabilita' Operativo.  Il  numero massimo delle unita'  dirigenziali,  oltre  a  quella  del  Direttore
Generale, e' di n. 1 unita' di 2° fascia.
    Il rapporto di lavoro con il Direttore Generale viene  costituito con contratto di natura privatistica in osservanza a quanto stabilito in materia dal  d.lgs  n.  165/2001  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.
    La  disciplina  dei  profili  organizzativi  e  di  funzionamento dell'Aero Club d'Italia e' rimessa ad apposito  regolamento  organico
del personale e ad apposito  ordinamento  dei  servizi  adottati  dal Consiglio  Federale  e  soggetto   all'approvazione   dei   Ministeri
Vigilanti, nonche' delle altre Autorita' competenti.
    L'istituzione e la disciplina dell'Ufficio per le  relazioni  con il pubblico e degli Organismi di valutazione  e  controllo  ai  sensi della normativa vigente sono  rimesse,  dove  previsto,  ad  apposito regolamento   adottato   dal   Consiglio    Federale    e    soggetto
all'approvazione  dei  Ministeri  Vigilanti,  nonche'   delle   altre Autorita' competenti.

Art. 32.
    Il Direttore Generale e'  a  capo  degli  uffici  dell'Aero  Club d'Italia ed e' scelto dal Presidente dell'Ente  medesimo  sentito  il
Consiglio Federale, secondo le modalita' di cui alla legge  20  marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni  ed  in  osservanza  a  quanto stabilito in materia dal d.lgs. 165/2001.
    Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea e  del Consiglio Federale.
    Il Direttore Generale cura, altresi', la  redazione  dei  verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e  del  Consiglio  Federale  e  li
controfirma.
    Il Direttore Generale coordina il lavoro di tutte le  Commissioni e dei Comitati.
    Il rapporto lavorativo ed il trattamento economico del  Direttore Generale sono stabiliti in conformita' alla legge 20 marzo  1975,  n. 70, al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  dai  relativi C.C.N.L.
    Il Direttore Generale, inoltre:
    a) cura l'attuazione dei piani, programmi  e  direttive  generali quali definiti dall'Ente;
    b) adotta gli atti e i provvedimenti relativi  all'organizzazione dell'Aero Club d'Italia;
    c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
    d) svolge attivita' di organizzazione e gestione  del  personale, nonche' di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.
    Il Direttore  Generale  riferisce  al  Consiglio  Federale  sulle attivita' svolte.


TITOLO VII
SEZIONI TECNICHE DI SPECIALITA' - (STS)

Art. 33.

    Per ogni specialita' aeronautica, prevista dal presente  Statuto, e' costituita una Sezione Tecnica di Specialita' (di seguito STS) con
funzioni consultive, non vincolanti, in campo tecnico agonistico.
    Le STS sono formate ciascuna da tre membri  eletti  tra  soggetti che siano titolari di tessera FAI in corso  di  validita'  o  che  lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
    Ai  sensi  del  regolamento,  all'uopo  adottato  dal   Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, i titolari di tessera  FAI,  valida per l'anno  in  corso  o  per  l'anno  precedente,  delle  rispettive specialita' degli sport aeronautici, hanno diritto di designare,  per la successiva nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia, i componenti della STS della propria specialita' aeronautica.
    I  membri  devono  essere  esperti  nelle  materie  di  specifica competenza della rispettiva STS.
    I membri della STS, una volta  nominati,  individuano  tra  loro, entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, il Presidente  della
STS.
    Entro lo stesso termine provvedono  alla  relativa  comunicazione all'Aero  Club  d'Italia  per  la  nomina  da  parte  del  Presidente
dell'Aero Club d'Italia.
    In caso di dimissione, morte, inabilitazione o  interdizione  del Presidente o di un membro subentrera' il primo dei non eletti.
    Le STS  si  riuniranno  ogniqualvolta  si  renda  necessario,  su convocazione del suo Presidente previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.
    I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
    Le STS  possono  proporre  alla  CCSA  linee  d'impostazione  dei programmi annui di attivita' agonistica delle rispettive specialita',
nonche' ogni altra proposta che interessi la specialita'.
    L'incarico di componente delle STS e' a titolo gratuito, salvo il rimborso   di   eventuali   spese   debitamente    documentate    per
l'espletamento dei compiti istituzionali.
    Il funzionamento e l'attivita' delle  STS  sono  disciplinati  da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale  dell'Aero  Club
d'Italia.


TITOLO VIII
COMMISSIONI E COMITATI

Art. 34.

    Presso  l'Aero  Club  d'Italia  possono  essere  costituite,  con deliberazione  del   Consiglio   Federale,   Commissioni Temporanee
Consultive, per  l'esame  e  lo  studio  di  particolari  materie  di interesse dell' Aero Club d'Italia di carattere tecnico e ad  elevata
specializzazione, indispensabili per la  realizzazione  di  obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio
personale.
    Puo' essere costituito un Comitato  Consultivo  Permanente  di  5 membri, preposto  allo  studio  ed  alla  soluzione  delle tematiche d'interesse comune  del  Ministero  della  Difesa  e  dell'Aero  Club d'Italia,  presieduto  dal  Presidente  dell'Aero  Club d'Italia   e composto da 4 esperti, di cui 2 nominati dal Ministero della Difesa e 2 scelti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.
    Le  Commissioni  ed  il  Comitato  operano   nei   limiti   delle attribuzioni ad essi conferite dal Consiglio  Federale  ed  esplicano
attivita' consultiva esprimendo, comunque, pareri non vincolanti  per l'Ente.
    Ai suddetti membri  delle  Commissioni  e  del  Comitato  non  si applicano le incompatibilita' previste dal successivo art. 41.
    L'incarico di componente delle Commissioni e del  Comitato  e'  a titolo  gratuito  salvo   il   rimborso   delle   spese   documentate
effettivamente   sostenute    per    l'espletamento    dei    compiti istituzionali.

Art. 35.
    Con deliberazione del Consiglio Federale puo'  essere  costituito un Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico per lo  studio  e  la soluzione delle tematiche d'interesse comune nell'ambito dello  sport non agonistico.
    Il Comitato  e'  composto  da  un  membro  per  ogni  specialita' aeronautica.
    I  Presidenti  degli  Aero  Club  Federati,  nonche'  degli  Enti Aggregati di cui all'articolo 6 numero 2 lettera  g),  nel  corso  di apposita riunione convocata dal Presidente  di  Aero  Club  d'Italia, designano i membri del Comitato, per la successiva  nomina  da   parte del Presidente stesso.
    Il membri una volta nominati individuano tra loro  un  presidente per la successiva nomina  da  parte  del  Presidente  dell'Aero  Club d'Italia.
    La relativa procedura elettorale verra' individuata dal Consiglio Federale con apposito regolamento.
    I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
    Il Comitato opera nei limiti delle attribuzioni ad esso conferite dal Consiglio Federale ed esplica  attivita'  consultiva  esprimendo,
comunque, pareri non vincolanti per l'Ente.
    L'incarico di componente del Comitato e' a titolo gratuito, salvo il rimborso delle  spese  documentate  effettivamente  sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.
    Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono disciplinati  da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale  dell'Aero  Club d'Italia.
    Il Comitato si riunisce ogni qualvolta  ritenuto  necessario,  su convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

Art. 36.
    Tutte le predette Commissioni,  come  sopra  individuate,  ed  il Comitato di cui al precedente articolo 34,  comma  2,  si  riuniscono ogni qualvolta ritenuto necessario, su  convocazione  dei  rispettivi Presidenti,  previa  autorizzazione  del  Presidente  dell'Aero  Club d'Italia.
    Il Presidente dell'Aero Club d'Italia ed  il  Direttore  Generale dell'Ente  stesso  possono  assistere  a  tutte  le  riunioni   delle
Commissioni e del Comitato.


TITOLO IX
SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI - DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELL'AERO CLUB D'ITALIA

Art. 37.

    In caso di dimissioni, morte, inabilitazione  o  interdizione  di alcuni membri, fino alla meta' degli organi collegiali, si  fa  luogo alla  loro  sostituzione,  alla  prima  assemblea  ordinaria   utile, mediante rielezione dei membri mancanti.
    Nelle more  del  perfezionamento  delle  nuove  nomine,  l'organo collegiale continuera'  a  svolgere  la  propria  attivita',  per  il
disbrigo degli affari correnti, e le funzioni  del  Presidente  della CCSA, del Presidente del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  o  del
Presidente del Collegio dei Probiviri, eventualmente vacanti, saranno assolte dal membro piu' anziano di nomina e, in caso di parita',  dal piu' anziano di eta'. Circa le funzioni del Presidente del  Consiglio Federale, eventualmente vacante, valgono le disposizioni  di  cui  al successivo art. 38.
    In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della maggioranza dei componenti di  un  qualunque  organo  collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.
    La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club d'Italia.
    L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in  sostituzione di quelli decaduti e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza.

Art. 38.
    In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o  interdizione  del Presidente  dell'Aero  Club  d'Italia  si  verifica  l'automatica   e contemporanea  decadenza  del  Consiglio  Federale   dell'Aero   Club d'Italia.
    In tal caso il Consiglio Federale ed il Presidente dell'Aero Club d'Italia, se dimissionario, restano in carica per il  disbrigo  degli affari correnti fino al perfezionamento della procedura di nomina  da parte delle Autorita' competenti e l'insediamento dei nuovi organi.
    In caso di morte, inabilitazione o  interdizione  del  Presidente dell'Aero Club d'Italia, assume le funzioni, per  il  disbrigo  degli
affari correnti, il consigliere piu' anziano di nomina e, in caso  di parita', il piu' anziano di eta'.
    L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in  sostituzione di quelli decaduti e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza.


TITOLO X
CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA'

Art. 39.

    Per l'elezione o la  designazione  dei  componenti  degli  Organi Collegiali e  per  la  designazione  del  Presidente  dell'Aero  Club
d'Italia  dovranno  essere  ufficialmente  presentate,  entro  cinque giorni prima dell'inizio delle  votazioni,  le  candidature  formali,
sottoscritte  da  almeno   dieci   elettori.   Ogni   elettore   puo' sottoscrivere una sola candidatura per ogni tipo di votazione.

Art. 40.
    Per  esercitare  il  diritto  di  elettorato  attivo  e  per   la sottoscrizione   delle   candidature,   occorre   un'anzianita'    di federazione di almeno di 12 mesi precedenti la data  di  celebrazione dell'Assemblea.
    Per esercitare  il  diritto  di  elettorato  passivo,  valgono  i requisiti previsti nei precedenti articoli del presente Statuto.
    Non possono ricoprire cariche elettive i soggetti di cui all'art. 18 del presente Statuto.
    Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti quei soggetti nei confronti dei quali sia stata irrogata sanzione  disciplinare  in
ambito  federale  ovvero  sia  in  corso  il  relativo   procedimento sanzionatorio.

Art. 41.
    Le cariche di Presidente dell'Aero Club d'Italia, di  Consigliere Federale, di Presidente e membro della CCSA, di Presidente  e  membro delle STS, di Presidente e membro  del  Collegio  dei  Probiviri,  di Presidente e componente del Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  sono incompatibili con ogni altra carica sia  a  livello  centrale  sia  a livello periferico, salvo quanto previsto  per  il  Presidente  della CCSA, nella sua qualita' di membro del Consiglio  Federale  ai  sensi dell'art. 24 comma 1, n. 3, del presente Statuto.
    In  caso  di  elezione,  i  candidati  eletti  per  i  quali   si determinassero  le  incompatibilita'   sopra   previste,   decadranno automaticamente dalla carica gia' rivestita.
    L'appartenenza   all'Assemblea   dell'Aero   Club   d'Italia   e' incompatibile con qualunque carica elettiva a livello centrale, salvo
quanto espressamente previsto relativamente ad una  specifica  carica od organo dal presente Statuto.
    Qualunque  carica  elettiva  presso  un  Aero  Club  Federato  e' incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club Federato.


TITOLO XI
RAPPRESENTANTI DI SPECIALITA' E DEGLI ENTI AGGREGATI

Art. 42.

    Almeno venticinque giorni prima della riunione dell'Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 21 per il rinnovo delle  cariche  sociali, il  Presidente  dell'Aero  Club  d'Italia  convoca  le  riunioni  dei rappresentanti  di  specialita'  degli  Aero  Club  federati  per  le elezioni dei membri dell'Assemblea di cui all'art. 20, comma 1, n. 9, del presente Statuto.
    Hanno diritto di voto, per ciascuna delle specialita' sportive di cui all'art. 6,  n.1,  del  presente  Statuto,  i  rappresentanti  di
specialita'  degli  Aero  Club  Federati,  ove  la  specialita'   sia effettivamente praticata ai sensi dell'art. 20, comma  1,  n.  9  del
presente Statuto.
    Almeno venticinque giorni prima della riunione  dell'  Assemblea, da indirsi ai  sensi  dell'art.  21  per  il  rinnovo  delle  cariche
sociali, il Presidente dell' Aero Club d'Italia convoca i  Presidenti degli Enti Aggregati per  le  elezioni  dei  rappresentanti  previsti
all'art. 20, comma 1, n. 10.
    Almeno venticinque giorni prima della riunione  dell'  Assemblea, da indirsi ai  sensi  dell'art.  21,  il  Presidente  dell'Aero  Club
d'Italia convoca le riunioni dei titolari di tessera FAI, valida  per l'anno in corso o per l'anno precedente, delle rispettive specialita'
degli sport aeronautici, per la designazione, soggetta  a  successiva nomina da parte dello stesso Presidente dell'Aero Club d'Italia,  dei componenti della STS della rispettiva specialita' aeronautica.
    La convocazione e le riunioni si  svolgeranno  come  da  appositi regolamenti  predisposti  dal  Consiglio  Federale   dell'Aero   Club d'Italia per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.


TITOLO XII
ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 43.

    L'attivita' sportiva, diversa da quella  didattica,  turistica  e promozionale, e' svolta a livello non agonistico ed agonistico.
    a)  Si  intende  per  attivita'  sportiva  non  agonistica   ogni attivita' estemporanea ed occasionale con finalita' non competitive.
    b) Si intende per attivita' sportiva agonistica:
    ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
    ogni gara inserita nel calendario  sportivo  nazionale  dell'Aero Club d'Italia;
    ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale;
    ogni stage di volo, di allenamento, di formazione  del  personale tecnico finalizzato all'agonismo;
    ogni altra attivita' sportiva non riconducibile alle attivita' di cui al comma precedente.
    L'anno sportivo coincide con l'anno solare.
    Per partecipare alle gare gli atleti devono essere in possesso di licenza sportiva FAI, che puo' essere rilasciata solo tramite  l'Aero
Club Federato di appartenenza.
    Si  applicano  per  quanto  di  competenza  le   norme   sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A.


TITOLO XIII
AMMINISTRAZIONE

Art. 44.

    Il patrimonio dell'Aero Club d'Italia comprende i beni  mobili  e immobili  e  tutti  gli  altri  valori  di  cui  l'Ente  stesso   sia proprietario per acquisti, lasciti e donazioni.
    I fondi  disponibili  del  patrimonio  sono  investiti  in  mezzi strumentali aeronautici, ovvero in beni immobili che abbiano  stretta
e sostanziale attinenza con i compiti  istituzionali  dell'Aero  Club d'Italia.

Art. 45.
    Le entrate dell'Aero Club d'Italia comprendono:
    a. le quote di ammissione  degli  Aero  Club  Federati  e  quelle annuali degli Aero Club Federati e degli Enti aggregati;
    b. gli interessi dei  titoli  e  le  rendite  dei  beni  immobili dell'Ente ed i proventi derivanti dalle funzioni delegate;
    c. i proventi per prestazioni istituzionali;
    d. i proventi per servizi e prestazioni rese a terzi, con tariffe approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
    e.   eventuali   contributi   concessi   dal   Ministero    delle Infrastrutture e dei  Trasporti,  dal  Ministero  della  Difesa,  dal Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  e  dagli   altri   ministeri vigilanti;
    f. eventuali contributi di altre Amministrazioni o  Enti  diversi da quelli  di  cui  al  precedente  punto  e)  che  siano,  comunque,
interessati all'attivita' dell'Aero Club d'Italia;
    g. ogni altro eventuale provento e contributo.
    Le modalita' per l'espletamento  del  servizio  di  cassa  devono essere coerenti con le disposizioni sulla Tesoreria Unica dello Stato di  cui  alla  Legge  29  ottobre  1984,   n.   720,   e   successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.
    La gestione finanziaria e contabile e' disciplinata  dal  DPR  27 febbraio 2003, n. 97  e  dal  relativo  regolamento  dell'ordinamento
finanziario e contabile dell'Aero Club d'Italia.

Art. 46.
    L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di  ogni anno.
    Il conto consuntivo  dell'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio  Federale  e  a
quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la  sede dell'Aero Club d'Italia almeno 15 giorni prima di quello fissato  per la riunione dell'Assemblea, che dovra' esaminare il conto stesso.  Il conto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea non oltre il 30 aprile.

Art. 47.
    Il bilancio preventivo e relativo programma annuale di attivita', approvato dall'Assemblea non oltre il 31 ottobre,  nonche'  il  conto
consuntivo, dell'Aero Club d'Italia  sono  soggetti  all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  di  concerto  con
gli altri Ministeri Vigilanti.
    A tal  fine  i  bilanci  devono  essere  trasmessi  ai  Ministeri Vigilanti entro 15 giorni dalla data della loro approvazione da parte
dell'Assemblea.


TITOLO XIV
DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE

Art. 48.

    Qualora  si  verifichino  situazioni  particolari   che   possano compromettere l'attivita' dell'Aero Club d'Italia, la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle  Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro  della  Difesa,  con  il
Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo' disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente  medesimo  e  la nomina di un Commissario Straordinario.
    Il Commissario Straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e  straordinaria  degli  organi  statutari  e  provvede  al
riordinamento  dell'Aero   Club   d'Italia   nei   casi   determinati previamente dalla legge.
    Il Commissario Straordinario procede, entro i termini fissati dal suddetto provvedimento governativo, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.
    Per quanto non espressamente previsto nel  presente  Statuto,  si applicano le norme vigenti in materia e, in particolare, la legge  29 maggio 1954, n. 340.


TITOLO XV
MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 49.

    Le proposte di  modifica  del  presente  Statuto  debbono  essere formulate dall'Assemblea Straordinaria.
    Le proposte di modifica sono  inviate  dal  Presidente  dell'Aero Club d'Italia al Consiglio Federale per l'espressione del  parere  di
cui all'art. 25, comma 2,  n.  29  e,  quindi,  sottoposte,  entro  i successivi   sessanta   giorni,    all'approvazione    dell'Assemblea
straordinaria.
    L'Assemblea adotta le modifiche dello Statuto,  su  proposta  del Presidente.
    Per la valida  costituzione  dell'Assemblea  sulle  deliberazioni relative a tali modifiche, occorre l'intervento  di  almeno  3/4  dei
componenti dell'Assemblea stessa. Tali deliberazioni sono adottate  a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
    Le  modifiche  dello  Statuto,  adottate   dall'Assemblea,   sono approvate nella stessa forma del presente Statuto.


TITOLO XVI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

    Gli Aero Club  Federati,  che  abbiano  ottenuto  la  federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in  vigore  col  precedente
Statuto,  la  conservano  e,  pertanto,   partecipano   all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club  d'Italia,
fermo  il  requisito  dell'anzianita'  di  federazione  di  12   mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.
    Essi dovranno adeguare, a pena di decadenza, il loro  Statuto  al nuovo Statuto tipo entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Per gli Aero Club gia' federati all'Aero Club  d'Italia  in  base alle norme in vigore  col  precedente  Statuto  e  che  praticano  le attivita' di cui all'art. 6 n. 1 lettere i) e j)  vige  l'obbligo  di osservanza del requisito di cui  all'art.  7,  comma  1,  n.  2  gia' previsto per gli Aero Club che svolgono le attivita' di cui  all'art. 6, n. 1 dalla lettera a) alla lettera h).
    Le  modifiche  dello  Statuto  degli  Aero  Club   Locali,   tese all'adeguamento dello stesso allo Statuto  tipo  approvato  dall'Aero
Club d'Italia e dalle competenti Autorita', debbono  essere  adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club Locale in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci  presenti,  e, in entrambi i casi, con il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei presenti aventi diritto al voto.
    Le modifiche statutarie di cui trattasi debbono essere  approvate dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia ai sensi dell'art. 25,
comma 2, n. 22, del presente Statuto.

Art. 51.
    I Presidenti e i Soci d'onore, di cui all'art.  16  del  presente Statuto, mantengono le qualifiche.

Art. 52.
    La realizzazione delle Scuole di pilotaggio e di addestramento al volo, di cui al precedente articolo  4,  comma  1,  n.  3,  ha  luogo
gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prendera' con gli Aero Club Federati.

Art. 53.
    L'istituzione di  nuove  specialita',  oltre  a  quelle  previste all'art. 6, n. 1, del presente Statuto, comporta la variazione  della
composizione della Commissione Centrale Sportiva  Aeronautica  e  del numero delle  STS,  senza  che  cio'  determini  una  fattispecie  di modifica del presente Statuto.

Art. 54.
Le disposizioni di cui all'art. 7  comma  1,  numero  2,  entrano  in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.


STATUTO TIPO DEGLI AERO CLUB LOCALI FEDERATI
 

Titolo I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.

    L'Aero  Club  (Ae.C.)  locale  federato,  Associazione   Sportiva Dilettantistica, esercita, senza fini di lucro,  attivita'  sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori:
      a) del volo a motore non acrobatico;
      b) del volo a vela non acrobatico;
      c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela;
      d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;
      e) del volo con aeromobili ad ala rotante;
      f) del paracadutismo;
      g) del pallone libero o dirigibile;
      h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro  dei velivoli storici;
      i) del volo da diporto o sportivo privo di motore;
      j) dell'aeromodellismo.
    Tali attivita' vengono definite  successivamente  con  la  parola "specialita'" unita alla relativa specificazione.
    In particolare, l'Aero Club locale deve  perseguire,  nel  quadro delle attivita' di cui al precedente  comma,  la  formazione  di  una
coscienza aeronautica della gioventu'.
    Inoltre l'Aero Club locale promuove e incoraggia ogni altra forma di  attivita'  nel  campo  aeronautico  sportivo  e  di  volontariato
nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore.
    Svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica  e collabora con le pubbliche autorita'  locali  nello  studio  o  nella
risoluzione dei problemi di interesse, opera, comunque,  al  fine  di sviluppare le attivita' aeronautiche in ogni loro aspetto.
    L'Aero  Club  locale  puo'  svolgere  attivita'   a   favore   di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917 (T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia.
    L'Aero Club locale puo' svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni  attivita'  connessa  o  finalizzata  agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata.
    L'Aero Club locale e' Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non puo'  prevedere  ne'  effettuare,  neanche  in  modo
indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione,  di  fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di  gestione,  provenienti da   attivita'   commerciali   legalmente   consentite   e    gestite obbligatoriamente in contabilita' separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attivita' statutaria.
    L'Aero Club locale e' soggetto di diritto privato. Gli Aero  Club locali possono assumere la  forma  di  Associazione,  di  Societa'  a
responsabilita'  limitata  (s.r.l.)  o  di  Societa'  Cooperativa   a responsabilita' limitata (S.c.ar.l.),  fermo  restando  il  principio
dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilita' delle  quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma,  nonche'
l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad  Associazioni  o  Societa' analoghe in caso di scioglimento.
    Il contributo associativo, annualmente versato dai soci,  non  e' trasmissibile e non e' rivalutabile.
    Per ciascuna specialita', che abbia almeno dieci soci muniti  del titolo aeronautico in corso di validita' e che abbia almeno un  socio effettivamente praticante ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 9  dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, puo' essere  costituita  negli  Aero Club locali apposita sezione di specialita'.
    I componenti di dette sezioni eleggono, in riunioni  separate  da tenere prima delle assemblee di cui  al  successivo  articolo  9,  un
rappresentante  di  specialita',  membro  del   Consiglio   Direttivo dell'Aero Club locale ai sensi  dell'art.  13,  comma  1,  n.  3  del
presente statuto.
    La durata dell'associazione e' a tempo indeterminato.


Titolo II
SOCI

Art. 2.

    Possono diventare soci dell'Aero Club locale:
      a) coloro che hanno  conseguito  una  delle  licenze  o  titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validita':
        1. - licenza di pilota di velivolo;
        2. - licenza di pilota di elicottero;
        3. - licenza di pilota di aliante;
        4. - licenza di pilota di autogiro;
        5. - licenza di pilota di dirigibile;
        6. - licenza di pilota di pallone libero;
        7. - licenza di paracadutista sportivo;
        8. - attestato di idoneita' al  pilotaggio  per  il  volo  da diporto o sportivo (VDS);
        9. - attestato di aeromodellista;
        10. -  licenza  di  operatore  radiotelefonista  di  stazione aeronautica;
        11. - altri  che  l'Assemblea  dell'Aero  Club  d'Italia,  su proposta del Consiglio Federale, deliberi di aggiungere;
      b) gli allievi aspiranti ai  titoli  aeronautici  di  cui  alla precedente lettera a);
      c) altre  persone  interessate  alle  attivita'  istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica.
    I soci delle categorie a) e b) devono costituire  la  maggioranza dei soci iscritti all'Aero Club Locale.
    E'  in  facolta'  dell'Aero  Club   locale   conferire   speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonche'  di  proporre  al  Consiglio
Federale dell'Aero Club d'Italia la nomina a  Presidente  Onorario  e Socio onorario dell'Aero Club locale.
    I  Soci  d'Onore  nominati  dall'Aero  Club  d'Italia  sono  soci dell'Aero  Club  Locale  con  sede  nella  circoscrizione   di   loro
residenza, con  esonero  dal  pagamento  del  contributo  associativo annuale.
    Gli  appartenenti  alle  Forze  Armate,  in  possesso  di  titolo aeronautico, possono svolgere attivita' presso gli Aero  Club  locali
anche se privi della qualifica di socio.
    Chi aspira ad ottenere la  qualifica  di  socio  deve  presentare apposita domanda sottoscritta da due  soci  dello  stesso  Aero  Club locale.
    Sull'accoglimento della domanda si pronuncia,  con  insindacabile  giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale.
    L'accoglimento della domanda deve essere seguito  dal  versamento degli importi per la quota di prima ammissione, se stabilita,  e  per il contributo associativo annuo.  L'iscrizione  nel  Libro  dei  Soci decorre dalla data di tale versamento.

Art. 3.
    Le misure delle quote di prima ammissione per i nuovi soci e  del contributo associativo annuo sono  fissate  dal  Consiglio  Direttivo dell'Aero Club locale con cadenza annuale.
    Speciali  facilitazioni  possono  essere  previste  per  i   soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del  26°  anno di eta', per i soci che abbiano compiuto il 60° anno di eta',  per  i soci con anzianita' di iscrizione superiore ai venticinque anni,  per i campioni  di  specialita'  nazionali  od  internazionali  e  per  i disabili.
    Il contributo associativo annuo deve essere versato entro il mese di gennaio di ogni anno.
    Il mancato pagamento del  contributo  associativo  annuale  entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualita' di socio.
    E' facolta' del Consiglio  Direttivo  dell'Aero  Club  locale  di riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.

Art. 4.
    I soci hanno diritto di partecipare alle attivita' dell'Aero Club locale, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua  organizzazione
e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.
    Alle attivita' dell'Aero Club  locale  possono  partecipare,  con particolari  facilitazioni  deliberate  annualmente   dal   Consiglio
Direttivo, i soci di altre associazioni federate o di enti  aggregati all'Aero Club d'Italia.
    L'Aero Club locale, attraverso apposite convenzioni, puo',  anche indirettamente, intrattenere rapporti di collaborazione e scambio sia con altri Aero Club Federati o Enti Aggregati all'Aero Club d'Italia, sia  con  enti  pubblici  o  privati   interessati   alle   attivita'
istituzionali dell'Aero Club locale.

Art. 5.
    La qualita' di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente  art.  3,  comma  4,  per   volontarie   dimissioni,   per
radiazione.
    La radiazione e'  pronunciata  dalla  Commissione  Permanente  di Disciplina dell'Aero Club locale.  Il  provvedimento  di radiazione, passato in giudicato, comporta il divieto di associazione  successiva presso altro  Aero  Club  Federato,  Ente  aggregato  e  Associazione Benemerita dell'Aero Club d'Italia.
    La radiazione puo' essere  revocata  con  delibera  motivata  del Consiglio  Federale  dell'Aero  Club  d'Italia,  non  prima  che  sia
trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo.
    Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e' ammesso ricorso rispettivamente, in relazione alla tipologia della fattispecie,  al  Collegio  dei  Probiviri  ovvero  agli  Organi   di Giustizia Federale dell'Aero  Club  d'Italia  entro sessanta  giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
    Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.

Art. 6.
    Hanno voto  deliberativo  nelle  assemblee  e  possono  rivestire cariche sociali, salve le limitazioni previste  dal  successivo  art.
22, i soli soci maggiorenni in regola con il  pagamento  della  quota sociale e con anzianita' di appartenenza al Sodalizio di  almeno  tre mesi.
    I  soci  onorari  nominati  dall'Aero   Club   d'Italia   possono partecipare alle  Assemblee  e  rivestire  cariche  sociali,  ma  non
possono esercitare il diritto di voto.
    Tutte le cariche sociali sono gratuite.  Puo',  tuttavia,  essere previsto, a carico dell'Aero Club locale, un rimborso  per  le  spese
documentate effettivamente sostenute da parte del  Presidente  e  dei componenti degli Organi dell'Aero Club  locale  per  l'esercizio  del loro mandato.
    I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero  Club  locale o,  comunque,  siano  da  esso  a  qualunque  titolo  remunerati,  ad eccezione del mero  rimborso  spese,  non  possono  rivestire  alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.


Titolo III
ORGANI DELL'AERO CLUB LOCALE

Capo I
GENERALITA'

Art. 7.

    Gli Organi dell'Aero Club locale sono:
      l'Assemblea;
      il Consiglio Direttivo;
      il Presidente;
      la Commissione Permanente di Disciplina;
      il Collegio dei Revisori dei Conti.


Capo II
ASSEMBLEA

Art. 8.

    L'Assemblea  e'   l'organo   di   indirizzo   politico-strategico dell'Aero Club locale.
    Compongono l'Assemblea ed hanno in essa diritto di  intervento  e di voto:
      il Presidente dell'Aero Club locale, che la presiede;
      i membri del Consiglio Direttivo;
      tutti i soci, salve le limitazioni di cui al precedente art. 6.
    Ogni socio puo' esprimere un solo voto.
    L'Assemblea e' sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e puo' essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

Art. 9.
    L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Aero Club locale.
    L'Assemblea e' convocata in sessione ordinaria:
      a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione concernente le attivita' svolte nell'anno precedente;
      b) entro  il  mese  di  ottobre  per  deliberare  sul  bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno successivo;
      c) per deliberare su tutte  le  materie  che  ad  essa  vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
      d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente dell'Aero Club locale, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori  dei  Conti  scelti  tra  i  soci,  muniti  di  adeguata qualificazione.
    L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria:
      a) per deliberare lo  scioglimento  dell'Aero  Club  locale  ai sensi del successivo art. 29;
      b) per deliberare eventuali modifiche statutarie;
      c) in tutti gli altri casi per cui non e' prevista la  sessione ordinaria.

Art. 10.
    L'Assemblea e', altresi', convocata ogni qualvolta  il  Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o, su richiesta motivata e  corredata
da ordine del giorno, da  almeno  la  meta'  piu'  uno  degli  aventi diritto al voto.

Art. 11.
    La convocazione dell'Assemblea e' effettuata con  avviso  esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima della data  fissata  per la riunione e con invito spedito, mediante lettera  raccomandata  con avviso di ricevimento, a tutti gli  aventi  diritto  almeno  quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
    L'avviso  e  l'invito  devono  indicare  il  tipo  di  assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della  riunione  in  prima  e  in  seconda convocazione.
    La riunione in seconda convocazione non puo'  avere  luogo  prima che siano trascorse 24 ore e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  data fissata per la prima convocazione.
    Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 12.
    L'Assemblea  ordinaria  e'  regolarmente  costituita,  in   prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto
al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei  soci presenti.
    L'Assemblea straordinaria e' regolarmente  costituita,  in  prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con  almeno  la  presenza  di  un terzo dei componenti con diritto di voto.
    Salvo che sia diversamente  disposto  dal  presente  Statuto,  le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
    Per le elezioni degli organi di cui all'art. 9,  lettera  d),  le votazioni avvengono mediante scheda segreta  a  maggioranza  relativa
dei voti validamente espressi.


Capo III
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13.

    Il Consiglio Direttivo dell'Aero Club e' composto:
      1. dal Presidente dell'Aero Club locale che lo  presiede  e  lo convoca;
      2. da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali  il Presidente nomina un Vice Presidente;
      3.  da   un   Consigliere   per   ognuna   delle   specialita', effettivamente praticate, previste dall'art. 1 del presente statuto.
    I Consiglieri di cui al precedente n. 3 vengono eletti  ai  sensi del penultimo comma dell'art. 1 del presente  statuto  e  sulla  base
delle norme regolamentari specifiche emanate dall'Aero Club d'Italia.
    Si verifica  la  decadenza  del  Consigliere  di  Specialita'  al verificarsi della mancanza anche di uno solo  dei  requisiti  di  cui all'art. 1 del presente Statuto.
    I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
    Il Consigliere di una nuova sezione di  specialita',  eletto  nel quadriennio in corso, termina il proprio  mandato  allo  scadere  del
Consiglio Direttivo.
    Il Consiglio Direttivo si  riunisce  presso  la  sede  sociale  o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purche' entro
il territorio provinciale ove ha sede l'Aero Club locale.
    Esso deve essere convocato per iscritto, anche a mezzo telefax  o messaggio di posta  elettronica,  almeno  48  ore  prima  del  giorno fissato per la riunione, indicando il luogo, la data  e  l'ora  della convocazione, nonche' l'ordine del giorno.

Art. 14.
    Il Consiglio Direttivo e' l'organo di esecuzione dell'Assemblea e delibera  su  tutte  le  materie  non  espressamente  riservate  alla
competenza dell'Assemblea.
    Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
    Per la validita' delle riunioni del Consiglio  Direttivo  occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le  deliberazioni  sono
adottate a maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il voto di chi presiede.


Capo IV
PRESIDENTE

Art. 15.

    Il Presidente dell'Aero  Club  locale  e'  eletto  dall'Assemblea dell'Aero Club stesso fra i soci che siano titolari di tessera FAI in
corso di  validita'  o  che  lo  siano  stati  per  almeno  due  anni nell'ultimo decennio.
    Il Presidente dura in carica 4 anni.
    Il  Presidente  e'  eleggibile  per  non  piu'  di  tre   mandati consecutivi.

Art. 16.
    Il Presidente dell'Aero Club locale ha la  legale  rappresentanza dell'Aero Club stesso.
    Il Presidente sovrintende all'attivita'  dell'Aero  Club  locale, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa  l'ordine  del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali.
    Al  Presidente  medesimo  spettano   le   funzioni   apicali   di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attivita' dell'Aero
Club locale.
    Il  Presidente  e'  competente   a   deliberare,   in   caso   di indifferibilita'  ed  urgenza,  i  provvedimenti  che  si  rendessero
necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio  Direttivo  alla prima riunione utile.
    In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e'  sostituito dal Vicepresidente.
    Il Presidente puo' delegare al Vicepresidente o ad un membro  del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.
    Il Presidente puo' delegare il Vicepresidente  o  un  membro  del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.


Capo V
COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA

Art. 17.

    La  Commissione  Permanente  di  Disciplina   e'   composta   dal Presidente dell'Aero Club locale, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere piu' anziano di eta'.
    Le infrazioni  di  carattere  disciplinare  delle  quali  possono essere chiamati a rispondere i soci si  prescrivono  al  termine  del
quarto anno successivo a quello in  cui  e'  stato  posto  in  essere l'ultimo atto integrante le infrazioni stesse.
    Il Presidente dell'Aero Club locale  contesta,  dalla  conoscenza del fatto, gli addebiti al socio con lettera raccomandata con  avviso
di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore  a  15  giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza  di controdeduzioni del socio, la Commissione puo' comminare sanzioni nei confronti del socio che abbia:
      a) compiuto atti disonorevoli;
      b) mancato ai doveri sociali;
      c) compiuto atti di indisciplina di volo;
      d) compiuto violazioni sportive;
      e) danneggiato, in  qualunque  modo,  l'interesse  materiale  o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'Aero Club Locale;
      f) compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attivita' sociali.
    La  Commissione,  se  riconosce  la  responsabilita'  del  socio, infligge le seguenti sanzioni:
      1. il rimprovero scritto;
      2. la sospensione fino ad un anno;
      3. la radiazione.
    Le decisioni della  Commissione  sono  comunicate  al  socio  con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    L'azione disciplinare nei confronti del Presidente dell'Aero Club locale puo' essere promossa solo da parte del Consiglio Direttivo con decisione unanime del Vice Presidente e dei Consiglieri.
    In tal caso  i  motivi  dell'incolpazione  saranno  trasmessi  al Presidente   dell'Aero   Club   d'Italia    che    li    sottoporra', rispettivamente, agli organi della Giustizia Federale o  al  Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia, ai sensi  dell'art.  27  dello
Statuto dell'Aero Club d'Italia.
    Le decisioni sono ricorribili davanti al Collegio  dei  Probiviri dell'Aero Club d'Italia,  se  trattasi  di  violazioni  di  carattere sociale, e davanti agli organi di Giustizia Federale  dell'Aero  Club d'Italia, se trattasi di altri illeciti, entro novanta  giorni  dalla notifica del provvedimento.
    Qualora l'azione disciplinare sia intrapresa nei confronti di  un altro membro della Commissione Permanente di Disciplina, diverso  dal Presidente dell'Aero Club  locale,  nella  Commissione  medesima,  in sostituzione  del  componente  incolpato,  subentrera'   il   secondo consigliere piu' anziano di eta'.

Art. 18.
    Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e' ammesso ricorso, rispettivamente al Collegio dei Probiviri  ovvero agli  Organi  di  Giustizia  Federale  dell'Aero  Club  d'Italia,  in relazione alla tipologia della fattispecie, entro novanta giorni  dal
ricevimento della  comunicazione  della  decisione.  Il  ricorso  non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.
    Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci  di  Aero Club federati, di Enti aggregati e di Associazioni benemerite.
    La decisione  del  Collegio  dei  Probiviri  e  degli  Organi  di Giustizia  Federale  e'  provvedimento  definitivo   e   prevede   la
liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.


Capo VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19.

    Il  controllo  dell'amministrazione  dell'Aero  Club  locale   e' affidato ad un Collegio dei  Revisori  dei  Conti,  composto  da  tre
Revisori eletti dall'Assemblea dello stesso Aero Club locale, i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio.
    Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
    I Revisori esaminano i bilanci preventivi, i conti consuntivi,  i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle  spese  e la contabilita', presentando le loro relazioni con le  conclusioni  e le proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
    I verbali delle riunioni del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la  sede
dell'Aero Club Locale.
    I Revisori  dei  Conti  assistono  alle  riunioni  del  Consiglio Direttivo senza diritto di voto.


Capo VII
SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI DECADENZE E DIMISSIONI - CAUSE DI INELEGGIBILITA'

Art. 20.

    In caso di dimissioni, morte, inabilitazione  o  interdizione  di alcuni membri,  anche  in  tempi  diversi,  ma  prima  dell'assemblea
elettiva,  fino  alla  meta'  dei  componenti  di  qualunque   organo collegiale, si provvede alla loro sostituzione, alla prima  assemblea
utile successiva, mediante elezione di tanti nuovi  membri,  i  quali resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di appartenenza.
    In caso di  dimissioni,  morte,  inabilitazione  o  interdizione, anche in tempi  diversi,  ma  prima  dell'assemblea  elettiva,  della
maggioranza dei componenti di ciascun organo collegiale, si  verifica la decadenza dello stesso.
    La decadenza del Consiglio Direttivo non  comporta  la  decadenza del Presidente dell'Aero Club locale.
    L'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi e' fissata  in  prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza.
    La  mancata  convocazione  dell'Assemblea  entro   tale   termine comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.
    In tal caso  l'Aero  Club  d'Italia  provvedera'  a  nominare  un commissario  straordinario   per   la   convocazione   dell'Assemblea
dell'Aero Club locale.
    La decadenza, per qualsiasi causa, di un  organo  dell'Aero  Club locale, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi.
    In tal caso, si provvede al rinnovo, fino alla naturale  scadenza dell'organo decaduto.

Art. 21.
    In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o  interdizione  del Presidente  dell'Aero  Club  Locale  si   verifica   l'automatica   e
contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.
    In  tal  caso  il  Consiglio  Direttivo  ed  il  Presidente,   se dimissionario,  restano  in  carica  per  il  disbrigo  degli  affari correnti fino all'elezione dei nuovi organi da  parte  dell'Assemblea dell'Aero  Club  locale,  che  deve  essere  indetta  con  avviso  di convocazione  inviato  entro  quindici  giorni   dalla   data   della cessazione.
    In caso di morte  del  Presidente,  assume  le  funzioni  per  il disbrigo degli affari correnti il Vice Presidente o  in  mancanza  il
consigliere piu' anziano di nomina ed, in caso di  parita',  il  piu' anziano di eta'.
    La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni  caso,  entro quarantacinque giorni dalla cessazione dalla carica.

Art. 22.
    Alle cariche elettive possono accedere solo i soci dell'Aero Club locale.
    Non possono ricoprire cariche elettive:
      1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni;
      2)   coloro   che   risultino    colpiti    da    interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena  detentiva  per  delitti non colposi; a tal  fine,  l'applicazione  della  pena  su  richiesta dell'imputato e' equiparata alla condanna;
      3) coloro che siano stati assoggettati, da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano  o
di una sua Federazione, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi;
      4) coloro che comunque siano interessati in attivita'  privata, industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con  l'Aero
Club d'Italia e/o  gli  Aero  Club  federati,  Enti  Aggregati  e  le Associazioni benemerite.
    L'appartenenza a un organo dell'Aero Club d'Italia o alle STS  e' incompatibile con qualunque  carica  elettiva  nell'ambito  dell'Aero
Club federato.
    In caso di elezione in ambito centrale, i candidati per  i  quali si determinasse  tale  incompatibilita',  decadranno  automaticamente
dalla carica periferica gia' rivestita.
    Qualunque  carica  elettiva  presso  un  Aero  Club  federato  e' incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club federato.


Titolo IV
AMMINISTRAZIONE

Art. 23.

    Il Patrimonio dell'Aero Club Locale e' costituito:
      a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli  altri  valori  di proprieta' dell'Aero Club locale;
      b) dai beni mobili ed immobili dei  quali  l'Aero  Club  locale divenisse a qualsiasi titolo proprietario.
    Gli Aero Club locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di  piena
autonomia nei limiti del presente Statuto.

Art. 24.
    Le entrate dell'Aero Club locale sono costituite :
      a) dalle rendite patrimoniali;
      b) dalle quote di ammissione per i nuovi soci,  dai  contributi associativi  annuali,  da  ogni  altro   contributo   ordinario   e/o
straordinario dei soci;
      c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;
      d) da proventi  derivanti  dall'attivita'  istituzionale  e  da altre attivita' consentite;
      e)  dai  fondi  introitati  a  seguito  di  raccolte  pubbliche occasionalmente  svolte  dall'Aero  Club  locale   in   presenza   di
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i quali deve  essere redatto e conservato il rendiconto di cui all'art.  8  del  D.Lgs.  4
dicembre 1997, n. 460;
      f) da eventuali contributi dell'Aero Club d'Italia e  di  altre Amministrazioni pubbliche  per  lo  svolgimento  convenzionato  o  in
regime di accreditamento di cui all'art.  9  del  D.Lgs.  7  dicembre 1993, n. 517.

Art. 25.
    I fondi  occorrenti  per  l'ordinaria  gestione  sono  depositati presso  uno  o  piu'  Istituti  di  Credito,  scelti  dal   Consiglio
Direttivo, con criteri di massima trasparenza.
    I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato.

Art. 26.
    L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
    Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre ed il conto consuntivo entro il 31 marzo  e  li  sottopone
per l'approvazione all'Assemblea.
    Ai bilanci ed ai  conti  di  cui  al  comma  precedente  va  data adeguata pubblicita' tra i soci e gli aventi diritto.
    Essi sono inviati all'Aero Club d'Italia entro venti giorni dalla data di approvazione.

Art. 27.
    Presso l'Aero Club devono essere conservati i  registri  previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto ed in ogni caso:
      a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea;
      b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
      c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
      d)  il  Libro  dei  Verbali  della  Commissione  Permanente  di Disciplina;
      e)  il   Libro   dei   Soci,   che   deve   essere   aggiornato trimestralmente  e  che  puo'  anche   essere   tenuto   in   formato
elettronico, ma stampabile a semplice richiesta e,  comunque,  almeno annualmente entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo.
    I  suddetti  libri  devono  essere  tenuti  in  conformita'  alla normativa vigente.


Titolo V
ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 28.

    L'attivita' sportiva e' definita  ai  sensi  dell'art.  43  dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.
    Ogni anno, entro i  termini  indicati  dall'Aero  Club  d'Italia, l'Aero Club locale  sottopone  allo  stesso  Aero  Club  d'Italia  le
proposte concernenti l'attivita' sportiva, per il loro  coordinamento nel quadro dell'attivita' sportiva nazionale.
    Il  Presidente  dell'Aero  Club  locale  propone  all'Aero   Club d'Italia, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i
nominativi dei Giudici Sportivi.


Titolo VI
SCIOGLIMENTO DELL'AERO CLUB LOCALE

Art. 29.

    Lo scioglimento dell'Aero Club locale puo' essere deliberato  dal Consiglio Federale dell'Aero Club  d'Italia,  per  gravi  motivi,  su
proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o dei due  terzi  dei soci riuniti in Assemblea.
    In caso di  scioglimento,  l'Aero  Club  d'Italia  provvede  alla nomina di un Commissario liquidatore e indica  l'Associazione,  dalle
analoghe finalita', cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive  la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilita'.
    I Revisori dei  Conti,  in  carica  al  momento  della  messa  in liquidazione, continuano a esercitare le  proprie  funzioni  fino  al
termine delle operazioni relative.

Art. 30.
    Per gravi motivi,  su  proposta  del  Presidente  dell'Aero  Club d'Italia, o a richiesta della meta' piu' uno dei soci dell'Aero  Club
Federato aventi diritto al voto, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia puo' sfiduciare gli Organi di  tale  Aero  Club  Federato  e
nominare un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri degli Organi disciolti.
    Il Commissario resta  in  carica  per  sei  mesi  con  poteri  di ordinaria  e  straordinaria  amministrazione,  per  provvedere   alla
ricostituzione degli  organi  disciolti.  Tale  termine  puo'  essere prorogato, in caso di necessita', dal  Consiglio  Federale  dell'Aero
Club d'Italia secondo le esigenze.


Titolo VII
SCISSIONE DI UN AERO CLUB LOCALE

Art. 31.

    In caso di scissione di un Aero Club locale plurispecialistico in piu' Aero Club locali, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia,
se richiesto da una o piu' parti, nomina un Commissario ad  acta  che dirime le controversie relative all'assegnazione  dell'attivo  e  del passivo del patrimonio sociale.
    Il  Commissario  procede  alla  formazione  di   una   situazione patrimoniale alla data della scissione ed assegna i beni  costituenti l'attivo patrimoniale ed i debiti  costituenti  il  passivo,  tenendo conto della loro destinazione d'uso, del numero dei  soci  praticanti le singole specialita' e dell'ammontare delle  quote  sociali  pagate dalle varie categorie di soci nel decennio precedente la scissione.


Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32.

    Gli  Aero  Club  locali,  che  abbiano  ottenuto  la  federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in  vigore  col  precedente
Statuto,  la  conservano  e,  pertanto,   partecipano   all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club  d'Italia,
fermo  il  requisito  dell'anzianita'  di  federazione  di  12   mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.
    Il presente statuto tipo dovra' essere adottato dagli  Aero  Club Federati,  a  pena  di  decadenza,   entro   novanta   giorni   dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
    Gli organi degli Aero Club locali, eletti in forza dello  statuto previgente restano in carica fino alla  scadenza  naturale  del  loro
mandato.
    Le modifiche statutarie, se dovute all'adeguamento allo  "statuto tipo" approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti autorita',
debbono  essere  adottate  dall'Assemblea  ordinaria  dell'Aero  Club locale in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque  sia  il numero dei soci presenti, e in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

    
 

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