D.P.R. 5 marzo 2013, n. 41. Modifiche in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. G.U. n. 95 del 23 aprile 2013.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 41

Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente  la  revisione  della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.

Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile 2013
 
Art. 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta.

  1. Il comma 4 dell'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
  «4. Fatte salve le paste destinate alla  commercializzazione  verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli  altri  Paesi  contraenti l'accordo  sullo  spazio   economico   europeo,   nonche'   destinate all'esportazione,  di  cui  dall'articolo  12,  comma   1,   per   la fabbricazione della pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero.».
  2. Il comma 6 dell'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
  «6. Nella produzione delle paste,  delle  paste  speciali  e  della pasta all'uovo e' ammesso  il  reimpiego,  nell'ambito  dello  stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di  esso  provenienti dal  processo  produttivo  o  di  confezionamento.  Con  decreto  del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali,  possono essere fissate particolari modalita' di applicazione.».

Art. 2
Sostituzione  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di paste speciali.

  1. L'articolo 7 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 7 (Paste speciali). - 1. E' consentita la produzione di paste speciali.  Per  paste  speciali  si  intendono  le   paste   di   cui all'articolo  6  contenenti  ingredienti  alimentari,  diversi  dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
  2. Le  paste  speciali  devono  essere  poste  in  vendita  con  la denominazione pasta di semola di grano duro o pasta  di  semolato  di grano duro o pasta di semola  integrale  di  grano  duro,  completata dalla menzione  dell'ingrediente  utilizzato  e,  nel  caso  di  piu' ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
  3. Qualora nella preparazione dell'impasto siano  utilizzate  uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.
  4. E' altresi' consentita la produzione di paste speciali  mediante miscelazione di semola di grano duro e/o semolato di grano  duro  e/o semola integrale di grano duro nel rispetto  delle  denominazioni  di vendita previste dall'articolo 6, comma 3, e dal comma 2 del presente articolo.
  5. Nelle paste speciali secche, fresche o stabilizzate, i parametri analitici  previsti  all'articolo  6,   comma   3,   sono   applicati esclusivamente  alla  materia  prima   di   base   impiegata;   nella valutazione di tali parametri si deve tener conto sia del  contributo apportato dalla materia prima impiegata, sia dell'effetto  esercitato sul parametro  analitico  finale  dall'ingrediente  aggiunto,  ovvero dagli ingredienti aggiunti; a  tal  fine,  in  fase  di  accertamento analitico, occorrera' verificare la ricetta all'origine,  che  dovra' essere  resa  disponibile  dall'operatore  alimentare  su   richiesta dell'organo di controllo.».

Art. 3
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di pasta all'uovo.

  1. Il comma 3 dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
  «3. Per l'accertamento del requisito di cui al comma 1,  l'estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare  inferiori, rispettivamente, a 2,50 grammi e 0,130 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca.».

Art. 4
Sostituzione  dell'articolo  11  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di divieti.

  1. L'articolo 11 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 11 (Divieti). - 1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  12, comma 1, e dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998,  n.  128,  e' vietato vendere o detenere per vendere, anche negli  stabilimenti  di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle  stabilite dal presente decreto del Presidente della Repubblica.».

Art. 5
Sostituzione  dell'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 febbraio 2001, n.  187,  in  materia  di  disposizioni transitorie e finali.

  1. L'articolo 12 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 febbraio 2001, n. 187, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Nel rispetto  di quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004  del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  29  aprile  2004,  e'  consentita  la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi  requisiti  diversi da quelli prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando  e' diretta alla successiva  spedizione  verso  altri  Paesi  dell'Unione europea o verso gli altri Paesi  contraenti  l'accordo  sullo  spazio economico europeo nonche' destinata all'esportazione.  Il  produttore ottempera agli obblighi di comunicazione  verso  il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali  secondo  le  modalita'  di trasmissione  stabilite  con apposito  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo  economico,  della salute  e  dell'economia  e  delle finanze da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto del  Presidente della Repubblica.
  2. Le materie prime e le sostanze  diverse  da  quelle  impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale che, invece, si intendono utilizzare per  la  fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui  al  comma  1  ed  i  prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti, possono  essere detenuti negli stessi locali dove sono detenuti i prodotti finiti, le materie  prime  e  le  sostanze  utilizzabili  nella  produzione   di sfarinati  e  paste  alimentari  destinati  al  consumo  nazionale  a condizione che siano identificati nei magazzini con appositi cartelli recanti la scritta a  caratteri  ben  visibili:  "MATERIE  PRIME  E/O PRODOTTI FINITI NON DESTINATI  AL  MERCATO  NAZIONALE"  o  con  altre modalita' tali da rendere sempre possibile  il  diretto  e  immediato controllo da parte degli organi di vigilanza.
  3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del  presente  decreto,  nonche'  le  sostanze delle quali non e' autorizzato  l'impiego  per  la  produzione  degli sfarinati e delle paste alimentari ai  sensi  del  presente  decreto, che, invece, si  intendono  utilizzare  per  la  fabbricazione  degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al  comma  1  del  presente articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito  registro di carico e scarico le cui caratteristiche e modalita' di tenuta sono stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1.
  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 48  della  legge  24  aprile 1998,  n.  128,  e  dall'articolo  9  del  decreto  Presidente  della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502,  e'  vietata  l'importazione  di sfarinati e paste  alimentari  aventi  requisiti  diversi  da  quelli prescritti dalle norme  del  presente  decreto  e  dei  provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento.
  5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali di cui al comma 1, per quanto concerne i registri di carico e scarico, sono applicabili le disposizioni di  cui  al  decreto  del Ministro delle politiche agricole  e  forestali  26  aprile  2002,  e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 maggio 2002, n. 113, recante disposizioni  applicative  dell'articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.».

Art. 6
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di disposizioni di rinvio.

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo  13  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: «agli articoli 4, commi  1  e  3,  11,  comma  2»,  sono  sostituite  dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 2».
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo  13  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9  febbraio  2001,  n.  187,  le  parole:
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addi' 5 marzo 2013
 
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Catania, Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali
Passera,  Ministro  dello  sviluppo economico
Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3, foglio n. 311

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