Banche e Intermediari Finanziari. Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. G.U. n. 150 del 30 giugno 2011.
Ministero dell'Economia e delle Finanze. DECRETO 27 giugno 2011. Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo: 1° gennaio - 31 marzo 2011. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2011 (legge 7 marzo 1996, n. 108). Gazzetta Uffciale n. 150 del 30 giugno 2011.
Art. 1
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
relativamente al trimestre 1° gennaio 2011 - 31 marzo 2011, sono
indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2011.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 30 settembre 2011, ai fini della determinazione degli
interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, i
tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente
decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un
margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite
e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.
Art. 3
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare
il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70,
si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la
rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge
sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2011 - 30
giugno 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1,
del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti
percentuali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 27 giugno 2011
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni
in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di
rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; non
sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni
condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es.
operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato",
"leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione
del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si
riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per
esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG
definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le
"aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza
affidamento", il "credito revolving e con utilizzo di carte di
credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio
commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono
continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi
praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati
sulla base dell'effettivo utilizzo.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari gia' iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del Testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari gia' iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono
stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione
del campione si tiene conto delle variazioni intervenute
nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La
scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per
estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica.
Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di
operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso
l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra
la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del
campione.
La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al
fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le
categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneita'
delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal
livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e'
composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi
presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009,
la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con
la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca
d'Italia nell'agosto 2009 (1) . Le segnalazioni inviate dagli
intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca
d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti
pervenuti (2) .
La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione
di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata
evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra
le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e
agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da
banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state
distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e
aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i
TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito revolving";
la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la
distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalita' di
assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art.
54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento
ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di
tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma
2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50,
nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti
contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi
di morte o di impiego dei cedenti" e' unicamente volta ad escludere
che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative,
attivita' riservata alle imprese assicurative autorizzate.
A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e
variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire
dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011
l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso"
e "a tasso variabile" e' data separatamente al fine di evitare in
tale comparto fenomeni di razionamento del credito (3) .
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e
di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi
economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si
riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi
armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono
ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei
rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
pari o superiore a 30 mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati
vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del
tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di
riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle
variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della
Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della
cessata ragione normale dello sconto.
Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi
sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un
quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo'
essere superiore a otto punti percentuali.
Rilevazione degli interessi di mora
Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi
hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura
media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La
rilevazione ha riguardato un campione di banche e di societa'
finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e
della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001
sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le
aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le
condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le
operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il
valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a
confronto con il tasso medio rilevato.
(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine
presso gli intermediari operanti nel comparto
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