Banche e Intermediari Finanziari. Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. G.U. n. 150 del 30 giugno 2011.



 Ministero dell'Economia e delle Finanze. DECRETO 27 giugno 2011. Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo: 1° gennaio - 31 marzo 2011. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2011 (legge 7 marzo 1996, n. 108). Gazzetta Uffciale n. 150 del 30 giugno 2011.

Art. 1 
1. I tassi effettivi globali  medi,  riferiti  ad  anno,  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari,  determinati  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,
relativamente al trimestre 1° gennaio 2011  -  31  marzo  2011,  sono
indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A). 
 
Art. 2 
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2011. 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 30 settembre  2011,  ai  fini  della  determinazione  degli
interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, i
tassi riportati nella tabella indicata all'articolo  1  del  presente
decreto devono essere aumentati di un  quarto,  cui  si  aggiunge  un
margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite
e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali. 
 
Art. 3 
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in  modo  facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A). 
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine  di  verificare
il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge  7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011,  n.  70,
si  attengono  ai  criteri  di  calcolo  delle  "istruzioni  per   la
rilevazione del tasso effettivo globale medio ai  sensi  della  legge
sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia. 
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2011  -  30
giugno  2011  alla  rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali  medi
praticati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento  alle  categorie  di  operazioni  indicate  nell'apposito
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1,  comma  1,
del presente decreto non sono comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente  previsti  per  i  casi  di   ritardato   pagamento.
L'indagine  statistica  condotta  a  fini  conoscitivi  dalla   Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano  dei  cambi  ha  rilevato  che,  con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento e'  mediamente  pari  a  2,1  punti
percentuali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 27 giugno 2011 
 
Allegato A 
 
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI  GLOBALI  MEDI  AI  FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA 

Nota metodologica 
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a  contrastare  il  fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti  con  cadenza  trimestrale  i
tassi effettivi globali medi, comprensivi  di  commissioni,  spese  e
remunerazioni  a  qualsiasi  titolo   connesse   col   finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. 
    Il decreto annuale di classificazione  delle  operazioni  emanato
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le  operazioni
in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il  compito  di
rilevare i tassi. 
    La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le  medie
aritmetiche  dei  tassi  praticati  sulle  operazioni   censite   nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; non
sono incluse  nella  rilevazione  alcune  fattispecie  di  operazioni
condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es.
operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi). 
    Per le operazioni di "credito personale", "credito  finalizzato",
"leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione
del quinto dello stipendio e della  pensione"  i  tassi  rilevati  si
riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi  nel  trimestre;  per
esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al  TAEG
definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo.  Per  le
"aperture  di  credito  in  conto  corrente",  gli  "scoperti   senza
affidamento", il "credito  revolving  e  con  utilizzo  di  carte  di
credito",  gli  "anticipi  su  crediti  e   sconto   di   portafoglio
commerciale" e le operazioni  di  "factoring"  -  i  cui  tassi  sono
continuamente sottoposti a  revisione  -  vengono  rilevati  i  tassi
praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre,  computati
sulla base dell'effettivo utilizzo. 
    La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari  finanziari  gia'  iscritti  nell'elenco  previsto
dall'articolo 107 del Testo unico bancario. 
    I  dati  relativi  agli  intermediari  finanziari  gia'  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 106 del  medesimo  testo  unico  sono
stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella  costruzione
del  campione   si   tiene   conto   delle   variazioni   intervenute
nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La
scelta  degli  intermediari  presenti  nel   campione   avviene   per
estrazione casuale e riflette la distribuzione per  area  geografica.
Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di
operazioni  rilevate  viene  esteso  all'intero  universo  attraverso
l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra
la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli  strati  del
campione. 
    La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra  dati  omogenei  al
fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le
categorie di finanziamento sono definite  considerando  l'omogeneita'
delle operazioni evidenziata dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal
livello dei tassi di mercato rilevati. 
    La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e'
composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni. 
    Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione  delle  operazioni  tra  le  diverse  classi
presenti nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei  tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe  di  importo
e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre  2009,
la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con
la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla  Banca
d'Italia nell'agosto  2009  (1)   .  Le  segnalazioni  inviate  dagli
intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla  Banca
d'Italia,  attraverso  il  sito  internet,  in  risposta  ai  quesiti
pervenuti (2) . 
    La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato  l'introduzione
di alcune modifiche nella griglia  dei  tassi:  viene  data  separata
evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra
le aperture di credito in conto corrente -  ai  crediti  personali  e
agli anticipi e sconti; sono stati unificati  i  tassi  applicati  da
banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state
distinte tre tipologie  di  operazioni  di  leasing  ("autoveicoli  e
aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono  stati  separati  i
TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito revolving";
la  categoria  residuale  "altri  finanziamenti"   non   prevede   la
distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese). 
    Con riferimento ai prestiti  contro  cessione  del  quinto  dello
stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le  modalita'  di
assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art.
54 del medesimo decreto,  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento
ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la  classificazione  di
tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma
2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50,
nello stabilire che gli istituti  autorizzati  a  concedere  prestiti
contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i  rischi
di morte o di impiego dei cedenti" e' unicamente volta  ad  escludere
che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative,
attivita' riservata alle imprese assicurative autorizzate. 
    A  causa  degli  importanti  scostamenti  tra  i  tassi  fissi  e
variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire
dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30  giugno  2011
l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso"
e "a tasso variabile" e' data separatamente al  fine  di  evitare  in
tale comparto fenomeni di razionamento del credito (3) . 
    Data la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi  d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati  e
di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai  fini  dell'analisi
economica e  dell'esame  della  congiuntura.  Queste  rilevazioni  si
riferiscono  a  campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche;  i  tassi
armonizzati  non  sono  comprensivi  degli  oneri  accessori  e  sono
ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale  dei
rischi si riferiscono alle operazioni  di  finanziamento  di  importo
pari o superiore a 30 mila euro. 
    Secondo quanto  previsto  dalla  legge,  i  tassi  medi  rilevati
vengono corretti in relazione alla variazione del  valore  medio  del
tasso ufficiale di sconto nel  periodo  successivo  al  trimestre  di
riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento  alle
variazioni del tasso applicato  alle  operazioni  di  rifinanziamento
principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della
Banca Centrale  Europea,  la  cui  misura  sostituisce  quella  della
cessata ragione normale dello sconto. 
    Come prescrive la legge, il limite oltre il quale  gli  interessi
sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un
quarto  e  aggiungendo  un  margine  di   ulteriori   quattro   punti
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso  medio  non  puo'
essere superiore a otto punti percentuali. 
Rilevazione degli interessi di mora 
    Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano  dei  cambi
hanno proceduto a una rilevazione statistica  riguardante  la  misura
media  degli  interessi  di  mora  stabiliti   contrattualmente.   La
rilevazione ha  riguardato  un  campione  di  banche  e  di  societa'
finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e
della ripartizione tra le categorie istituzionali. 
    In relazione ai contratti accesi nel  terzo  trimestre  del  2001
sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le
aperture  di  credito  in  conto  corrente  sono  state  rilevate  le
condizioni previste  nei  casi  di  revoca  del  fido  per  tutte  le
operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni,  il
valore  della  maggiorazione  percentuale  media  e'  stato  posto  a
confronto con il tasso medio rilevato. 
 
(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del  29
    agosto  2009  n.  200   e   sul   sito   della   Banca   d'Italia
   
 
(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usur
    a_faq.pdf 
 
(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine
    presso gli intermediari operanti nel comparto 
 
    

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