Capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto 16 novembre 2017. Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.



Con Decreto del 17 novembre 2017 è stata adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze una nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

L'art. 1 comma 1 della legge 42 del 2009 ha varato disposizioni volte a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per abitante.

Con la medesima legge è stato stabilito anche il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacita' fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.  

E' stato anche stabilito, alla stregua dei principi e dei criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane, che le spese per le funzioni di comuni, province e citta' metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante.

Ai fini dell'entita' e del riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri valutati ad aliquota standard.

Nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, la legge n.42 del 2009 stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le citta' metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacita' fiscali.

 E' stato poi l'art. 1 comma 380 lett. b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ad istituire il fondo di salidarietà comunale.

Successivamente la legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 449 dello stesso art. 1, della legge n. 232 del 2016.

In base all'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 il fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per € 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con il Decreto del 16 novembre 2017 è stata così approvata la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.

Sono approvate la stima delle capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo contenute rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B al decreto.

 

Fai una domanda