Comuni: via alle richieste di risorse a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamitą naturali.

Decreto 14 febbraio 2016. Certificato per l'ottenimento di un contributo a seguito di contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamitą o cedimenti. G.U. n. 46 del 24 febbraio 2017.



Il MInistero dell'Interno ha dato il via alla presentazione di certificati per l'ottenimento di un contributo a seguito di contenziosi connessi a sentenze esecutive  elative a calamità o cedimenti.

Il decreto del 14 febbraio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2017

E' stato il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 ad istituire il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

«Al fine di garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019.

Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione». 

Il comma 2, del richiamato art. 4, del richiamato decreto-legge n. 113/2016 recita:

«I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno.

La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilita' dell'anno successivo».

Per l'anno 2016 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5 settembre 2016, conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016.

Per l'anno 2017 i comuni che hanno trasmesso la certificazione approvata con il decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016 hanno la facolta' di richiedere la quota di contributo erariale non assegnata nell'anno 2016 a seguito del riparto proporzionale del medesimo trasferimento per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza tra l'80 per cento delle spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo.

Inoltre per l'anno 2017 i comuni possono richiedere il contributo in esame per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 6 settembre 2016 (giorno successivo alla scadenza del primo certificato) al 31 marzo 2017 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2017) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

  • Quali sono gli enti destinatari della misura finanziaria?

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento per l'anno 2017 del contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di sentenze di risarcimento esecutive dal 6 settembre 2016 al 31 marzo 2017 di risarcimento conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016. Sono, altresi', legittimati, alla trasmissione del modello i comuni che hanno trasmesso la certificazione approvata con il decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016, per la quota di contributo erariale non assegnata nell'anno 2016 a seguito del riparto proporzionale del medesimo trasferimento per insufficienza dei fondi assegnati nello stesso anno, corrispondente alla differenza tra l'80 per cento delle spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo.

  • Come fare per presentare il modello di certificazione?

I comuni devono compilare la richiesta facoltativa - esclusivamente con metodologia informatica - avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A, che costituisce la solo rappresentazione grafica del modello vero e proprio, messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della Finanza locale, munito della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale. 

La richiesta, secondo il modello di cui all'art. 2, deve essere inviata dai comuni al Ministero dell'interno - Direzione centrale della Finanza locale, esclusivamente con modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify a decorrere dal 1° marzo 2017 e fino alle ore 24,00 del 31 marzo 2017, a pena di decadenza.

L'accesso all'area e' consentito con le modalita' e le credenziali gia' in uso a ciascun ente locale. Inserite le credenziali, con l'accesso all'area certificazioni vengono mostrate automaticamente le «Richieste dati dalla Dir. Centrale della Finanza Locale».

Il riparto del fondo disponibile avverra' sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'interno telematicamente, entro il termine di cui al comma 1.

Le richieste ed altra documentazione eventualmente trasmesse con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non saranno ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo in esame.

E' data facolta' ai comuni che avessero necessita' di rettificare il dato gia' trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato dal precedente comma 1, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente.

In tale circostanza l'ente dovra' accedere sempre alla pagina web http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify, nel menu' di sinistra, alla sezione «Richiesta di dati agli Enti» - funzione «Richieste aperte».

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