Decreto 30 settembre 2012. Corsi di formazione per la specializzazione per le attivitą di sostegno. G.U. n. 78 del 02 aprile 2012.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. DECRETO 30 settembre 2011. Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02 aprile 2012.
Art. 1
Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilita'
1. In attesa della definizione di specifiche classi di concorso e
della correlata istituzione di apposite lauree magistrali, le
attivita' di sostegno didattico di cui all'art. 13, commi 3, 5 e 6
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolte da insegnanti muniti
della relativa specializzazione conseguita nelle universita',
attraverso corsi attivati secondo i criteri stabiliti dal presente
decreto.
Art. 2
Corsi di specializzazione per le attivita' di sostegno
1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove
di accesso, gli insegnamenti e le attivita' laboratoriali e di
tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti
organizzativi dei corsi di specializzazione per le attivita' di
sostegno sono definiti negli allegati A, B e C, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
2. I corsi sono a numero programmato. La programmazione e' definita
annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ai sensi dell'art. 5 del decreto del medesimo Ministro 10
settembre 2010, n. 249, sulla base della programmazione regionale
degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno
specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli
alunni con disabilita'.
Art. 3
Attivazione dei corsi
1. I corsi sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in
conformita' ai criteri stabiliti dal presente decreto. La loro
attivazione, da parte delle universita', anche in convenzione tra
loro, e' subordinata a specifica autorizzazione del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, di specifiche proposte al riguardo,
l'attivazione dei corsi e' autorizzata in presenza dei seguenti
requisiti:
a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al
presente decreto;
b. direzione del corso affidata a un professore universitario di
I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale
abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione
scolastica degli alunni con disabilita';
c. laboratori affidati a docenti in possesso della
specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque anni
di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di
scuola per il quale e' attivato il laboratorio, ovvero con provate e
documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli
alunni con disabilita';
d. utilizzo in qualita' di tutor di docenti in possesso della
specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque anni
di servizio su posto di sostegno;
e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del
decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle
attivita' di tirocinio comprensive del relativo progetto.
3. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operativita' acquisita
con la completa costituzione dei propri organi, l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
(ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo svolgimento dei
corsi autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo propone
al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi di cui all'art. 1 e i criteri e le metodologie per la
valutazione dei medesimi, da adottare con successivo decreto
ministeriale.
Art. 4
Bando per la procedura di accesso
1. Per l'accesso ai corsi di cui all'art. 1, ciascuna ateneo emana,
una volta completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in
base alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi
dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, il
relativo bando che prevede:
a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso;
b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi
del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle
commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi
della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;
c. le modalita' relative agli adempimenti per il riconoscimento
dell'identita' dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso
dello svolgimento della prova ed infine le modalita' in ordine
all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli
atenei;
d. i programmi su cui vertono le prove di accesso di cui all'art.
6, sulla base di quanto disposto dall'allegato C al presente decreto;
e. le modalita' di svolgimento della procedura sulla base di
quanto previsto dal presente decreto;
f. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e
il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti
complessivi.
Art. 5
Destinatari
1. I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende
conseguire la specializzazione per le attivita' di sostegno e che
risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui
all'art. 6, comma 9.
Art. 6
Accesso ai corsi
1. La prova di accesso, predisposta dalle universita', e' volta a
verificare, unitamente alla capacita' di argomentazione e al corretto
uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di
scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creativita' e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di
autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. La prova di accesso e' predisposta da ciascuna universita' e si
articola in:
a) un test preliminare;
b) una o piu' prove scritte ovvero pratiche;
c) una prova orale.
3. Il test preliminare e' costituito da 60 quesiti formulati con
cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve
individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a
verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in
lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti,
la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la
durata di due ore.
4. E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2,
lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una
votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari
al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parita'
di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianita' di servizio
di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore
parita', ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il
predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente piu' giovane.
5. L'articolazione delle prove di cui al comma 2, lettere b) e c),
e' stabilita dalle universita'. La loro valutazione e' espressa in
trentesimi. Le prove vertono su una o piu' delle tematiche previste
al comma 1 e non prevedono domande a risposta chiusa.
6. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve
conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera
b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di piu' prove, la
valutazione e' ottenuta dalla media aritmetica della valutazione
nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque
superata con una votazione non inferiore a 21/30.
7. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, e' superata se
il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle
universita', individua, ai fini della compilazione della graduatoria
finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e
professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile,
comunque non superiore a 10 punti complessivi.
9. La graduatoria degli ammessi al corso e' formata, nei limiti dei
posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale,
sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 2, il punteggio attribuito all'esito della
valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati. In
caso di parita' di punteggio prevale il candidato con maggiore
anzianita' di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In
caso di ulteriore parita' ovvero nel caso di candidati che non hanno
svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente piu'
giovane.
10. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in nessun
caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei
candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati
inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna
integrazione e il corso e' attivato per un numero di studenti pari
agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai
corsi.
11. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli
Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con
disabilita', a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di
apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Art. 7
Durata e superamento dei corsi
1. Il corso e' superato con il conseguimento di 60 crediti
formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a
seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'art. 9.
Art. 8
Valutazione
1. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le
attivita' laboratoriali e le attivita' di tirocinio diretto e
indiretto, e' espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale,
i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30,
le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai
laboratori e agli insegnamenti.
Art. 9
Esame finale
1. Il corso si conclude con un esame finale al quale e' assegnato
uno specifico punteggio.
2. La commissione d'esame e' composta dal direttore del corso, che
la presiede, da due docenti che hanno svolto attivita' nel corso
nominati dalla competente autorita' accademica, nonche' da un esperto
sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale.
3. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:
a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato
volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli
aspetti applicativi in ambito scolastico;
b. una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio
consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e
documentazioni;
c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale
con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione
(T.I.C.)
4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati
che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi,
risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti
nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto
nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione
complessiva finale e' riportata nel titolo di specializzazione.
Art. 10
Norme transitorie e finali
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, comma
3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 si procede, ai fini
dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio,
secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 23 del medesimo decreto.
2. I corsi di cui al presente decreto sostituiscono ogni altro
percorso finalizzato alla specializzazione sul sostegno. Coloro i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano
iscritti ai corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione
primaria di cui al previgente ordinamento, conseguono la
specializzazione secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 6
del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione
26 maggio 1998, a condizione che dette modalita' siano state previste
dai regolamenti didattici vigenti all'atto dell'iscrizione.
3. Resta salva l'efficacia dei titoli di specializzazione per il
sostegno didattico degli alunni con disabilita' gia' conseguiti
secondo le disposizioni previgenti in materia.
4. I corsi attivati sono sottoposti ad azioni di monitoraggio anche
sulla base degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art.
3, comma 3.
5. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca sono definiti i crediti formativi per l'acquisizione
delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su
specifiche disabilita'.
6. Dall'attivazione dei corsi previsti dal presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo.
Roma, 30 settembre 2011
Email: [email protected]