Decreto 30 settembre 2012. Corsi di formazione per la specializzazione per le attivitą  di sostegno. G.U. n. 78 del 02 aprile 2012.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. DECRETO 30 settembre 2011. Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02 aprile 2012.

Art. 1 
Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilita' 
 
  1. In attesa della definizione di specifiche classi di  concorso  e
della  correlata  istituzione  di  apposite  lauree  magistrali,   le
attivita' di sostegno didattico di cui all'art. 13, commi 3,  5  e  6
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolte da insegnanti muniti
della  relativa  specializzazione   conseguita   nelle   universita',
attraverso corsi attivati secondo i criteri  stabiliti  dal  presente
decreto. 
 
Art. 2 
Corsi di specializzazione per le attivita' di sostegno 
 
  1. Il profilo del docente specializzato, le tematiche  delle  prove
di accesso, gli  insegnamenti  e  le  attivita'  laboratoriali  e  di
tirocinio,  i  crediti   formativi   universitari   e   gli   aspetti
organizzativi dei corsi  di  specializzazione  per  le  attivita'  di
sostegno sono definiti negli allegati A, B  e  C,  che  costituiscono
parte integrante del presente decreto. 
  2. I corsi sono a numero programmato. La programmazione e' definita
annualmente dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, ai sensi dell'art. 5 del decreto del  medesimo  Ministro  10
settembre 2010, n. 249, sulla  base  della  programmazione  regionale
degli organici del personale docente della scuola  e  del  fabbisogno
specifico di personale specializzato per il sostegno didattico  degli
alunni con disabilita'. 
 
Art. 3 
Attivazione dei corsi 
 
  1. I corsi sono definiti dai regolamenti  didattici  di  ateneo  in
conformita' ai  criteri  stabiliti  dal  presente  decreto.  La  loro
attivazione, da parte delle universita',  anche  in  convenzione  tra
loro,  e'  subordinata  a  specifica  autorizzazione   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. In attesa della formulazione, da parte dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario (ANVUR), ai sensi dell'art.  3,
comma 1, lettera e) del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio  2010,  n.  76,  di   specifiche   proposte   al   riguardo,
l'attivazione dei corsi  e'  autorizzata  in  presenza  dei  seguenti
requisiti: 
    a. proposta didattica conforme ai  contenuti  degli  allegati  al
presente decreto; 
    b. direzione del corso affidata a un professore universitario  di
I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale
abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione
scolastica degli alunni con disabilita'; 
    c.   laboratori   affidati   a   docenti   in   possesso    della
specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque  anni
di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di
scuola per il quale e' attivato il laboratorio, ovvero con provate  e
documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli
alunni con disabilita'; 
    d. utilizzo in qualita' di tutor di  docenti  in  possesso  della
specializzazione per le attivita' di sostegno con almeno cinque  anni
di servizio su posto di sostegno; 
    e.  convenzioni  con  le  istituzioni  scolastiche  del   sistema
nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del
decreto ministeriale 10  settembre  2010,  n.  249  finalizzate  alle
attivita' di tirocinio comprensive del relativo progetto. 
  3. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operativita' acquisita
con la completa costituzione dei propri organi,  l'Agenzia  nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  febbraio  2010,  n.  76
(ANVUR), sulla base dell'esperienza derivante dallo  svolgimento  dei
corsi autorizzati ai sensi del comma 2 del presente articolo  propone
al Ministro i requisiti necessari per l'istituzione  e  l'attivazione
dei corsi di cui all'art. 1 e i  criteri  e  le  metodologie  per  la
valutazione  dei  medesimi,  da  adottare  con   successivo   decreto
ministeriale. 
 
Art. 4 
Bando per la procedura di accesso 
 
  1. Per l'accesso ai corsi di cui all'art. 1, ciascuna ateneo emana,
una volta completate le procedure per  l'attivazione  dei  corsi,  in
base alla programmazione definita con decreto del Ministro  ai  sensi
dell'art.   5   del    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  il
relativo bando che prevede: 
    a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso; 
    b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le  fasi
del procedimento e i criteri e  le  procedure  per  la  nomina  delle
commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi
della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni; 
    c. le modalita' relative agli adempimenti per  il  riconoscimento
dell'identita' dei candidati, gli obblighi  degli  stessi  nel  corso
dello svolgimento della  prova  ed  infine  le  modalita'  in  ordine
all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto  di  quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli
atenei; 
    d. i programmi su cui vertono le prove di accesso di cui all'art.
6, sulla base di quanto disposto dall'allegato C al presente decreto; 
      e. le modalita' di svolgimento della procedura  sulla  base  di
quanto previsto dal presente decreto; 
    f. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e
il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10  punti
complessivi. 
 
Art. 5 
Destinatari 
 
  1. I corsi sono riservati a docenti in  possesso  dell'abilitazione
all'insegnamento per il grado di  scuola  per  il  quale  si  intende
conseguire la specializzazione per le attivita'  di  sostegno  e  che
risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso,  di  cui
all'art. 6, comma 9. 
 
Art. 6 
Accesso ai corsi 

  1. La prova di accesso, predisposta dalle universita', e'  volta  a
verificare, unitamente alla capacita' di argomentazione e al corretto
uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: 
    a. competenze didattiche diversificate in funzione del  grado  di
scuola; 
    b. competenze su empatia e intelligenza emotiva; 
    c. competenze su creativita' e pensiero divergente; 
    d. competenze organizzative e giuridiche correlate al  regime  di
autonomia delle istituzioni scolastiche. 
  2. La prova di accesso e' predisposta da ciascuna universita' e  si
articola in: 
    a) un test preliminare; 
    b) una o piu' prove scritte ovvero pratiche; 
    c) una prova orale. 
  3. Il test preliminare e' costituito da 60  quesiti  formulati  con
cinque opzioni di  risposta,  fra  le  quali  il  candidato  ne  deve
individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a
verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi  in
lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5  punti,
la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha  la
durata di due ore. 
  4. E' ammesso alla prova, ovvero alle prove  di  cui  al  comma  2,
lettera  b),  un  numero  di  candidati,  che  hanno  conseguito  una
votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma  3,  pari
al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso  di  parita'
di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianita' di servizio
di insegnamento sul sostegno  nelle  scuole.  In  caso  di  ulteriore
parita', ovvero nel  caso  di  candidati  che  non  hanno  svolto  il
predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente piu' giovane. 
  5. L'articolazione delle prove di cui al comma 2, lettere b) e  c),
e' stabilita dalle universita'. La loro valutazione  e'  espressa  in
trentesimi. Le prove vertono su una o piu' delle  tematiche  previste
al comma 1 e non prevedono domande a risposta chiusa. 
  6.  Per  essere  ammesso  alla  prova  orale  il   candidato   deve
conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera
b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di  piu'  prove,  la
valutazione e' ottenuta  dalla  media  aritmetica  della  valutazione
nelle singole  prove,  ciascuna  delle  quali  deve  essere  comunque
superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
  7. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, e' superata se
il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30. 
  8. Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto  dalle
universita', individua, ai fini della compilazione della  graduatoria
finale degli ammessi al corso, le tipologie dei  titoli  culturali  e
professionali  valutabili  e  il  punteggio  ad  essi   attribuibile,
comunque non superiore a 10 punti complessivi. 
  9. La graduatoria degli ammessi al corso e' formata, nei limiti dei
posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale,
sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui alle  lettere  a),
b) e  c)  del  comma  2,  il  punteggio  attribuito  all'esito  della
valutazione dei titoli di cui al comma 8 dai medesimi presentati.  In
caso di parita'  di  punteggio  prevale  il  candidato  con  maggiore
anzianita' di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole.  In
caso di ulteriore parita' ovvero nel caso di candidati che non  hanno
svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente piu'
giovane. 
  10. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in nessun
caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei
candidati  ammessi  risulti  composta  da  un  numero  di   candidati
inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad  alcuna
integrazione e il corso e' attivato per un numero  di  studenti  pari
agli ammessi. Non  sono  consentite  ammissioni  in  soprannumero  ai
corsi. 
  11. Le prove di cui al  presente  decreto  sono  organizzate  dagli
Atenei tenendo conto delle  specifiche  esigenze  dei  candidati  con
disabilita', a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni,  e   dei   candidati   con   disturbi   specifici   di
apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
  
Art. 7 
Durata e superamento dei corsi 

  1. Il  corso  e'  superato  con  il  conseguimento  di  60  crediti
formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi,  ed  a
seguito dell'esito positivo dell'esame finale di cui all'art. 9. 
 
Art. 8 
Valutazione 
 
  1. La  valutazione,  che  riguarda  sia  gli  insegnamenti  sia  le
attivita'  laboratoriali  e  le  attivita'  di  tirocinio  diretto  e
indiretto, e' espressa in trentesimi. Per accedere all'esame  finale,
i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore  a  18/30,
le  valutazioni  riferite  al  tirocinio  diretto  e  indiretto,   ai
laboratori e agli insegnamenti. 
 
Art. 9 
Esame finale 
 
  1. Il corso si conclude con un esame finale al quale  e'  assegnato
uno specifico punteggio. 
  2. La commissione d'esame e' composta dal direttore del corso,  che
la presiede, da due docenti che  hanno  svolto  attivita'  nel  corso
nominati dalla competente autorita' accademica, nonche' da un esperto
sulle tematiche dell'integrazione dei  disabili  e  da  un  dirigente
tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale. 
  3. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato: 
    a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato
volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli
aspetti applicativi in ambito scolastico; 
    b.  una  relazione  sull'esperienza  professionale  di  tirocinio
consistente  in  una  raccolta   di   elaborazioni,   riflessioni   e
documentazioni; 
    c. un prodotto multimediale finalizzato alla  didattica  speciale
con l'uso delle tecnologie della  comunicazione  e  dell'informazione
(T.I.C.) 
  4. L'esame finale si intende superato da parte  di  quei  candidati
che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. 
  5. La  valutazione  complessiva  finale,  espressa  in  trentesimi,
risulta dalla somma della  media  aritmetica  dei  punteggi  ottenuti
nelle  valutazioni  di  cui  all'art.  8  e  dal  punteggio  ottenuto
nell'esame di cui al comma 1 del presente  articolo.  La  valutazione
complessiva finale e' riportata nel titolo di specializzazione. 
 
 Art. 10 
Norme transitorie e finali 

  1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12,  comma
3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  10  settembre   2010,   n.   249   si   procede,   ai   fini
dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di  tirocinio,
secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 23 del medesimo decreto. 
  2. I corsi di cui al  presente  decreto  sostituiscono  ogni  altro
percorso finalizzato alla specializzazione  sul  sostegno.  Coloro  i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano
iscritti ai corsi di laurea quadriennali in scienze della  formazione
primaria  di   cui   al   previgente   ordinamento,   conseguono   la
specializzazione secondo le modalita' previste dall'art. 3,  comma  6
del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della  pubblica  istruzione
26 maggio 1998, a condizione che dette modalita' siano state previste
dai regolamenti didattici vigenti all'atto dell'iscrizione. 
  3. Resta salva l'efficacia dei titoli di  specializzazione  per  il
sostegno didattico  degli  alunni  con  disabilita'  gia'  conseguiti
secondo le disposizioni previgenti in materia. 
  4. I corsi attivati sono sottoposti ad azioni di monitoraggio anche
sulla base degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art.
3, comma 3. 
  5. Con decreti del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca sono definiti i crediti  formativi  per  l'acquisizione
delle  competenze   per   l'aggiornamento   pedagogico-didattico   su
specifiche disabilita'. 
  6. Dall'attivazione dei corsi previsti  dal  presente  decreto  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo. 
    Roma, 30 settembre 2011 
 
Allegato A
 
Allegato B

Allegato C

 
 
 
 
 
 
      

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