Decreto 5 aprile 2012 n. 66. Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle societą di consulenza finanziaria. G.U. n. 124 del 29 maggio 2012.
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
DECRETO 5 aprile 2012, n. 66
Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria.
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2012.
Entrata in vigore del provvedimento: 13 giugno 2012.
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "albo": la sezione dell'albo istituito ai sensi dell'articolo
18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
dedicata alle societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo
18-ter;
b) "societa' di consulenza finanziaria": le societa' costituite
in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata
che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere
somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di
cui all'articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
c) "consulenza in materia di investimenti": il servizio di
investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) "emittenti e intermediari": gli emittenti prodotti finanziari,
i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di
assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' di cui all'articolo
60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la
societa' Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di
investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro
soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti
finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la
propria sede;
e) "organismo": l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
g) "d.m. 24 dicembre 2008, n. 206": il Regolamento di disciplina
dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e
patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche
consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia e delle
finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206.
Art. 2
Contenuto dell'attivita' e denominazione
1. Le societa' di consulenza finanziaria svolgono l'attivita' di
consulenza in materia di investimenti e ogni altra attivita'
consentita nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla
legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di
pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di
incompatibilita' determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo
18-bis, comma 7, lett. c) del Testo Unico.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere le parole "societa' di consulenza finanziaria".
Art. 3
Requisiti di indipendenza
1. Non possono essere iscritte all'albo le societa' di consulenza
finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per
conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura
patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra
natura, con emittenti e intermediari, con societa' loro controllate,
controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il
gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con
amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono
condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in
materia di investimenti.
2. Non possono essere iscritte all'albo le societa' di consulenza
finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente e'
parte la societa' stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza
nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le
societa' di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma
di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il
servizio.
4. Le societa' iscritte informano l'organismo, secondo le modalita'
da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui
ai commi 1 e 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare
l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di
investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini
della permanenza dell'iscrizione.
Art. 4
Requisiti patrimoniali
1. L'iscrizione all'albo delle societa' di consulenza finanziaria
e' consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura
della responsabilita' civile per i danni derivanti da negligenza
professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che
assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna
richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo
totale delle richieste di indennizzo.
2. L'organismo puo' modificare tali importi per adeguarli
all'inflazione, nonche' prevedere un massimale annuale maggiore in
considerazione dei volumi di attivita' delle societa' di consulenza
finanziaria.
Art. 5
Requisiti di onorabilita' e indipendenza dei soci
1. I soci devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal
d.m. n. 206 del 2008.
2. Non possono essere soci della societa' di consulenza finanziaria
i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per
conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di
altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e
intermediari, con societa' loro controllate, controllanti o
sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di
azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o
dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare
l'indipendenza di giudizio della societa' nella prestazione della
consulenza in materia di investimenti.
3. Le societa' di consulenza finanziaria informano l'organismo
secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti
dai soci con i soggetti di cui al comma 2, dichiarando che essi non
sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio della societa'
nella prestazione di consulenza in materia di investimenti.
L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza
dell'iscrizione.
Art. 6
Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza degli
esponenti aziendali
1. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione
presso societa' di consulenza finanziaria, devono possedere i
requisiti di professionalita', di indipendenza ed onorabilita'
previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008.
2. Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i
requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 206 del 2008 e i
requisiti di indipendenza e di professionalita' stabiliti dal codice
civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e
del comitato per il controllo sulla gestione.
3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 3 del
d.m. n. 206 del 2008.
4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto la societa' dichiara la decadenza dalla carica e ne
informa senza indugio l'organismo.
Art. 7
Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei
soggetti che svolgono attivita' di consulenza finanziaria per conto
della societa'
1. I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori
o ausiliari che svolgono, per conto della societa', attivita' di
consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della
clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari
persone fisiche istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i requisiti
patrimoniali previsti dal d.m. n. 206 del 2008.
Art. 8
Disposizioni finali e transitorie
1. Al comma 1, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008, la parola
"Organismo" e' sostituita dalla parola "Albo".
2. Al comma 4, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008 le parole
"il 1° novembre 2009" sono sostituite dalle parole "sei mesi dalla
data di avvio dell'operativita' dell'Albo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 aprile 2012
Il Ministro: Monti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Email: [email protected]