Decreto del Ministero delle Politiche Agricole. Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca. G.U. n. 121 del 25 maggio 2012.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 26 gennaio 2012
Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012.
Art. 1 
                        Finalita' e obiettivi 
  1.  Il  presente  decreto  si  conforma  ai  principi  di  cui   al
Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009,  che
istituisce un  regime  di  controllo  comunitario  per  garantire  il
rispetto delle  norme  della  politica  comune  della  pesca  ed,  in
particolare,  a  quanto  previsto  dall'articolo  6   (del   suddetto
Regolamento) ed ottempera alle disposizioni  dell'art.  3  punto  III
allegato II del Regolamento (UE) n.404/2011 della Commissione  dell'8
aprile 2011. 
Art. 2 
                Denominazione degli Attrezzi di pesca 
  1. Ciascun attrezzo di pesca compreso nel "sistema di pesca"  cosi'
come indicato nell'art. 11 del D.M. 26 luglio  1995,  autorizzato  in
licenza, assume la seguente codifica prevista  dalla  classificazione
statistica internazionale standardizzata degli attrezzi  da  pesca  -
ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980 - 
              Parte di provvedimento in formato grafico
  2. Per gli attrezzi da pesca simili (o comunque  assimilabili)  nel
funzionamento a quelli elencati dalla classificazione di cui al comma
1 del presente articolo e non specificati, la sistemazione funzionale
ai fini della licenza e' di competenza del Ministero. 
     Art. 3 
                  Richiesta della licenza di pesca 
  1. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni comunitarie di cui al
precedente articolo 1, la licenza e' rilasciata secondo i disposti di
cui all'articolo 2 ed e' conforme al  modello  allegato  al  presente
decreto (allegato A). 
  2.  Per  il  rilascio  e/o  il  rinnovo  della  licenza  di  pesca,
l'interessato presenta al Ministero l'istanza redatta in  conformita'
al modello allegato al presente decreto (allegato  B)  e  secondo  le
modalita' di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 26 luglio 1995. 
  3. Nello svolgimento  dell'attivita'  di  pesca  sono  riconosciuti
tutti gli attrezzi riportati in licenza secondo  la  distinzione  tra
attrezzo principale ed attrezzi secondari giusta l'articolo 3 punto 3
Allegato 2 del Regolamento (UE) n.404/2011. 
  4. In caso di variazione  della  scelta  dell'attrezzo  principale,
l'interessato trasmette al Ministero, per il tramite dell'Ufficio  di
iscrizione dell'unita',  la  relativa  dichiarazione  utilizzando  il
modello allegato al presente decreto (allegato C). 
   Art. 4 
                      Disposizioni transitorie 
  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in
attuazione dell'articolo 3, punto III e dell'articolo 4, punto 2  del
Regolamento (UE) n.404/2011, sono abrogati l'articolo 11 del D.M.  26
luglio 1995 ed il D.M. 22 gennaio 2004. 
  Sono  altresi'  abrogate  le  disposizioni  dei  decreti  e   delle
circolari ministeriali incompatibili  con  la  classificazione  cosi'
come disposta dalle sopracitate norme comunitarie. 
  Il presente decreto  sara'  inserito  negli  atti  normativi  della
Repubblica Italiana ed entra in vigore  il  trentesimo  giorno  dalla
pubblicazione. 
    Roma, 26 gennaio 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

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