Decreto del Ministero delle Politiche Agricole. Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca. G.U. n. 121 del 25 maggio 2012.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 gennaio 2012
Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012.
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto si conforma ai principi di cui al
Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il
rispetto delle norme della politica comune della pesca ed, in
particolare, a quanto previsto dall'articolo 6 (del suddetto
Regolamento) ed ottempera alle disposizioni dell'art. 3 punto III
allegato II del Regolamento (UE) n.404/2011 della Commissione dell'8
aprile 2011.
Art. 2
Denominazione degli Attrezzi di pesca
1. Ciascun attrezzo di pesca compreso nel "sistema di pesca" cosi'
come indicato nell'art. 11 del D.M. 26 luglio 1995, autorizzato in
licenza, assume la seguente codifica prevista dalla classificazione
statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca -
ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980 -
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Per gli attrezzi da pesca simili (o comunque assimilabili) nel
funzionamento a quelli elencati dalla classificazione di cui al comma
1 del presente articolo e non specificati, la sistemazione funzionale
ai fini della licenza e' di competenza del Ministero.
Art. 3
Richiesta della licenza di pesca
1. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni comunitarie di cui al
precedente articolo 1, la licenza e' rilasciata secondo i disposti di
cui all'articolo 2 ed e' conforme al modello allegato al presente
decreto (allegato A).
2. Per il rilascio e/o il rinnovo della licenza di pesca,
l'interessato presenta al Ministero l'istanza redatta in conformita'
al modello allegato al presente decreto (allegato B) e secondo le
modalita' di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 26 luglio 1995.
3. Nello svolgimento dell'attivita' di pesca sono riconosciuti
tutti gli attrezzi riportati in licenza secondo la distinzione tra
attrezzo principale ed attrezzi secondari giusta l'articolo 3 punto 3
Allegato 2 del Regolamento (UE) n.404/2011.
4. In caso di variazione della scelta dell'attrezzo principale,
l'interessato trasmette al Ministero, per il tramite dell'Ufficio di
iscrizione dell'unita', la relativa dichiarazione utilizzando il
modello allegato al presente decreto (allegato C).
Art. 4
Disposizioni transitorie
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in
attuazione dell'articolo 3, punto III e dell'articolo 4, punto 2 del
Regolamento (UE) n.404/2011, sono abrogati l'articolo 11 del D.M. 26
luglio 1995 ed il D.M. 22 gennaio 2004.
Sono altresi' abrogate le disposizioni dei decreti e delle
circolari ministeriali incompatibili con la classificazione cosi'
come disposta dalle sopracitate norme comunitarie.
Il presente decreto sara' inserito negli atti normativi della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno dalla
pubblicazione.
Roma, 26 gennaio 2012
Il Ministro: Catania
Email: [email protected]