Decreto del Pres. del Cons. Ministri 23 marzo 2012. Limite massimo retributivo nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione. G.U. n. 89 del 16 aprile 2012.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012

Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali.
Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012.
Art. 1 
 Oggetto 
  1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  recante  "Disposizioni
urgenti per la crescita, l' equita' e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214, fissa il livello remunerativo  massimo  omnicomprensivo
annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna  fascia  o  categoria  di
personale che riceva a carico delle finanze  pubbliche  emolumenti  o
retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o  autonomo
con le pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui  all'articolo  l,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche' quelli in regime di diritto  pubblico  di  cui
all'articolo  3  del  medesimo  decreto  legislativo,  e   successive
modificazioni, fermo restando che la definizione,  al  di  sotto  del
suindicato limite, dei  rispettivi  trattamenti  economici  resta  di
competenza del contratto collettivo nazionale e della  contrattazione
interna a ciascuna amministrazione e, per i dirigenti pubblici, della
contrattazione individuale. 
Art. 2 
 Soggetti destinatari 
  1.  Sono  soggetti  destinatari  delle  disposizioni  del  presente
decreto le persone fisiche che ricevano retribuzioni o  emolumenti  a
carico delle pubbliche finanze in ragione di un  rapporto  di  lavoro
subordinato o autonomo, con le pubbliche amministrazioni statali,  di
cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive  modificazioni,  nonche'  quelli  in  regime  di
diritto  pubblico  di  cui  all'articolo  3  del   medesimo   decreto
legislativo, e successive modificazioni. 
Art. 3 
 Limite massimo retributivo 
  1. A decorrere dall' entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennita'
e le voci accessorie nonche' le eventuali remunerazioni per incarichi
ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse
da quella di appartenenza, dei soggetti di  cui  all'articolo  2  non
puo' superare il trattamento economico annuale complessivo  spettante
per la carica al Primo Presidente della  Corte  di  cassazione,  pari
nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora  superiore,  si  riduce  al
predetto limite. Il Ministro della giustizia comunica annualmente  al
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  eventuali   aggiornamenti
relativi all'ammontare del predetto trattamento. 
  2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui  al  comma  1,
sono  computate  in  modo  cumulativo  le  somme   comunque   erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche  nel
caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel
corso  dell'anno.  A  tale  fine,  i  soggetti  destinatari  di   cui
all'articolo  2  sono  tenuti  a  produrre   all'amministrazione   di
appartenenza,  entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  una  dichiarazione  ricognitiva  di   tutti   gli
incarichi comunque in atto  a  carico  della  finanza  pubblica,  con
l'indicazione dei relativi importi. A regime, tale  dichiarazione  e'
resa entro il 30 novembre di ciascun anno. 
Art. 4 
Limite  alla  retribuzione  o  indennita'  riconosciuta  ai  pubblici
dipendenti in servizio, anche  in  posizione  di  fuori  ruolo  o  di
aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del
2011,  fermo  restando  il  limite   massimo   retributivo   di   cui
all'articolo 3, il personale  di  cui  all'articolo  2  che  esercita
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione  di
fuori  ruolo o  di  aspettativa,  presso  Ministeri o  enti  pubblici
nazionali, comprese le  Autorita'  amministrative  indipendenti,  ove
conservi,  secondo  il  proprio  ordinamento,  l'intero   trattamento
economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non puo'
ricevere a titolo di retribuzione o di indennita', o anche soltanto a
titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, piu' del 25
per  cento  dell'ammontare  complessivo  del  trattamento   economico
percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza. 
  2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la  perdita  di  elementi
accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione
di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1  si  aggiunge  un
importo pari all' ammontare  dei  predetti  elementi  accessori,  che
vengono  contestualmente  considerati  ai  fini  del  calcolo   della
percentuale medesima. 
  3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  al
personale di cui all' articolo 2 anche nell' ipotesi di  conferimento
di incarichi equiparati nell'ambito della medesima amministrazione. 
  4. Resta, in  ogni  caso,  salva  la  facolta'  di  optare  per  il
trattamento  economico  previsto  per   l'incarico   ricoperto,   ove
consentito. 
Art. 5 
Personale nei confronti del quale non trova  applicazione  il  limite
massimo retributivo 
  1. Per il personale con qualifica dirigenziale cui non  si  applica
la disposizione di cui all' art.3, a causa del mancato raggiungimento
del  limite  massimo   retributivo   ivi   previsto,   le   pubbliche
amministrazioni provvedono, in occasione del  rinnovo  del  contratto
individuale di lavoro, alla ridefinizione  del  relativo  trattamento
economico. 
Art. 6 
Determinazione delle modalita' per l'assegnazione  delle  risorse  al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato 
  1. Il  Ministero  dell'  economia  e  delle  finanze  -  Ragioneria
generale dello Stato indica con proprio  provvedimento  le  modalita'
attraverso le  quali  le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  dei
limiti retributivi previsti dal  presente  decreto  sono  annualmente
versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli  di  Stato,  ai  sensi
dell' articolo 23-ter, comma 4, del citato decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201. 
Art. 7 
Determinazione della retribuzione del  Presidente  e  dei  componenti
delle Autorita' amministrative indipendenti 
  1. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il
trattamento economico annuale del Presidente  dell'Autorita'  Garante
della concorrenza e del mercato,  del  Presidente  della  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, del  Presidente  dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorita'  per
le garanzie nelle  comunicazioni  e'  determinato,  in  relazione  al
trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica  al
Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno  2011,  in  euro
293.658,95. Il trattamento economico  annuale  dei  componenti  delle
medesime Autorita' indipendenti e' determinato  in  misura  inferiore
del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei
rispettivi Presidenti. 
Art. 8 
Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 23 marzo 2012 

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