Decreto del Pres. del Consiglio 13 marzo 2012. Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali. G.U. n. 92 del 19 aprile 2012.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2012
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012.
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2012
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012,
sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per
motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari
residenti all'estero entro una quota di 35.000 unita', da ripartire
tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh,
Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine,
Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nella quota di cui al comma 1 sono compresi anche i lavoratori
non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale
per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato
stagionale.
Art. 2
Come anticipazione della quota massima di ingresso dei lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2012,
sono ammessi in Italia 4.000 cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione
ed istruzione nel paese d'origine ai sensi dell'articolo 23 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Roma, 13 marzo 2012
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