Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2012. Modifiche all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. G.U. 13 giugno 2012 n. 136.



DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2012

Modifiche agli articoli 2 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gazzetta Ufficiale n.136 del 13 giugno 2012

Art. 1
1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, la lettera g) è così sostituita: «g) Ufficio per il programma di Governo».
2. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Ufficio per il programma di Governo). - 1. L'Ufficio per il programma di Governo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative. 2. L'Ufficio in particolare: cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonchè dal conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attività e delle iniziative di Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
3. L'Ufficio provvede, inoltre, all'attività di supporto del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.».

Art. 2
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, sarà adottato il decreto attuativo di organizzazione interna dell'Ufficio per il programma di Governo.
2. Dalla data di emanazione del presente decreto e per quanto non diversamente previsto, i richiami al «Dipartimento per il programma di Governo» contenuti in disposizioni di legge o regolamentari, si intendono riferiti all'«Ufficio per il programma di Governo» della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2012
 
Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 226
 

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