Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti. Procedura e schema-tipo per la redazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici. G.U. n. 55 del 06 marzo 2012.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 novembre 2011
Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06 marzo 2012.
Art. 1 
Redazione  ed  approvazione  del  Programma   triennale,   dei   suoi
aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori. 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo  3,  comma
25, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative  e  regolamentari
delle Regioni  e  delle  Province  autonome  in  materia,  e,  quando
esplicitamente previsto, di  concerto  con  altri  soggetti,  per  lo
svolgimento  di  attivita'  di  realizzazione  di  lavori   pubblici,
adottano il programma triennale e  gli  elenchi  annuali  dei  lavori
sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto. 
  2. I limiti di cui all'articolo  128,  commi  1  e  6  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006.  n.  163  sono  riferiti   all'importo
complessivo dell'intervento comprensivo delle  somme  a  disposizione
risultanti dal quadro economico di cui all'articolo  16  del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  3. Entro 90 giorni dall'approvazione della  legge  di  bilancio  le
amministrazioni dello Stato  procedono  all'aggiornamento  definitivo
del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei  lavori  da
realizzare nel primo anno ai sensi dell'articolo  13,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n.  207.  Gli
altri soggetti di cui al precedente comma  1,  approvano  i  medesimi
documenti unitamente al bilancio  preventivo,  di  cui  costituiscono
parte integrante ai sensi dell'articolo  128,  comma  9  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 13, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  4. Per  la  redazione  e  pubblicazione  delle  informazioni  sulla
programmazione triennale e l'elenco annuale dei lavori  pubblici,  le
amministrazioni individuano un referente da accreditarsi  presso  gli
appositi siti internet di cui al  successivo  articolo  5,  comma  3,
competenti territorialmente. In caso di mancata attivazione da  parte
delle Regioni e delle Province autonome del sito di  loro  rispettiva
competenza l'accreditamento avviene  per  il  tramite  del  sito  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Presso  i  siti  internet  di  cui  al  precedente  comma  4  e'
disponibile il supporto informatico per la compilazione delle  schede
tipo allegate al presente decreto. 
Art. 2 
Attivita' preliminari alla  redazione  del  programma  triennale  dei
lavori 
  1.  In  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  previste  nei
documenti  di  programmazione,  ai   bisogni   che   possono   essere
soddisfatti tramite  la  realizzazione  di  lavori  finanziabili  con
capitale privato, in quanto suscettibili  di  gestione  economica  ai
sensi dell'articolo 128, comma 2 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163,  nonche'  tramite  beni  immobili  che  possono  essere
oggetto di diretta alienazione ai sensi dell'articolo 53, comma 6 del
decreto  legislativo  12  aprile  2006.  n.  163,  il  quadro   delle
disponibilita' finanziarie  e'  riportato  secondo  lo  schema  della
scheda 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse  provenienze,
le somme complessivamente  destinate  all'attuazione  del  programma.
Nella scheda 2, sezione B, sono  riportate  le  indicazioni  relative
all'applicazione dell'articolo 128, comma 4 del  decreto  legislativo
12 aprile 2006. n. 163. 
  2. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo
pari o inferiore a 10 milioni di euro i soggetti di cui  all'articolo
1,  comma  1  provvedono  a  redigere  sintetici   studi   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207 nei quali sono riportate le prime  indicazioni
con riferimento a quanto previsto  dall'articolo  14,  comma  1,  del
medesimo decreto. Gli studi approfondiscono gli  aspetti  considerati
in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui  si  prevede
la realizzazione. 
  3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di  curo  i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 provvedono alla redazione  di
studi di fattibilita', secondo quanto previsto dall'articolo 4  della
legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in conformita'  alle  disposizioni  di
cui all'articolo 14 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207. 
  4. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione  degli
interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; per i  lavori
di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163 e' sufficiente lo studio di fattibilita'. 
Art. 3 
Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti  annuali  e
dell'elenco annuale dei lavori 
  1. Nel programma triennale,  ovvero  nei  suoi  aggiornamenti  sono
riportati gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati
la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e
la categoria recate nelle tabelle 1 e  2  allegate,  gli  apporti  di
capitale privato indicati nella tabella 3 allegata. 
  2.  Nella  scheda  3  e'  contenuta  la  distinta  dei  lavori   da
realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce, il responsabile  del
procedimento,  lo  stato  della  progettazione  come  da  tabella   4
allegata, le finalita' secondo la tabella 5 allegata, la  conformita'
urbanistica  che  deve  essere  perfezionata   entro   la   data   di
approvazione del programma triennale e relativo  elenco  annuale,  la
verifica  dei  vincoli  ambientali  e  l'ordine   di   priorita'   in
conformita' all'articolo 128, comma  3  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, secondo una scala di priorita' espressa  in  tre
livelli. 
Art. 4 
Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 
e adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa 
 
  1. L'inclusione di un lavoro  nell'elenco  annuale  e'  subordinata
alla previa approvazione  di  uno  studio  di  fattibilita'  o  della
progettazione   almeno   preliminare    secondo    quanto    disposto
dall'articolo 128, comma 6, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163. 
  2. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione  degli
interventi accompagnata dalla stima  sommaria  dei  costi,  ai  sensi
dell'articolo 128 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163; per i lavori  di  cui  all'art.  153  del  medesimo  decreto  e'
sufficiente lo studio di fattibilita'. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  128  comma  1  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni, relative
ai lavori in economia, di  cui  all'articolo  125,  comma  7,  ultimo
periodo.  del   medesimo   decreto   sono   attuate   attraverso   la
predisposizione  di  un  apposito  elenco  da  allegare  alla  scheda
dell'elenco annuale. 
  4. Ove necessario, l'elenco annuale e' adeguato in fasi intermedie.
attraverso  procedure  definite  da  ciascuna  amministrazione,   per
garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza
agli effettivi flussi di spesa. 
  5. Al fine di  limitare  la  formazione  dei  residui  passivi,  le
amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra  i
diversi  interventi  e  in  caso  di  impossibilita'  sopravvenuta  a
realizzare  un  lavoro   inserito   nell'elenco   annuale   procedono
all'adeguamento dello  stesso  elenco,  o,  ove  indispensabile,  del
programma triennale. 
  6. Le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  effettuate
nell'osservanza  delle  norme  di  bilancio   proprie   delle   varie
Amministrazioni. 
Art. 5 
Pubblicita'  e  pubblicazione  del  Programma  Triennale,  dei   suoi
  aggiornamenti  annuali  e  dell'elenco  annuale   dei   lavori   da
  realizzare nell'anno stesso. 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente agli schemi dei
programmi triennali e dei relativi elenchi annuali,  oltre  a  quanto
previsto dall'articolo 128, comma  2,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  prima  dell'approvazione  degli
stessi, possono adottare  ulteriori  forme  di  pubblicita',  purche'
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei  tempi
di cui all'articolo 1 comma 3. 
  2. Quando il programma dell'amministrazione e' redatto  sulla  base
di un insieme  di  proposte  provenienti  da  uffici  periferici,  la
pubblicita' e' effettuata anche presso le sedi dei predetti uffici. 
  3. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i
relativi  aggiornamenti   sono   pubblicati,   dopo   l'approvazione,
tempestivamente sui siti informatici predisposti rispettivamente  dal
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  dalle  Regioni  e
Province autonome di cui al decreto ministeriale 6  aprile  2001,  n.
20, e per estremi sul  sito  informatico  presso  l'Osservatorio  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
  4.  La  pubblicita'  degli  adeguamenti  dei  programmi  triennali,
dell'elenco annuale e dei relativi aggiornamenti nel corso del  primo
anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso la pubblicazione
dell'atto che li approva sul profilo di  committente  per  almeno  15
giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo di  aggiornamento  delle
schede gia' pubblicate sul sito di competenza di  cui  al  precedente
comma 3. 
Art. 6 
Programmazione annuale dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione
di beni e servizi 
  1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo  3,  comma
25, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e  successive
modificazioni fatte salve le competenze legislative  e  regolamentari
delle Regioni  e  delle  Province  autonome  in  materia,  e,  quando
esplicitamente  previsto,  di  concerto  con  altri   soggetti,   per
l'acquisizione di beni  e  servizi,  possono  adottare  il  programma
annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al
presente decreto. 
  2. L'inclusione nell'elenco  annuale  e'  subordinata  alla  previa
approvazione   della   progettazione    secondo    quanto    disposto
dall'articolo 279 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207. 
  3.  In  relazione  alle  disponibilita'  finanziarie  previste  nei
documenti  di  programmazione,  ai   bisogni   che   possono   essere
soddisfatti  tramite  l'impiego  di   capitale   privato   ai   sensi
dell'articolo 278 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilita'  finanziarie  e'
riportato  secondo  lo  schema  della  scheda  4,  nella  quale  sono
indicati, secondo le diverse provenienze, le  somme  complessivamente
destinate all'attuazione del programma annuale. 
  4. Nella scheda 4 e' contenuta la distinta dei beni  e  servizi  da
realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei  costi,  la  tipologia
del bene o  servizio,  nonche'  l'indicazione  del  responsabile  del
procedimento. 
  5. Si applicano in quanto compatibili l'articolo 1, commi 3, 4 e 5,
l'articolo 4, commi 4, 5 e 6 e l'articolo 5. 
Art. 7 
Applicazione e aggiornamento 
  1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i  soggetti  di
cui all'articolo 1, comma 1 inviano, entro il 30  aprile  di  ciascun
anno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Direzione
generale  per  la  regolazione  e  i  contratti  pubblici,  eventuali
proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  ove  ne  ravvisi  l'esigenza,
provvede  ad  approvare  le  opportune  modifiche,  procedendo   alla
integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Il presente decreto con le relative schede allegate  sostituisce
il decreto ministeriale 9 giugno 2005, n. 1021/IV del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai  fini
della predisposizione del programma triennale 2013/2015  e  dei  suoi
aggiornamenti annuali e  dell'elenco  annuale  dei  lavori  pubblici,
nonche'  per   la   predisposizione   del   programma   annuale   per
l'acquisizione di beni e servizi a partire dall'anno 2013. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2011 
 
 

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